Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I-bis
Sentenza 14 luglio 2023, n. 11937
Presidente: Iannini - Estensore: Vallorani
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, rientrante nell'area II - fascia retributiva F2 del personale civile della Difesa, impugnava la sua mancata ammissione alla selezione, indetta in data 28 ottobre 2016, con decreto direttoriale della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa, avente ad oggetto la "procedura interna di selezione per titoli, per complessive n. 7.002 unità, concernente gli sviluppi economici - Anno 2016 del personale civile della Difesa, all'interno della Prima, della Seconda e della Terza Area".
La selezione interna era finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva F3, immediatamente superiore a quella posseduta dal ricorrente al momento della indizione della procedura.
La progressione era destinata, nell'ambito dell'area di appartenenza, a tutti i dipendenti che, a far data dal 1° gennaio 2016, avessero maturato un'anzianità almeno biennale nella fascia retributiva di appartenenza.
2. Il sig. A., in particolare, mirava a partecipare alla selezione interna relativa alla "Seconda Area funzionale - sviluppo economico dalla fascia retributiva F2 alla fascia retributiva F3 per complessive n. 5.454 unità".
3. Il Ministero della difesa si è costituito con comparsa di mero stile.
4. Con ordinanza collegiale n. 2528 dell'8 febbraio 2023 la Sezione, dopo il passaggio in decisione della causa alla pubblica udienza dello scorso 8 febbraio 2023, ha rilevato d'ufficio e comunicato alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la seguente questione: «la selezione impugnata dal ricorrente sembra rientrare in questa seconda categoria di selezioni (c.d. progressioni "orizzontali" o "economiche") per cui si prospetta il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro)».
È stato, pertanto, assegnato alle parti termine fino al 15 marzo 2023 per il deposito di memorie sulla questione di giurisdizione come sopra delineata.
Le parti del presente giudizio non hanno prodotto alcuna nota sulla questione di giurisdizione mentre parte ricorrente si è limitata a depositare richiesta di passaggio in decisione della causa (atto dep. 6 febbraio 2023).
5. Alla pubblica udienza del 5 luglio 2023, il Collegio ha ribadito possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Quindi, vista la richiesta di passaggio in decisione depositata dall'Avv. F. Perla per la parte ricorrente e le conclusioni delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. Venendo alla decisione il Collegio osserva che la giurisprudenza amministrativa, in applicazione dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, riconosce la giurisdizione al G.A. in materia di concorsi a posti di pubblico impiego, soltanto con riguardo alle selezioni pubbliche (anche interne), finalizzate al passaggio del personale più meritevole ad aree o qualifiche funzionali diverse, di livello superiore (c.d. progressioni verticali), aventi effetto di novazione oggettiva del rapporto di servizio già in essere con l'Amministrazione. Restano invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alle procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 7 febbraio 2019, n. 338; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 26; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 368; C.d.S., Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3959; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 maggio 2015, n. 1272; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7 settembre 2015, n. 11070, e 4 giugno 2014, n. 5895).
In più occasioni i giudici amministrativi hanno osservato (vedi, ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III, 11 febbraio 2019, n. 1750) che "come recentemente affermato dalla Corte regolatrice (Cass. civ., Sez. un., 11 aprile 2018, n. 8985) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, [sono] caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo".
Dunque, secondo la citata pronunzia delle Sezioni unite (e l'ulteriore, copiosa giurisprudenza sviluppatasi in argomento), sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni interne indette dalle Amministrazioni pubbliche, per la progressione a un livello economico immediatamente superiore a quello già posseduto, permanendo in ogni caso il dipendente all'interno della stessa area funzionale come definita dal CCNL applicabile al comparto.
7. Non sembra dubbio che la selezione impugnata dal ricorrente rientri proprio nella categoria di selezioni appena descritta e cioè nella categoria delle c.d. progressioni "orizzontali" o "economiche", atteso che, come ben si evince dalla domanda di partecipazione in atti (doc. 3) e dallo stesso decreto direttoriale del Ministero della difesa in epigrafe impugnato (doc. 2), la selezione per cui è causa mirava, semplicemente, al conseguimento della fascia retributiva F3 nell'ambito della area II (alla quale il dipendente già appartiene), senza alcuna possibilità di passaggio alla superiore area funzionale (III).
8. Da quanto sopra esposto deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo, viceversa, la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro dinnanzi al quale il processo potrà riproporsi entro [il] termine di cui al comma 2 dell'art. 11 c.p.a.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti data la costituzione soltanto formale dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.