Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione II
Sentenza 5 luglio 2023, n. 990

Presidente: Flaim - Estensore: Rinaldi

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti hanno chiesto al Comune di Rocca Pietore copia dei titoli edilizi del fabbricato residenziale confinante, e in particolare copia del permesso di costruire con prescrizioni di cui alla pratica n. PC1000065/'10 del 5 novembre 2010 (con allegati), della D.I.A. n. D020/'10 del 26 febbraio 2010 (con allegati) e dell'accatastamento del fabbricato che insiste sul medesimo C.F. al fg. 32 m.n. 344 (con allegati): ciò al fine di "completare l'esame su presunte difformità e sulla presunta violazione della normativa sulle distanze tra edifici".

La P.A. ha denegato l'istanza, ritenendo che gli odierni istanti non abbiano dimostrato la sussistenza di un interesse diretto ed attuale all'accesso.

Avverso il surriferito diniego espresso di accesso sono insorti gli odierni ricorrenti, deducendo di avere titolo all'ostensione dei documenti richiesti.

Il ricorso merita accoglimento.

La pretesa ostensiva avanzata dai ricorrenti è fondata in quanto:

1) i ricorrenti hanno dimostrato di essere comproprietari di un immobile confinante con il fabbricato residenziale dei controinteressati;

2) la giurisprudenza ha chiarito che il requisito della vicinitas, nella specie pacificamente sussistente, attribuisce un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo relativo alle attività edilizie del vicino, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo; al proprietario del fondo vicino o contiguo a quello su cui siano state realizzate nuove opere edilizie spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistico-edilizie e della normativa vigente; detta posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, è sufficiente, ai sensi dell'art. 22 l. n. 241 del 1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (ex multis, T.A.R. Potenza, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 76);

3) il diritto di accesso ai titoli abilitativi rilasciati in un'area vicina o contigua a quella di proprietà prescinde da ogni sindacato in ordine alla fondatezza della pretesa sottostante all'accesso e alle strategie difensive dell'accedente.

Alla luce di quanto osservato, il ricorso merita accoglimento, con conseguente ordine al Comune resistente di consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

La disciplina delle spese di lite segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune resistente l'ostensione della documentazione richiesta da parte ricorrente con istanza del 25 ottobre 2022, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente decisione.

Condanna la P.A. resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre restituzione del contributo unificato e accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.