Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 3 luglio 2023, n. 6430

Presidente: Cirillo - Estensore: Basilico

FATTO

1. L'appellante, Generale di divisione aerea dell'Aeronautica militare, impugna la sentenza con cui il T.A.R. ha in parte dichiarato inammissibili, in parte respinto le sue doglianze avverso l'esito del giudizio di avanzamento a scelta per il grado di Generale di Squadra aerea relativo alle aliquote 2016, 2017, 2018 e 2019.

2. In punto di fatto, si deve rilevare che, a carico dell'odierno appellante, era stato avviato un procedimento penale nell'anno 2015, seguito poi da un procedimento disciplinare, circostanza che gli aveva precluso di rientrare nelle aliquote di avanzamento a partire dall'anno 2016.

3. A seguito della sentenza di assoluzione del 24 maggio 2018 e dell'archiviazione del procedimento disciplinare del 12 settembre 2018, il ricorrente ha chiesto di essere valutato "ora per allora".

4. La commissione di avanzamento lo ha tuttavia collocato in posizione non utile per l'iscrizione nei quadri di avanzamento delle aliquote dal 2016 al 2018 e primo sottoriga per l'aliquota 2019.

5. Con il ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti, il militare ha impugnato l'esito del giudizio di avanzamento per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 nonché gli atti e i verbali della procedura.

6. Il T.A.R. ha dichiarato inammissibile l'impugnativa rispetto agli anni 2017 e 2018, per omessa notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati; con riferimento agli anni 2016 e 2019, ha respinto sia le censure di ordine formale e procedimentale (rilevando che i membri della commissione che, essendo stati valutati per quella stessa annualità, aveva un interesse in conflitto con quello del ricorrente, si erano assentati, senza però far venire meno il "quorum costitutivo"), sia quelle di tipo sostanziale (rammentando che le valutazioni della commissione sono connotate da ampia discrezionalità e ritenendo che nella specie il profilo del ricorrente non fosse così evidentemente eccelso, in assoluto ovvero in comparazione con gli altri candidati, da far risultare abnorme o irragionevole il giudizio della commissione).

7. Il Generale ha quindi proposto appello.

8. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero, chiedendo il rigetto del gravame.

9. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le proprie argomentazioni.

10. All'udienza del 9 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. Prima di esaminare i singoli motivi di appello, occorre ribadire che, come si evince dall'art. 1060 cod. ord. mil. e come affermato in giurisprudenza, i vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro (tra le tante, si v. C.d.S., Sez. V, sent. n. 8124 del 2019).

Tale circostanza è rilevante nel caso di specie, in cui sono contestati gli atti di diverse procedure che si sono susseguite e i capi della sentenza che hanno giudicato su ciascuna di esse, perché può condurre - e condurrà, come si vedrà - a una pronuncia che spieghi effetti differenti rispetto ai vari giudizi di avanzamento.

12. Con il primo motivo di appello, si deduce: «Sulla ritenuta inammissibilità del ricorso nella parte in cui sono stati impugnati gli atti e i provvedimenti relativi al mancato avanzamento del Gen. M. per le aliquote degli anni 2017 e 2018. Erroneità della decisione per violazione e omessa applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., anche in relazione alla violazione dell'art. 111 Cost. e della garanzia del contraddittorio. In ogni caso, erroneità della decisione per illogicità, irragionevolezza e carenza di motivazione».

Secondo l'appellante, il Tribunale, non avendo dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso, nella parte relativa alle annualità 2017 e 2018, per omessa notifica ad almeno un controinteressato, avrebbe adottato una "sentenza a sorpresa", con violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa.

13. Il motivo è fondato.

Risulta infatti dagli atti del giudizio di primo grado che la questione dell'inammissibilità per omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato per gli anni 2017 e 2018 non è stata sollevata dalla difesa erariale nei suoi scritti, né indicata dal giudice in udienza, dandone atto a verbale.

Tale circostanza rappresenta una violazione, oltre che dell'art. 73, comma 3, c.p.a., anche dei principi del contraddittorio (art. 2 c.p.a.), del giusto processo (art. 111 Cost.) e dei diritti di difesa delle parti (art. 24 Cost.), le quali devono potersi difendere anche rispetto a una questione processuale, qualora questa possa essere posta a fondamento della decisione del giudice.

Inoltre, sebbene sia in linea di principio corretto affermare che l'omessa notificazione ad almeno un controinteressato comporti di diritto l'inammissibilità del ricorso - e che quindi l'esito del giudizio, in presenza di tale circostanza, sia "scontato", come sostiene l'Avvocatura - tuttavia questo non rende irrilevante le eventuali difese svolte sul punto, dato che occorre proprio verificare, in contraddittorio, se, rispetto agli atti impugnati, vi siano controinteressati in senso proprio (circostanza che, per esempio, l'appellante contesta) e se effettivamente il ricorso non sia stato notificato ad almeno uno di questi, tutte questioni su cui le parti devono poter prendere posizione già dinanzi al primo giudice.

Considerato che, laddove sia stata emessa una decisione "a sorpresa", in violazione del dovere di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a., è mancato il contraddittorio (in questi termini, si v. anche C.d.S., Ad. plen., sent. n. 14 del 2018), la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alle annualità 2017 e 2018, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.

14. Con il secondo motivo, si deduce: «Sulla ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso "procedimentali". 2.1 Error in iudicando; difetto di motivazione; omessa pronuncia su un motivo espressamente dedotto in ricorso; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - art. 112 c.p.c. 2.2 Error in iudicando per illogicità, irragionevolezza e carenza di motivazione».

In particolare, l'appellante sostiene che il T.A.R. abbia errato nel disattendere sia la censura di tardività della valutazione - in quanto, trattandosi di un giudizio da effettuare "ora per allora" (per l'annualità 2016, oltre che per quelle 2017 e 2018), la commissione di valutazione avrebbe dovuto essere convocata appositamente - sia quella relativa alla composizione dell'organo, in cui sarebbero stati presenti ufficiali in conflitto d'interessi.

15. Il motivo deve essere scrutinato con riferimento alla sola annualità 2016 - dato che per i giudizi del 2017 e del 2018 la sentenza appellata è meritevole di annullamento per gli altri motivi sopra esposti (e, in sede di rinvio, sarà il Tribunale a pronunciarsi su tali doglianze) - ed è fondato.

Risulta infatti che alla commissione di valutazione per l'anno 2016 abbia partecipato il Generale F., il quale, essendo stato promosso nel 2017, aveva un interesse in conflitto con quello dell'appellante, dato che l'avanzamento di quest'ultimo "ora per allora" gli avrebbe consentito di acquisire una posizione di maggiore anzianità di ruolo.

Il voto del membro in conflitto d'interessi, inoltre, è risultato determinante perché, stante l'astensione di due dei sei componenti della commissione, ha consentito di raggiungere il "quorum costitutivo".

La fondatezza della censura comporta, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento parziale del ricorso di primo grado e l'annullamento degli atti relativi all'avanzamento per il 2016, annualità per la quale l'appellante dovrà dunque essere rivalutato, con assorbimento delle altre censure.

16. Il terzo e il quarto motivo di appello possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto attengono alla sostanza del giudizio reso dalla commissione, e devono essere riferiti unicamente all'aliquota per il 2019, dato che per il 2016 dovrà essere rinnovato il giudizio, mentre per il 2017 e il 2018 il T.A.R. dovrà esaminare le varie censure nel merito.

In particolare, con il terzo motivo si deduce: «Sulla ritenuta infondatezza del motivo di ricorso relativo all'eccesso di potere in senso assoluto. Error sul fatto - Error in iudicando - Irragionevolezza e carenza della motivazione - Illogicità».

Con il quarto, si denuncia: «Sulla ritenuta infondatezza del motivo di ricorso relativo all'eccesso di potere in senso relativo. Error sul fatto - Error in iudicando - Irragionevolezza e carenza della motivazione - Illogicità».

Secondo l'appellante, il T.A.R. avrebbe trascurato di considerare che questi sarebbe stato migliore e meritevole della promozione sia in senso assoluto, sia rispetto agli altri concorrenti collocatisi in posizione utile per l'avanzamento.

17. I motivi sono infondati.

18. Dal primo punto di vista, l'appellante non ha ottenuti risultati sempre apicali nel corso della carriera, dato che fino al 2002 ha riportato diverse voci analitiche a livello di "superiore alla media" - non quindi di "eccellente" - e dopo quella data non ha sempre conseguito la massima qualifica di "pregevole".

Non si può quindi concludere nel senso che questi vanti un profilo di manifesta e assoluta eccellenza, tale da rendere palesemente incongruente e irragionevole il giudizio della commissione.

19. Dal secondo, premesso che il giudizio di avanzamento non avviene per comparazione (come si evince dall'art. 703 del d.P.R. n. 90 del 2010, che definisce «globale» la valutazione del militare), anche nel confronto con gli ufficiali promossi, non emergono elementi tali da indurre a ritenere che la valutazione sia viziata da eccesso di potere relativo.

L'appellante tenta di dimostrare una disparità di trattamento soprattutto rispetto al Generale B., sostenendo che questi avrebbe un profilo complessivamente meno pregevole.

Tuttavia, come posto in luce dalla difesa erariale, nel precedente scrutinio a scelta per la promozione a Generale di Divisione aerea, il controinteressato aveva ottenuto un punteggio superiore, collocandosi davanti in graduatoria e, in quel grado, ha ricoperto sia incarichi nell'ambito della Forza di appartenenza, sia in ambito interforze (mentre l'appellante è stato impiegato solo nell'ambito dell'Aeronautica militare) e ha ottenuto più ricompense (8 invece di 6).

Tali circostanze non consentono di affermare che la commissione, nell'assegnare un punteggio maggiore al Generale B. rispetto all'appellante, abbia esercitato la propria discrezionalità in maniera manifestamente illogica o irragionevole.

20. In conclusione, l'appello è meritevole di accoglimento solo nelle parti relative alle aliquote per il 2017 e il 2018 (rispetto alle quali la sentenza deve essere annullata, con rimessione della causa al primo giudice) e all'aliquota per il 2016 (rispetto alla quale dovrà essere convocata una nuova commissione di valutazione per il rinnovo del giudizio), mentre sono infondate nel merito le censure relative all'aliquota per il 2019.

21. La parziale reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e per l'effetto:

- in parziale riforma della sentenza di primo grado, annulla gli atti del giudizio di avanzamento a scelta per il grado di Generale di Squadra Aerea relativo all'aliquota del 2016;

- annulla la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento agli atti del giudizio di avanzamento a scelta per il grado di Generale di Squadra Aerea relativo alle aliquote del 2017 e del 2018, con rimessione sul punto della causa al primo giudice.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.