Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione III
Sentenza 29 giugno 2023, n. 920

Presidente: Farina - Estensore: Nasini

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, in data 6 febbraio 2023, ha presentato, ai soggetti resistenti, una serie di istanze di accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013, volte a conoscere le marche dei test diagnostici molecolari in vitro, in grado di rilevare la presenza dell'RNA del virus SARS-CoV-2, utilizzati da ciascuno dei laboratori della Regione, ricompresi nell'elenco stilato dal Ministero della salute, ai fini della valutazione statistica della diffusione della malattia COVID-19 in Italia.

Non avendo i soggetti suddetti adottato alcun provvedimento, il ricorrente, con ricorso ex art. 116 c.p.a., depositato in data 24 aprile 2023, ha chiesto che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dai soggetti resistenti e, conseguentemente, ordinato a questi ultimi di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese delle parti resistenti medesime.

A fondamento del ricorso il ricorrente ha lamentato che queste ultime non avrebbero tenuto un comportamento conforme all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33 del 2013, i documenti richiesti essendo in possesso delle controparti e pienamente ostensibili.

Secondo parte ricorrente: a) sussisterebbe litisconsorzio tra i soggetti resistenti in virtù del rinvio esterno dell'art. 39 l. n. 104 del 2010 che permette l'applicazione dell'art. 103 c.p.c.; b) la richiesta non era né generica, né massiva, in virtù del numero limitatissimo di dati e informazioni che le amministrazioni avrebbero dovuto ostendere; c) la richiesta non era un quesito, ma una semplice richiesta di ostensione documentale che avrebbe dovuto essere riscontrata con la normale diligenza che si richiede ad una pubblica amministrazione; d) la richiesta non era onerosa, in quanto per essere soddisfatta non postulava una complessa attività di reperimento e individuazione del dato come dimostrato dai riscontri positivi avuti da altre amministrazioni nella medesima Regione.

Si è costituito in giudizio l'Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale classificato equiparato Sacro Cuore - Don Calabria, che, con memoria depositata in data 18 maggio 2023, ha chiesto l'estromissione dal giudizio avendo dato conto dell'erronea costituzione nello stesso.

All'esito dell'udienza del 28 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, occorre disporre l'estromissione dell'Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale classificato equiparato Sacro Cuore - Don Calabria dal presente giudizio, in ragione dell'erronea costituzione in giudizio dello stesso.

Sempre in via preliminare, parte ricorrente ha dato conto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alle parti resistenti Casa di cura Sileno e Anna Rizzola s.p.a., Casa di cura Villa Garda s.r.l., Casa di cura Madonna della Salute s.r.l., Casa di cura privata Parco Dei Tigli s.r.l., Policlinico San Marco s.p.a., Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata s.p.a., Casa di cura privata Santa Maria Maddalena s.p.a., Evimed s.r.l.

Pertanto, con riferimento ai suddetti soggetti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Ancora in via preliminare, il Collegio, che ha rilevato d'ufficio la questione, in sede di udienza, non condivide quanto affermato da parte ricorrente in ordine all'ammissibilità del presente giudizio.

Occorre rilevare come parte ricorrente abbia compiuto la scelta processuale di cumulare nel presente giudizio la contestazione dei "silenzi" tenuti da una pluralità di soggetti passivi, rispetto ad una istanza di accesso civico generalizzato ancorché identica nei contenuti per ciascuno dei suddetti procedimenti.

L'identità dei contenuti delle diverse istanze, a questo proposito, non può ritenersi sufficiente a giustificare, nell'ambito del processo amministrativo, il cumulo di azioni nei confronti di una pluralità di soggetti passivi differenti, rispetto ad ognuno dei quali le singole istanze di accesso risultano del tutto autonome tra loro, tanto da introdurre, ciascuna di esse, un parimenti autonomo e specifico procedimento amministrativo, non altrimenti connesso con gli altri, se non, appunto, per l'identità della documentazione richiesta.

In ragione dell'assoluta autonomia procedimentale e anche "soggettiva" (sul piano, cioè, del soggetto passivo della richiesta) delle plurime istanze di accesso per le quali è causa, il ricorso deve ritenersi inammissibile tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale, cui accede il Collegio, secondo il quale «nel processo amministrativo impugnatorio, la regola generale è infatti che "il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277; Sez. V, 27 gennaio 2014, n. 398; Sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537)" (cfr. C.d.S., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5)» (T.A.R. Sicilia, Sez. II, 25 gennaio 2023, n. 159).

Il ricorso, in parte qua, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1. dichiara l'estromissione dal giudizio dell'Istituto Don Calabria - IRCCS Ospedale classificato equiparato Sacro Cuore - Don Calabria;

2. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle posizioni di Casa di cura Sileno e Anna Rizzola s.p.a., Casa di cura Villa Garda s.r.l., Casa di cura Madonna della Salute s.r.l., Casa di cura privata Parco Dei Tigli s.r.l., Policlinico San Marco s.p.a., Ospedale P. Pederzoli Casa di cura privata s.p.a., Casa di cura privata Santa Maria Maddalena s.p.a., Evimed s.r.l.;

3. dichiara, per il resto, inammissibile il ricorso;

4. spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.