Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 27 giugno 2023, n. 255

Presidente: Passoni - Estensore: Giardino

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il 18 aprile 2023 e depositato il 2 maggio 2023 l'impresa Svas Biosana s.p.a. ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in relazione all'istanza inoltrata dalla medesima a mezzo PEC in data 16 novembre 2022 e volta all'avvio del procedimento diretto all'adeguamento del corrispettivo a titolo di revisione prezzi in ordine al contratto rdo n. 866010 del 12 giugno 2015, a mezzo procedura MEPA (acquistiinretespa) e comunicazione di aggiudicazione del 14 aprile 2016 prot. n. 18916 CH.

La ricorrente insta, inoltre, affinché sia ordinato all'Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti resistente di provvedere sulla predetta istanza entro il termine di trenta giorni, all'uopo disponendo nella emananda sentenza la nomina di un commissario ad acta con potere di sostituirsi all'Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti per l'adozione del provvedimento richiesto nel caso quest'ultima persista nella sua inerzia oltre tale termine.

La ricorrente premette di aver eseguito correttamente tutte le proprie prestazioni oggetto dell'affidamento di cui innanzi, come successivamente prorogato e, con nota del 28 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC il 16 novembre 2022 unitamente agli allegati ivi indicati, ha chiesto l'aggiornamento prezzi dovuto in relazione a tale rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 1164 c.c. e dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 senza, tuttavia, ottenere alcuna determinazione dall'ente sul punto.

Con atto depositato il giorno 8 maggio 2023 si è costituita per resistere al ricorso l'Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

Con memoria depositata il 7 giugno 2023 la Asl resistente ha formulato, in punto di rito, l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione ed ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.

Con successiva memoria di replica depositata il giorno 8 giugno 2023 l'amministrazione resistente, oltre a meglio specificare quanto sostenuto nella memoria difensiva, ha eccepito un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che l'istanza di avvio del procedimento è stata trasmessa a mezzo PEC da parte del mittente (svasbiosana@legalmail.it) ed inviata ad un indirizzo di posta ordinaria del responsabile dell'Ufficio beni e servizi dell'Amministrazione (pierluigi.galassi@asl2abruzzo.it).

Il gravame sarebbe pertanto inammissibile perché non vi è certezza in ordine all'avvio del procedimento ad istanza di parte atteso che l'invio alla mail ordinaria al direttore dell'unità operativa non fornisce la certezza della data di avvio ricezione.

Con note di udienza depositate il 14 giugno 2023 la società ricorrente ha rilevato, preliminarmente, la tardività delle memorie prodotte dall'Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti in quanto depositate in violazione del termine perentorio di cui all'art. 73 del c.p.a. Ha inoltre replicato puntualmente alla eccezione di difetto di giurisdizione ed alle ulteriori deduzioni formulate dalla resistente.

All'udienza camerale del giorno 23 giugno 2023, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione con cui la ricorrente lamenta la tardività della memoria e della memoria di replica depositate dalla resistente rispettivamente in data 7 e 8 giugno 2023.

Ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a. nel giudizio in materia di silenzio tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

È pertanto dimezzato il termine ordinario di deposito di memorie e repliche di cui all'art. 73 c.p.a. rispettivamente fino a 15 giorni e 10 giorni liberi prima dell'udienza.

Ebbene, considerato che nel caso di specie l'udienza camerale per la discussione del ricorso è stata fissata per il 23 giugno 2023, le parti potevano depositare memorie entro il 7 giugno 2023 e repliche entro il 12 giugno 2023, di talché la memoria depositata 7 giugno e la replica depositata il successivo 8 giugno non possono reputarsi tardive.

3. Ciò posto il ricorso è inammissibile.

La posta elettronica ordinaria può formare piena prova dei fatti nella stessa rappresentati a mente dell'art. 2712 c.c. se non disconosciuti da colui nei confronti del quale viene prodotta (Cass. 19155/2017). La mail, non sostenuta da altri riscontri e nella contestazione della controparte, non è invece idonea a provare la effettiva ricezione della diffida.

La e-mail infatti non è strumento che conferisce certezza alla comunicazione, a differenza della PEC la quale invece genera un codice univoco registrato, con marc[h]e temporali, dal provider che, ai sensi di legge (v. art. 16-bis l. n. 2 del 2009, artt. 6 e 8 d.lgs. n. 82 del 2005 e d.P.R. n. 68 del 2005), produce gli effetti di una vera a propria raccomandata (ovviamente solo quando entrambi gli utenti sono dotati di casella di posta elettronica certificata). La posta elettronica non certificata non è quindi strumento idoneo a dimostrare l'effettivo "recapito" della diffida mancando ogni evidente riscontro dell'avvenuta "ricezione" da parte del destinatario.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile non potendosi ritenere formato il silenzio-inadempimento rispetto alla diffida inviata dalla ricorrente in data 16 novembre 2022, in quanto la medesima è stata trasmessa ad un indirizzo di posta ordinaria del destinatario e non ad un indirizzo PEC, cosicché non vi può essere certezza probatoria in ordine al ricevimento della diffida medesima.

Sussistono giustificati motivi per ritenere compensate tra le parti le spese del presente giudizio vista la sua definizione in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.