Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 9 giugno 2023, n. 5697
Presidente: Montedoro - Estensore: Lamberti
Rilevato che:
- l'appellata partecipava alla selezione per titoli e prove volta ad individuare 90 giornalisti "da utilizzare in qualità di redattore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato, in caso di positivo inserimento in azienda, alla successiva assunzione a tempo indeterminato", indetta da RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. con avviso pubblicato in data 30 settembre 2019;
- all'esito delle prove la dott.ssa T. conseguiva un punteggio complessivo di 63/100, risultando "idonea non vincitrice";
- con pec del 16 aprile 2021, la stessa presentava formale istanza di accesso ai documenti riguardanti i candidati partecipanti alla procedura;
- con provvedimento del 12 maggio 2021, la RAI si limitava a trasmettere solamente la documentazione relativa alla posizione della dott.ssa T., omettendo, invece, quella inerente ai concorrenti risultati "idonei vincitori" e "idonei non vincitori";
- avverso tale provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso al TAR per il Lazio, che con la sentenza n. 1052/2022 lo respingeva, rilevando che dall'istanza di accesso agli atti non emergeva il nesso di "strumentalità", richiesto ai fini della configurazione dell'interesse conoscitivo a norma degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990;
- l'appellata inoltrava una nuova istanza di accesso agli atti, con Pec dell'11 luglio 2022, specificando che "la situazione giuridicamente rilevante che determina l'interesse, concreto ed attuale, all'ostensione degli atti amministrativi ex art. 22 comma 1 L. 241/1990, è, innanzitutto, conseguenza dell'avvenuta esclusione della dott.ssa T. dalla citata selezione ed è rappresentata dal legittimo interesse ad intentare una vertenza per la rivalutazione della sua posizione e la conseguente assunzione; in secondo luogo, l'interesse all'ottenimento degli atti è rappresentato anche dalla necessità di confrontare gli elaborati di alcuni dei candidati, già risultati idonei, con quelli della dott.ssa T. al fine di verificare la correttezza della valutazione e dell'approvazione della graduatoria. Inoltre, la concretezza ed attualità dell'interesse dell'interessata all'ostensione degli atti è rappresentato, di conseguenza, anche dalla necessità di verificare le modalità di correzione degli elaborati, i verbali di valutazione della commissione d'esame, e degli ulteriori documenti di cui si dirà in seguito, poiché potrebbero celare criticità a discapito della dott.ssa T. tali da rendere necessaria anche un'azione per risarcimento di tutti i danni patiti e patendi";
- con il provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso agli atti, datato 3 agosto 2022, la RAI negava quanto richiesto, deducendo la "ripetitività dell'istanza" rispetto a quella precedente del 16 aprile 2021 e rilevando che la dott.ssa T. non aveva evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse ostensivo dichiarato;
- l'appellata ha impugnato tale provvedimento avanti il TAR per il Lazio che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, condannando la RAI a consentire l'accesso, tramite esibizione ed estrazione di copia degli atti richiesti con istanza dell'11 luglio 2022.
Ritenuto che:
- l'appello proposto dalla RAI avverso tale sentenza non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti;
- quanto alla dedotta violazione del precedente giudicato rappresentato dalla sentenza del TAR n. 1052/2022, è decisivo osservare come questa si sia limitata a rilevare che «dal tenore della richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente (unitamente al contenuto degli atti di parte) non emerge il nesso di "strumentalità" richiesto ai fini della configurazione dell'interesse conoscitivo a norma degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990», precisando che la: «dichiarata esigenza difensiva... risulta prospettata in termini generici, difettando qualsivoglia riferimento seppur minimo ad eventuali profili di contestazione ad integrazione del prescritto "collegamento" tra la situazione legittimante e la documentazione richiesta alla luce delle ragioni invocate a fondamento della pretesa ostensiva... in particolare, non si evince la necessaria corrispondenza - quale condizione per il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti oggetto della relativa istanza - tra interesse dedotto, situazione giuridica azionata e documentazione richiesta, in base alla motivazione addotta a sostegno della pretesa ostensiva»;
- in altri termini, il TAR ha rilevato che l'originaria istanza era carente ed inidonea a consentire un effettivo scrutinio sulla sussistenza delle condizioni dell'accesso, non pare aver invece accertato la radicale insussistenza dei presupposti legittimanti l'accesso, dovendosi pertanto ammettere la reiterazione dell'istanza volta a delineare concretamente l'interesse difensivo legittimante la richiesta, che per le ragioni di seguito esposte deve ritenersi sussistente. Al riguardo, in base alla giurisprudenza, deve ritenersi possibile la reiterazione dell'istanza di accesso, ove questa prospetti un diverso o nuovo interesse giuridicamente rilevante (C.d.S., Ad. plen., n. 6/2006: "il cittadino potrà reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso; e, in tal caso, l'originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale");
- in definiva, non pare configurabile alcuna violazione del giudicato, non sussistendo una pronuncia che abbia esaminato dal punto di vista sostanziale la sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso, stante appunto la genericità della relativa istanza; invero, come detto, la sentenza n. 1052/2022 ha rilevato l'assenza di un effettivo nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse legittimante l'accesso, in ragione dal fatto che la "prima istanza di accesso" si limitava a richiamare, in modo del tutto generico, la sussistenza di un interesse alla tutela giurisdizionale ed amministrativa, senza altro specificare; con la seconda istanza, l'interessata ha invece delineato in modo specifico l'interesse difensivo al quale mirava, derivante dalla necessità di ottenere la documentazione per intentare una vertenza ai fini della rivalutazione della sua posizione e, quindi, ottenere l'assunzione presso la RAI;
- quanto al secondo motivo di appello, le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, secondo cui "sussiste un interesse concreto ed attuale a conoscere il contenuto degli atti tramite i quali si è svolta la procedura selettiva a cui la stessa ricorrente ha partecipato, collocandosi in graduatoria seppure in posizione non utile; la qualificazione dell'interesse all'accesso in termini di concretezza e attualità esclude che il diritto di accesso possa esercitarsi al fine di realizzare un controllo generalizzato sull'attività della PA", appaiono condivisibili, avuto riguardo ai criteri dettati in materia dall'Adunanza plenaria (n. 4/2021), secondo la quale: «la volontà del legislatore è di esigere che le finalità dell'accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione... così da permettere all'amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione "finale" controversa»;
- nel caso di specie, l'appellante nella "seconda istanza" ha delineato in modo puntuale e specifico la sussistenza di detto nesso di strumentalità, tenuto conto che l'istante ha specificato di aver interesse a verificare la correttezza della procedura di correzione relativa al concorso al quale ha partecipato e si è collocata in posizione di idonea, seppur non vincitrice, avuto riguardo al principio, affermato dalla giurisprudenza già citata, per cui il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non deve svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso (cfr. C.d.S., Ad. plen., n. 20/2021);
- per le ragioni esposte, l'appello va respinto;
- non sia necessario provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello.
Nulla sulle spese.