Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione V
Sentenza 7 giugno 2023, n. 9677

Presidente: Spagnoletti - Estensore: Arata

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13 luglio 2021 gli odierni ricorrenti hanno agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Viterbo e dalla Regione Lazio sull'istanza inoltrata a mezzo pec e racc.ta a.r. del 30 settembre 2020, tesa a ricevere, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa, comunicazioni in ordine:

alla permanenza o meno dell'interesse pubblico, facente capo agli enti suddetti, alla conservazione dell'opera pubblica denominata "Semianello - Tangenziale della rete viaria della città di Viterbo", insistente sulle aree di proprietà degli istanti e quindi a dar corso, alternativamente: all'acquisizione delle aree de quibus, all'uno o all'altro dei propri patrimoni indisponibili, ai sensi dell'art. 42-bis t.u. espropri, previa valutazione/determinazione, in contraddittorio, delle indennità e accessori previste dalla normativa;

alla restituzione delle aree occupate ma non espropriate, previa riduzione in pristino e con demolizione di quanto ivi edificato;

alla corresponsione di ogni ulteriore indennità prevista dalla legge, nonché al risarcimento di ogni voce di danno derivante dall'illegittimo protrarsi del silenzio degli enti suddetti;

nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere, da parte di entrambi gli enti, entro termine perentorio, sull'istanza del 30 settembre 2020, mediante l'adozione di provvedimenti espressi in ordine alla acquisizione o restituzione e, in mancanza, per la nomina di Commissario ad acta che provveda in vece e luogo dei due enti alla restituzione delle aree occupate ma non espropriate, previa riduzione in pristino delle superfici occupate ovvero alla determinazione degli indennizzi derivanti dalla illegittima occupazione con tutti gli accessori di legge.

Infine, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento, la liquidazione e la condanna al risarcimento dei danni derivati dalle occupazioni temporanee e permanenti, dalle mutilazioni delle aree destinate all'esercizio dell'impresa e dalla soppressione, con conseguente interclusione, dell'accesso ad un vasto edificio adibito a deposito dell'impresa e alle attività didattiche del locatario.

Si sono costituti in giudizio la Regione Lazio e il Comune di Viterbo controdeducendo a quanto affermato nell'atto introduttivo.

Con sentenza non definitiva n. 13356 del 22 dicembre 2021 questo Tribunale - Sezione I-quater ha dichiarato l'obbligo del Comune di Viterbo di pronunciarsi sull'istanza avanzata in data 30 settembre 2020 dai ricorrenti - ovvero a decidere "se procedere alla restituzione del bene previa riduzione in pristino o all'acquisizione del bene nel rispetto di tutti i presupposti richiesti dall'articolo 42-bis e con la corresponsione di un'indennità pari al valore del bene maggiorato del 10 per cento (e quindi con piena e integrale soddisfazione delle pretese dell'espropriato)" - entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando, in caso di inadempimento entro il predetto termine, in via sostitutiva quale Commissario ad acta il Prefetto di Viterbo con facoltà di delega a un funzionario dell'ufficio per provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni con compenso a carico del Comune.

Con delibera del Commissario straordinario n. 4 del 17 febbraio 2022 il Comune di Viterbo ha disposto, ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 327/2001, l'acquisizione al patrimonio indisponibile dei terreni siti nel Comune di Viterbo di proprietà dei ricorrenti trasformati per la realizzazione di un tratto viario del Semianello tangenziale di Viterbo e delle rampe di accesso per una superfice complessiva di mq. 1.813, riservando la quantificazione dell'indennizzo alla stima da parte del professionista incaricato; il Comune ha anche significato che la conclusione della procedura espropriativa risultava soggetta all'ottenimento della relativa documentazione, in possesso della Regione Lazio e già richiesta alla stessa.

In seguito, con provvedimento n. 2905 del 21 dicembre 2022, il Comune ha provveduto alla determinazione e liquidazione dell'indennizzo, e con successivo provvedimento del 25 gennaio 2023 ha emesso mandato di pagamento presso la Ragioneria territoriale dello Stato.

Alla luce degli atti depositati, nonché delle memorie di parte, risulta quindi conclusa la procedura espropriativa che era stata oggetto di impugnativa e della pronuncia non definitiva succitata.

Allo stato, quindi, l'oggetto del giudizio deve essere ricondotto alla quantificazione delle indennità d'esproprio nonché alle pretese risarcitorie avanzate da parte ricorrente per i danni inferti dall'occupante Regione Lazio.

A questo proposito, però, bisogna considerare che, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza a cui si intende aderire, «sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione del bene utilizzato dall'autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42-bis t.u. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un unicum non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse; di conseguenza, l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a "titolo risarcitorio" (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma dell'art. 42-bis) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato "senza titolo" dall'amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un "indennizzo" (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un "risarcimento" di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell'amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione» (cfr. Cass. civ., Sez. un., 20 luglio 2021, n. 20691).

Per tali ragioni, la controversia - ricondotta appunto ormai alla contestazione della misura dell'indennità d'esproprio e all'accertamento delle pretese risarcitorie - deve essere devoluta alla competente autorità giudiziaria ordinaria presso la quale il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 11 c.p.a., facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda già presentata.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, quanto alle ulteriori domande non decise con la sentenza parziale n. 13556/2021, per difetto di giurisdizione amministrativa.

Stante la complessità e novità delle questioni trattate le spese processuali possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.