Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 7 aprile 2023, n. 181
Presidente: Panzironi - Estensore: Giardino
FATTO E DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe la società Dima della dott.ssa Nadia Z. & C. s.r.l. ha riassunto innanzi all'intestato Tribunale ex art. 11 del d.lgs. n. 104/2010 il giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Teramo e distinto al n. 790/11, concluso con ordinanza in data 11 giugno 2013 dichiarativa del difetto di giurisdizione.
La ricorrente chiede la restituzione integrale del terreno di cui risulta comproprietaria oggetto di occupazione usurpativa posta in essere dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, con condanna dell'ente civico alla rimozione dell'opera illegittimamente ivi costruita, ovvero un parcheggio pubblico, a propria cura e spese ed al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento del bene, della somma che questo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Si sono costituiti in resistenza al ricorso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ed i controinteressati Igino C. e Ezio C., terzi chiamati in causa innanzi al giudice ordinario chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.
Con memoria depositata agli atti di causa il 6 giugno 2022 il difensore del controinteressato C. Ezio ha dichiarato che il suo patrocinato è deceduto nel Comune di New York (U.S.A.) in data 7 novembre 2016, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte allegata, rilevando che ricorrono i presupposti per l'interruzione-riassunzione del giudizio di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c. e art. 79 c.p.a.
All'esito dell'udienza di smaltimento del 15 giugno 2022, questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 255/2022, ha quindi dato atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., a far tempo dalla data in cui è stata resa la relativa dichiarazione.
Riassunto pertanto il giudizio ad opera della ricorrente mediante notifica del ricorso a tutte le parti costituite ed agli eredi del sig. C. Ezio, come comprovato dagli avvisi di ricevimento notifica prodotti agli atti di causa, all'udienza di smaltimento arretrato del 15 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare va delibata l'eccezione di nullità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso a norma dell'art. 44 d.lgs. 104/2010 per difetto degli elementi essenziali del ricorso sollevata dal Comune, secondo cui la ricorrente si sarebbe limitata a trascrivere nel ricorso introduttivo del presente giudizio l'originario atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Teramo e le conclusioni del Comune convenuto e dei due terzi chiamati in causa in violazione dell'art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 11 del d.lgs. 104/2010.
L'eccezione è infondata.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che in tema di translatio iudicii, qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto che determina la prosecuzione del giudizio è diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima, sicché, ove si passi da un processo di tipo prevalentemente impugnatorio ad uno esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve assumere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum, mentre, se il giudizio prosegua verso altro avente le medesime caratteristiche, detto atto assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp. att. c.p.c. (C.d.S., Sez. V, 22 gennaio 2019, n. 573).
Da quanto sopra discende che nel regime della translatio iudicii, l'adattamento dell'atto introduttivo con la presentazione di nuovi motivi e di un nuovo petitum si rende necessario solo ove si passi da un giudizio di cognizione sul rapporto ad uno di tipo prevalentemente impugnatorio.
Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto non l'annullamento di provvedimenti amministrativi, che giustificherebbe la sua riformulazione secondo il contenuto dell'art. 40 c.p.a., bensì l'accertamento della condotta illecita tenuta dall'amministrazione pubblica con l'occupazione abusiva di terreno altrui e la richiesta di risarcimento del danno conseguenziale derivato dal mancato godimento dell'immobile indebitamente occupato e trasformato.
In tale ipotesi pertanto la riassunzione è legittimamente effettuata mediante la mera trascrizione del contenuto dell'atto di citazione proposto davanti al giudice ordinario, atteso che la riassunzione che consente la salvaguardia degli effetti della domanda originaria deve avere il medesimo contenuto della stessa (C.d.S., Sez. III, 20 marzo 2019, n. 1841).
3. Sempre in via preliminare va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella vicenda per cui è causa.
Appartengono infatti alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché impugnati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. dagli artt. 43 e 44 del t.u. n. 327 e dall'art. 3 della l. 1° agosto 2002, n. 166, ivi compresi gli atti di cessione volontaria, parificati dall'art. 45 del medesimo t.u. ai decreti di esproprio (Cass. civ., Sez. un., ord. 22 dicembre 2011, n. 28343).
Deve osservarsi che la cessione volontaria di un immobile, ai sensi dell'art. 45 del t.u. 8 giugno 2001, n. 327, costituisce un contratto ad oggetto pubblico, riconducibile all'art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241; di conseguenza, le relative controversie, anche se concernenti la fase dell'esecuzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g) e a), n. 2, c.p.a. (in tali termini, C.d.S., Sez. II, 28 gennaio 2020, n. 705).
Nella fattispecie, come si dirà più innanzi, la procedura espropriativa è stata regolarmente portata a termine sulla base di un accordo tra le parti cosicché la condotta del Comune resistente non può qualificarsi come illecita e ciò consente di radicare la giurisdizione di questo Tribunale.
4. Nel merito il gravame non è meritevole di positivo apprezzamento.
A seguito dell'originario annullamento della iniziale procedura espropriativa conseguente all'accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 26 ottobre 2001, decise di approvare nuovamente gli stessi atti annullati.
Quindi venne stipulato un accordo il 27 febbraio 2002, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 dell'8 marzo 2002, con cui da un lato il Comune si impegnava ad adottare una variante al P.R.G., che destinava una parte dell'area in questione a zona edificatoria e l'altra a parcheggio pubblico; dall'altro, i proprietari si impegnavano a cedere all'Amministrazione una parte di detta area, entro il termine di 30 giorni dall'approvazione della variante del P.R.G.
Nel medesimo accordo era anche previsto che decorso detto termine i "proprietari autorizzano l'amministrazione comunale ad eseguire nell'area oggetto di cessione i lavori di realizzazione del parcheggio".
L'accordo ripassato tra le parti è qualificabile a tutti gli effetti come "atto di cessione volontaria" avente natura transattiva e si inserisce in una procedura espropriativa validamente avviata.
Con deliberazione n. 13 dell'8 marzo 2002 il Consiglio comunale, come pattuito nell'accordo, revocò la deliberazione n. 76 del 2001 nella parte relativa alla variazione di destinazione urbanistica dell'area, ripristinando in parte la destinazione "Zona B Completamento Intensivo" e in parte "Zona Bianca".
La variante al P.R.G., prevista sempre dall'accordo del 27 febbraio 2002, venne approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 14 dell'8 marzo 2002.
Le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 12, 13 e 14 dell'8 marzo 2002 furono pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni a partire dal 14 marzo 2002. Tutti i predetti atti furono quindi adottati e pubblicati in epoca anteriore alla trascrizione dell'atto di citazione per l'annullamento dell'atto notaio Bracone (avvenuta il 9 aprile 2002) e non sono stati impugnati davanti al giudice amministrativo, cosicché sono diventati inoppugnabili.
L'area occupata è stata irreversibilmente trasformata a far data dal 2001 quando iniziarono i lavori di realizzazione del parcheggio che terminarono nel 2005.
Con determinazione dell'area tecnica n. 16 del 3 febbraio 2004 furono affidati all'impresa Di Eleuterio Armando i lavori di completamento del parcheggio per l'importo di euro 75.002,40.
In data 14 settembre 2005 i direttori dei lavori certificarono la regolare esecuzione anche di tali lavori.
Nel caso in esame, pertanto, un procedimento di espropriazione per pubblica utilità è stato avviato con gli atti sopra indicati all'interno dei quali si è inserito l'accordo bonario di cessione del 27 febbraio 2002 che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non può ritenersi travolto dalla sentenza n. 667/2010 del Tribunale di Teramo la cui domanda è stata trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari ex art. 2652 ss. c.c. solo successivamente all'adozione degli stessi, ovvero il 9 aprile 2002.
Il Comune, dal canto suo, ha adempiuto ai propri obblighi previsti dall'accordo versando il corrispettivo pattuito, giusta determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 76 del 31 maggio 2005 con cui è stato disposto il deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Teramo - Servizio cassa depositi e prestiti della somma di euro 36.152,00 a titolo di pagamento dovuto in esecuzione del verbale di accordo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dell'8 marzo 2002.
La somma non è stata riscossa dalla ricorrente ed il suo diritto deve ritenersi prescritto essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione decorrente, non dalla data di immissione nel possesso dei beni come ritenuto dal Comune, bensì dalla data del deposito di dette somme.
La ricorrente, invece, si è resa ripetutamente inadempiente rispetto ai suoi obblighi non avendo ceduto l'area nei termini prescritti dall'art. 4 dell'accordo (30 giorni dalla efficacia della variante che il Comune ha in effetti adottato). Tuttavia, al riguardo va respinta la domanda del Comune che chiede in via riconvenzionale una pronuncia che tenga luogo dell'atto pubblico non ancora stipulato ai sensi dell'art. 2932 c.c. atteso che detto inadempimento non ha impedito al Comune la prosecuzione della procedura espropriativa e la realizzazione dell'opera ai sensi del comma secondo del medesimo art. 4.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto respinto.
Attesa la peculiarità della fattispecie, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.