Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per il Lazio
Sentenza 20 marzo 2023, n. 172

Presidente: Sanguigni - Estensore: Di Benedetto

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato in data 18 giugno 2014, la Procura regionale conveniva in giudizio la società cooperativa Fantasie onlus, la signora Franca S., rappresentante legale della predetta società, e il signor Rinaldo C., direttore generale pro tempore della medesima cooperativa, per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 380.022,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile secondo le seguenti quote: euro 170 mila ciascuno alla signora S. e al sig. C., ed euro 40.022,00 alla società cooperativa Fantasie onlus, in relazione ad una presunta truffa all'erario perpetrata nell'ambito della gestione dell'emergenza profughi da parte della società cooperativa Fantasie onlus.

In particolare, la Procura contabile ha rappresentato che:

- nonostante la cooperativa Fantasie disponesse di soli 5 posti, con nota del 23 maggio 2011 si rendeva disponibile ad accogliere 40 persone sin dal 24 maggio 2011 e con nota del 5 luglio 2011 manifestava la propria disponibilità ad accogliere preso le strutture altri migranti per 120 unità, ottenendo così dal soggetto attuatore l'assegnazione prima di 25 immigrati e poi di altri 50 nonché la sottoscrizione delle relative convenzioni, nelle quali venivano regolati obblighi e rimborsi;

- le conve[n]zioni venivano poi revocate in data 1° febbraio 2012, poiché da un verbale di sopralluogo effettuato presso lo stabile sito in [omissis], dai tecnici del Dipartimento di prevenzione distretto di Latina, Servizio igiene e sanità pubblica, veniva accertata la presenza di 50 persone in una struttura composta di tre stanze;

- con verbale di controllo amministrativo dei N.a.s. dei Carabinieri di Latina sui locali siti a Sezze (LT), Via [omissis], del 22 settembre 2011 veniva accertata la presenza di 12 minori in una struttura asseritamente non idonea dal punto di vista igienico-sanitario. In seguito, i 75 migranti venivano trasferiti in altre strutture;

- per gli stessi fatti, nell'ambito del p.p. n. 6913/11 r.g.n.r. venivano richieste ed ottenute misure cautelari personali nei confronti di Franca S. (rappresentante legale della coop. Fantasie) e Rinaldo C. (preposto alla gestione tecnica della cooperativa). Il 22 marzo 2012 la Procura della Repubblica di Latina chiedeva il giudizio immediato per Rinaldo C. nella qualità di direttore generale della coop. Fantasie, Franca S. rappresentante legale della stessa, nonché di altri collaboratori. La richiesta di giudizio immediato veniva accolta con provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Latina del 6 aprile 2012;

- con atto del 21 febbraio 2014 la Procura regionale invitava i presunti responsabili a fornire deduzioni e, successivamente, non ritenendo le argomentazioni esposte convincenti, con atto del 12 giugno 2014 li citava in giudizio.

A parere della Procura la somma di euro 380.022,00 costituiva danno erariale, perché la cooperativa Fantasie aveva indebitamente ottenuto questa somma nel periodo agosto-dicembre 2011 dal Dipartimento della Protezione civile - Regione Lazio per il tramite del soggetto attuatore per la gestione dell'emergenza profughi nel territorio laziale, attestando falsamente di avere disponibilità ricettiva per 120 persone, mentre gli accertamenti svolti avevano evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie nelle strutture della cooperativa e fenomeni di sovraffollamento, tant'è vero che la convenzione a suo tempo stipulata era successivamente revocata. A fronte di tali false attestazioni la cooperativa ha ricevuto rimborsi, come sopra quantificati, per i 75 migranti ospitati nelle loro strutture dal giugno al dicembre 2011.

Da qui l'atto di citazione in giudizio, ritualmente preceduto dall'emissione dell'atto di invito a dedurre a cui rispondeva soltanto il sig. C. e l'attuale rappresentante legale della società. Le argomentazioni addotte dagli stessi non erano ritenute sufficienti dal Requirente per modificare l'esito dell'istruttoria.

Il requirente addebitava la maggior quota di danno al presidente e al rappresentante legale della cooperativa che all'epoca dei fatti è stata la sig.ra Franca S. (dal 29 giugno 2011 al 16 marzo 2012) che aveva provveduto a sottoscrivere le note del 19 maggio 2011, 23 maggio 2011, 5 luglio 2011 con le quali dichiarava la disponibilità della onlus ad accogliere prima 40 e poi 120 migranti e che aveva sottoscritto la seconda convenzione del 22 dicembre 2011, falsificando altresì la firma della sig.ra [omissis] nel contratto di locazione dell'immobile sito in [omissis]. Rimarcava inoltre il ruolo del sig. Rinaldo C., direttore generale della onlus con pieni poteri di firma e decisionali che risulta aver sottoscritto la prima convenzione del 9 giugno 2011. Entrambi i suddetti avevano il potere di accesso e utilizzo dei conti correnti intestati alla cooperativa, pertanto con pieni ed esclusivi poteri gestori delle somme accreditate per le finalità umanitarie.

2. La cooperativa Fantasie, la dottoressa Franca S. e il sig. Rinaldo C. si costituivano in giudizio chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale (il 6913/11 concernente il reato di truffa e il 2598/12 relativo al reato di emissione di fatture false ed altri reati finanziari) pendente dinanzi al Tribunale di Latina e formulando eccezioni di rito e censure di merito.

3. Con ordinanza n. 462/2014 di questa Corte dei conti, depositata il 26 novembre 2014, si disponeva un'integrazione istruttoria a carico della Procura circa l'esito dei procedimenti penali n. 6913/11 e n. 2598/12, acquisendo le sentenze di primo grado pendenti al Tribunale di Latina.

4. Con nota del 9 giugno 2022 depositata in pari data, la Procura regionale ha formulato istanza di fissazione di udienza rappresentando che il Tribunale di Latina trasmetteva, in data 7 giugno 2022, per il tramite del locale Comando provinciale dei Carabinieri, la sentenza n. 2372/19, divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2020.

5. La convenuta Franca S. con ulteriore memoria ha:

- ribadito l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in quanto la Procura qualifica la fattispecie quale danno erariale, mentre, a tutto voler concedere, potrebbe ipotizzarsi parziale inadempimento contrattuale;

- eccepito l'estinzione del giudizio ex art. 99, comma 10, del c.g.c. per la tardività e la decadenza della domanda e dell'azione promossa dalla P.r. per lo spirare del termine in violazione degli artt. 99, comma 11, e 111 c.g.c. Il Collegio con ordinanza istruttoria n. 462/2014 depositata il 26 novembre 2014, riservata ogni decisione, disponeva l'integrazione istruttoria a carico della P.r. sull'esito dei procedimenti penali n. 6913/11 e n. 2598/12 per l'acquisizione "non appena possibile" delle sentenze di primo grado dei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Latina. Con sentenza n. 2372/19 depositata il 19 settembre 2019 ed irrevocabile dal 24 gennaio 2020 il Tribunale di Latina, riuniti detti procedimenti n. 6913/11 e n. 2598/12, dichiarava ex art. 129 c.p.p. l'estinzione dei reati nei confronti di S. e C. per intervenuta prescrizione. Anche se l'ordinanza n. 462/2014 non fissava la data della nuova udienza, tuttavia soccorre l'art. 99, comma 11, del c.g.c. che stabilisce il termine perentorio di 6 mesi (nel caso di specie la sentenza di primo grado veniva depositata il 19 settembre 2019). Sotto altro profilo vi sarebbe stata una inattività protratta per oltre due anni e mezzo, mentre l'istanza di nuova fissazione è del 9 giugno 2022, ben oltre l'altro termine di un anno di cui all'art. 111 c.g.c. Di qui la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio n. 73712/R;

- l'inammissibilità dell'atto di citazione, in via derivata, per rifiuto di accesso alla documentazione. Violazione art. 140 c.p.c. come da sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010;

- in via derivata e sotto altro profilo, per rifiuto di accesso alla documentazione, per violazione del diritto di difesa ex artt. 24, 103, 111, 113 Cost., della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dalla Assemblea dell'ONU il 10 dicembre 1948 e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

- l'inammissibilità e/o nullità della domanda attorea e dell'azione per: mancata valutazione delle risultanze istruttorie delle indagini condotte dalla G.d.f. sulla posizione della d.ssa S.; l'assenza e la omessa dimostrazione dell'elemento soggettivo del dolo; mancata valutazione delle risultanze istruttorie prodotte da G.d.f. in ordine l'attività documentata sulle prestazioni rese dalla coop. Fantasie periodo giugno/dicembre 2011 in favore dei 75 migranti; assenza/mancanza di prova del comportamento illecito e comunque del danno supposto e del quantum; omessa considerazione delle ragioni addotte e dei rilievi indicati dalla G.d.f. in ordine [al]la decurtazione delle fatturazioni quali esborsi della coop. Fantasie per svolgere le prestazioni come da convenzioni periodo giugno-dicembre 2011.

Nel merito ha dedotto che il Tribunale di Latina, riuniti i procedimenti n. 6913/11 e n. 2598/12 con la sentenza n. 2372/19, depositata il 19 settembre 2019 ed irrevocabile dal 24 gennaio 2020, dichiarava ex art. 129 c.p.p. l'estinzione dei reati nei confronti di S. e C. per intervenuta prescrizione; con conseguente mancato accertamento della responsabilità e del danno in sede penale.

Ha concluso in conformità, chiedendo, in via subordinata, l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito contestato.

6. Il convenuto Rinaldo C. si è costituito in giudizio con l'assistenza dell'Avv. Silvio Crapolicchio e dell'avv. Massimiliano Marsili, i quali con memoria hanno dedotto:

- in via preliminare, la tardività della proposizione della istanza di fissazione del presente giudizio, all'esito della sospensione del giudizio disposta in ragione della sussistenza del procedimento penale innanzi al Tribunale penale di Latina;

- l'infondatezza nel merito dell'addebito formulato dalla Procura della Corte dei conti nei confronti del sig. C.;

- l'insussistenza dell'elemento soggettivo rilevante ai fini del danno erariale;

- che il giudizio immediato è stato definito con sentenza n. 2372/2019 del Tribunale di Latina per estinzione dei reati contestati, sentenza divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2020;

concludendo con la richiesta di rigetto dell'azione di responsabilità amministrativa e, in via subordinata, di esercitare il potere riduttivo ex art. 52, secondo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214.

7. All'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione di questa Corte con riguardo alla fattispecie concreta sub iudice, relativamente alla quale risultano convenuti in giudizio anche una società cooperativa, il rappresentante legale della società ed il suo direttore generale.

In tema, il Collegio richiama l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, a Sezioni unite, secondo cui (ab imis, sentt. nn. 4511/2006 e 7377/2013; ord. n. 20434/2009) assumono funzione dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione contabile non già la natura giuridica del soggetto responsabile del detrimento, ma la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite; con la conseguenza che, se un privato incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A. e la influenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico anche sotto il mero profilo della sottrazione del finanziamento ad altri soggetti in grado di realizzare l'intervento pubblico.

In tale ipotesi, ha affermato la Suprema Corte, sussiste un rapporto di servizio tra il soggetto privato e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'Amministrazione, un'attività o un servizio che assuma rilievo pubblicistico.

Pertanto, il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione contabile con riferimento alla fattispecie sub iudice, nella quale la società cooperativa convenuta, e dunque il suo rappresentante legale, sono stati incaricati di assicurare un contributo qualificato alle funzioni pubbliche di accoglienza degli immigrati provenienti dal Nord-Africa.

2. In via preliminare, seguendo un ordine logico-giuridico delle questioni poste, va scrutinata la censura di intervenuta estinzione del giudizio ex art. 111, comma 3, c.g.c., formulata dalla difesa del convenuto.

L'eccezione è fondata.

Giova evidenziare che l'abbandono trova applicazione residuale, in ogni caso di generica inerzia delle parti. È stato, inoltre, precisato che l'abbandono costituisce causa di improcedibilità del giudizio (Sez. riun., n. 56/A/1996) e che la sentenza che lo pronuncia ha contenuto meramente dichiarativo; e ciò tenuto conto che l'estinzione del processo che consegue all'abbandono si produce ipso iure nel momento in cui viene a scadenza l'anno di inattività (cfr., ex plurimis, Sez. riun., n. 4/A/1996; Sez. III, n. 331/1998; Sez. II, nn. 190/2001, 275/2005, 189/2007 e 16/2012).

Nella fattispecie connotata da un periodo di inattività ultrannuale da parte del Requirente, si ritiene sussistente la situazione di inattività delle parti nel processo che costituisce il presupposto per l'estinzione del giudizio. Infatti, a norma dell'art. 111, comma 3, c.g.c., "Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura".

3. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c., va disposta la compensazione delle spese di giudizio.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 73712 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale per il Lazio, rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione; dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.g.c.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti di rito.