Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 15 marzo 2023, n. 233

Presidente: Bellucci - Estensore: Faviere

FATTO E DIRITTO

Premesso che il ricorso in esame verte sulla illegittimità di un provvedimento con cui il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Ufficio motorizzazione civile di Novara - Sezione di Vercelli ha denegato il rilascio del titolo abilitativo alla guida (patente tipo B) chiesto dal ricorrente.

Considerato che:

- il diniego è fondato sulla presenza di un ostativo nel sistema informativo del Dipartimento dei trasporti e la navigazione del Ministero inserito dalla Prefettura di Milano, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 24 ottobre 2011;

- dagli atti di causa emerge, in modo pacifico tra le parti, che l'ostativo in questione è fondato su una duplice condanna che il ricorrente ha riportato (in data [omissis]) per reati in materia di stupefacenti riconducibili, secondo la ricostruzione di parte, alle fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.

Rilevato che l'amministrazione resistente, costituitasi in data 30 gennaio 2023, ha eccepito, nella propria memoria del 18 febbraio 2023, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Considerato che l'eccezione di parte resistente merita accoglimento, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo Tribunale ha costantemente aderito, secondo il quale "è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avente a oggetto il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida e conseguentemente di non ammissione alla relativa prova pratica, per la mancanza dei requisiti morali ex art. 120, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, codice della strada, dà luogo all'esercizio di un'attività del tutto vincolata, con vincolo posto nell'esclusivo interesse del privato, di talché la posizione giuridica del ricorrente va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto e la giurisdizione va declinata in favore del giudice ordinario" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 16 gennaio 2023, n. 354, cfr. conformi: T.A.R. Piemonte, Sez. II, 29 luglio 2021, n. 784; 26 febbraio 2020, n. 140; 22 novembre 2019, n. 1166; 24 maggio 2018, n. 645).

Considerato altresì di dover confermare l'adesione a tale orientamento anche alla luce delle ulteriori considerazioni di parte ricorrente sulla necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 120 del d.lgs. 285/1992, fondata sulla diversa considerazione che l'ordinamento penale riserverebbe alle fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, citato (droghe leggere e fattispecie di lieve entità) rispetto alle restanti ipotesi di reato per cui il codice della strada prevede l'automatismo dell'esclusione. Anche in questo caso, infatti, un consolidato orientamento giurisprudenziale sostiene che «l'art. 120, comma 1, del codice della strada [...] non prevede alcuna distinzione della rilevanza della condanna per la lieve entità del fatto di reato, imponendo comunque all'amministrazione l'emanazione di un provvedimento di diniego del rilascio della patente di guida ai soggetti condannati per i reati di cui all'art. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. La distinzione delle condotte descritte nei commi 1 e 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 rileva in sede penale ma non anche ai fini dell'applicazione dell'art. 120, comma 1, del codice della strada, per il quale la misura dell'esclusione dal conseguimento della patente di guida deve essere sempre applicata quando la condanna riguardi i reati previsti dall'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (in tal senso si vedano C.d.S., Sez. V, 25 luglio 2017, n. 3673; Sez. III, 15 novembre 2016, n. 4723) [...] la sentenza n. 152 del 2021 la Corte costituzionale ha ritenuto invece che le ragioni che avevano portato al superamento dell'automatismo della revoca prefettizia non fossero ugualmente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 del codice della strada. Tale conclusione si fonda sul fatto che il diniego di cui all'art. 120, comma 1, "riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo 'indifferenziato' sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida" (così Corte costituzionale, sentenza 10 giugno 2021, n. 152, che richiama anche la sentenza n. 80 del 2019 e l'ordinanza n. 81 del 2020)» (C.d.S., Sez. V, 28 ottobre 2022, n. 9314).

Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, avanti il quale lo stesso potrà essere riassunto nei termini e con gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.a.

Ritenuto di poter compensare le spese di lite anche in considerazione delle errate indicazioni contenute nel provvedimento impugnato in ordine all'autorità giudiziaria avanti la quale impugnare l'atto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, avanti il quale la causa potrà essere riassunta nei termini e con gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.