Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Sezione I
Sentenza 10 marzo 2023, n. 149
Presidente: Daniele - Estensore: Morri
FATTO E DIRITTO
Il gravame va dichiarato irricevibile dovendosi condividere la corrispondente eccezione dedotta dall'amministrazione resistente sul rilievo che il ricorso è stato depositato oltre il termine decadenziale di 15 giorni così ridotto per ragioni di rito.
Secondo la posizione maggioritaria della giurisprudenza, dalla quale il Collegio non intende discostarsi condividendola appieno, l'odierna controversia rientra nell'ambito applicativo del rito abbreviato di cui all'art. 119 del c.p.a., a norma del quale, per quanto qui interessa: "1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: [...] f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità..." (cfr., tra le ultime, C.d.S., Sez. IV, 12 luglio 2022, n. 5873; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 452).
La richiamata disposizione fa espresso riferimento alle procedure di esproprio e agli atti ad esse relativi, e non al singolo decreto ablativo della proprietà privata, con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, tutti gli atti che rientrano nel procedimento che conduce all'esproprio, ivi compresi quelli descritti dagli artt. 8 ("Le fasi del procedimento espropriativo") e 9 ("Vincoli derivanti da piani urbanistici") del d.P.R. n. 327/2001 che qui vengono in rilievo (apposizione del vincolo preordinato all'esproprio), ove impugnati, danno luogo a cause sottoposte al rito previsto dal succitato art. 119 c.p.a. Del resto, quand'anche volesse seguirsi la prospettazione di parte ricorrente, ed affermare che i suddetti provvedimenti, siccome propedeutici alla procedura ablativa, non sono ricompresi nella stessa, non sarebbe in ogni caso contestabile la natura di tali atti come "relativi" a una procedura espropriativa [art. 119, comma 1, lett. f), del c.p.a.], dunque afferenti ad essa. Sicché, nulla muterebbe in ordine alla necessaria affermazione della ricomprensione degli stessi nell'ambito di applicazione del rito abbreviato.
Peraltro l'abbreviazione dei termini processuali si giustifica anche perché il vincolo preordinato all'esproprio ha una durata limitata a cinque anni che potrebbe risultare incompatibile con i tempi del rito ordinario.
Sul fatto che l'odierna controversia abbia per oggetto un vincolo preordinato all'esproprio non possono poi sussistere dubbi, perché:
- viene contestata la previsione urbanistica di una nuova strada pubblica nella parte in cui dovrà essere realizzata nell'attuale giardino della ricorrente (ricompreso nell'aggregato PR.ae.62), indipendentemente dal fatto che la cessione del terreno potrebbe avvenire anche in via bonaria anziché coatta;
- la ricorrente, in sede di osservazioni al P.U.A., chiedeva la rettifica del tracciato (mail del 14 settembre 2022) specificando che "la richiesta contenuta nell'osservazione riguarda l'opposizione ad un esproprio che, per le motivazioni e con le alternative indicate nella relazione tecnica, non ha motivo di essere effettuato" (cfr. All. 017 del fascicolo telematico depositato il 22 febbraio 2023 - Doc. 15 allegato al ricorso).
È inoltre da escludere la possibilità di disporre una eventuale rimessione in termini ai sensi dell'art. 37, comma 1, c.p.a. secondo cui: "1. Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto".
Non sussistono infatti le condizioni per la concessione di tale beneficio perché esso riveste carattere eccezionale (cfr. Ad. plen., nn. 22/2016, 33/2014, 32/2012, 10/2011 e 3/2010), risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione. Infatti, i termini in generale, e quelli dei riti speciali abbreviati in particolare, sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva. In definitiva, i presupposti per la concessione dell'errore scusabile sono individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore (cfr. C.d.S., n. 5873/2022 cit.).
Si possono tuttavia compensare le spese di lite per ragioni equitative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.