Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 9 marzo 2023, n. 106
Presidente: Panzironi - Estensore: Perpetuini
Con il gravame in epigrafe si chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della deliberazione n. 2088 del 30 novembre 2022 con la quale l'Azienda sanitaria locale di Teramo ha escluso la ricorrente dalla procedura di stabilizzazione rivolta al personale CPI - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
Si è costituita l'Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023 il ricorso è passato in decisione, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.
Ritiene il collegio che nella ripartizione della giurisdizione in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario della Pubblica Amministrazione occorra valutare quale meccanismo di stabilizzazione sia oggetto di impugnativa.
Invero, le procedure di stabilizzazione possono suddividersi in due categorie: una stabilizzazione diretta - disposta senza il ricorso a procedure concorsuali ma riservata al personale in possesso di determinati requisiti ivi indicati - ed una stabilizzazione mediata, ossia condizionata al superamento di una procedura concorsuale.
Ciò premesso, deve affermarsi che, nella stabilizzazione diretta, l'accertamento di presupposti oggettivi in capo agli interessati, senza che sussista lo spazio per l'apertura di procedure selettive e per la formazione di corrispondenti graduatorie, nonché per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito riconducibili a ciascun candidato, determina l'attribuzione di giurisdizione al Giudice ordinario, diversamente, in presenza di una procedura mediata, in cui si verifica una vera e propria procedura concorsuale, la giurisdizione appartiene al Giudice amministrativo.
In forza di tali principi, il Consiglio di Stato ha chiarito che le liti sulla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario alle dipendenze di una P.A. sono devolute al Giudice Ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, anche, come nel caso di specie, quando siano gravati i provvedimenti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione per l'asserita carenza dei presupposti stabiliti dalla legge, assumendo la ricorrente, invece, la sussistenza dei presupposti di legge per accedere ad un tal beneficio (ex multis, C.d.S., Sez. VI, 22 luglio 2019, n. 5177; in senso analogo, Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7183, e 17 ottobre 2016, n. 4273).
Nel caso di specie, oggetto del giudizio è una procedura volta alla «stabilizzazione del personale nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268 lettera B) legge 234/2021».
Trattasi, quindi, della procedura di stabilizzazione c.d. covid prevista dalla legge di bilancio per il 2022 e che risulta basata sul possesso di determinati requisiti professionali stabiliti dalla legge senza l'esperimento di una procedura concorsuale.
Per i motivi predetti il collegio ritiene che la questione non ricada nella giurisdizione Giudice Amministrativo che deve, conseguentemente, declinare la giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
Ritenuto di dover compensare le spese attesa la indubbia complessità dei criteri che sottendono al riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.