Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 6 marzo 2023, n. 2315
Presidente: Giovagnoli - Estensore: Bruno
FATTO E DIRITTO
1. La società appellante impugna la sentenza del T.A.R. per il Piemonte in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso gli esiti della procedura di gara n. 3/2020 per l'affidamento di "Servizi di servizi di pulizia immobili e servizi accessori a 3 ridotto impatto ambientale per le sedi dell'Università del Piemonte Orientale", alla quale ha partecipato collocandosi al secondo posto della relativa graduatoria, successivamente al R.T.I. Velox.
L'adito T.A.R., respinta l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata Velox nell'interesse del raggruppamento rappresentato, ha ritenuto infondate, sulla base di articolata motivazione, le censure dedotte.
L'appellante critica la sentenza impugnata, della quale ha contestato il vizio di omessa pronuncia, di violazione del principio della domanda, error in judicando in relazione ad ulteriori, plurimi profili e la violazione delle specifiche disposizioni indicate.
2. L'Università intimata si è costituita solo formalmente in giudizio.
3. Si è costituita in giudizio anche la società S.C.R. Piemonte s.p.a., centrale di committenza regionale che ha provveduto all'indizione della gara, concludendo, con ampie deduzioni, per il rigetto del ricorso.
4. In data 17 dicembre 2022, la società S.C.R. Piemonte s.p.a. ha prodotto memoria, rappresentando di aver acquisito, in data 16 dicembre 2022, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo del 25 novembre 2022, n. 12/2022/14.3, con la quale è stato irrevocabilmente deciso di non procedere con la sottoscrizione del contratto relativo alla procedura in contestazione con la società Velox, per la mancata convenienza economica rispetto alla convenzione Consip "Facility Manager 4", con adesione irrevocabile e incondizionata a quest'ultima. Su tali basi, la difesa della società S.C.R. Piemonte s.p.a. ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio nel merito.
5. Alla luce della sopra indicata sopravvenienza, il difensore dell'appellante ha dichiarato la rinuncia alla domanda cautelare, in occasione della discussione nell'udienza camerale a tal fine fissata, comunque ribadendo le deduzioni già articolate. Con ordinanza n. 5934 del 21 dicembre 2022, questa Sezione ha dato atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda cautelare, disponendo la compensazione delle spese di fase.
6. Con memoria depositata in data 20 gennaio 2023, l'appellante, in considerazione delle sopravvenienze intervenute e appurato anche che il R.T.I. Velox non ha proposto alcuna impugnativa avverso il provvedimento dell'Università di adesione alla convenzione Consip, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio nel merito, insistendo, tuttavia, sulla condanna alle spese di causa dell'Ateneo, oltre che alla rifusione del contributo unificato. Con successivo atto depositato il 23 gennaio 2023, l'appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti difensivi.
7. Con memoria depositata in data 25 gennaio 2023, la società S.C.R. Piemonte s.p.a., nel dichiarare di non opporsi alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ha insistito sulla regolazione delle spese di lite, avuto riguardo alla situazione di incertezza ingenerata dal contegno dell'Ateneo; con atto depositato il 26 gennaio 2023, ha, inoltre, richiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti difensivi.
8. Con atto depositato in data 27 gennaio 2023, anche l'Università del Piemonte Orientale ha richiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti difensivi, concludendo per la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della posizione rivestita in relazione alla gara, nonché della circostanza che al momento della sua costituzione l'Ateneo non aveva ancora aderito alla convenzione Consip, comunque comunicata prima dell'udienza in camera di consiglio.
9. All'udienza pubblica del 7 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il Collegio rileva che la sopravvenienza illustrata ai precedenti capi della presente decisione - alla base della dichiarazione dell'appellante del 20 gennaio 2023 - costituita dalla decisione dell'Ateneo di non procedere alla stipulazione del contratto oggetto della procedura de qua, in ragione della scelta di aderire alla convenzione Consip, associata alla circostanza che non è in contestazione che detta determinazione non abbia costituito oggetto di alcuna impugnazione, determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado e la rimozione della sentenza oggetto del giudizio, in quanto priva di attualità.
10.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a., il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilità non solo dell'appello ma anche dell'impugnativa originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di difetto della condizione dell'azione inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4741; Sez. V, 11 ottobre 2017, n. 4699).
11. In relazione alla regolazione delle spese del doppio grado di giudizio, il Collegio ritiene di disporne la compensazione, tenuto conto della radicale incidenza della sopravvenienza, della relativa natura e, soprattutto, delle incertezze che hanno concorso alla proposizione del ricorso originario, segnatamente riferite alla plausibilità o meno del refuso menzionato anche nell'ordinanza di questo Consiglio n. 2120/2022.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. n. 8738 del 2022), come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l'effetto, annulla l'impugnata sentenza senza rinvio.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.