Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione I
Sentenza 1° marzo 2023, n. 285

Presidente: Filippi - Estensore: Mielli

FATTO

Con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 17 marzo 2022, l'Arpav - Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, ha indetto una gara per affidare i servizi di manutenzione e gestione della rete di rilevamento idro-nivo-agro-meteorologica, per una durata di 7 anni e un valore a base d'asta di 7.800.000 euro.

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione di un punteggio massimo di 80 punti da assegnare per l'elemento di valutazione qualitativo, e 20 punti per il valore economico.

L'elemento di valutazione qualitativo a sua volta è stato diviso in tre tipologie di criteri, discrezionali, quantitativi e tabellari.

Il criterio n. 1, relativo alla qualità dei servizi e alla struttura organizzativa, ha un'importanza rilevante nel punteggio complessivo da attribuire, perché prevede l'assegnazione di un massimo di 60 punti, rispetto agli 80 complessivi, suddivisi a loro volta in 5 sottocriteri per i quali è prevista l'assegnazione di pesi molto differenziati tra loro per le singole voci: 2 punti massimi per il subcriterio 1.1 (proposta di articolazione del servizio di normalizzazione); 20 punti per il subcriterio 1.2 (proposta di articolazione del servizio di manutenzione correttiva); 21 punti per il subcriterio 1.3 (proposta di articolazione del servizio di manutenzione preventiva); 15 punti per il subcriterio 1.4 (proposta di articolazione dei servizi di supporto operativo e di gestione); 2 punti per il subcriterio 1.5 (proposta di articolazione dei servizi opzionali descritti ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 del capitolato speciale).

Il disciplinare prevede che ciascun commissario attribuisca un coefficiente variabile da 0 a 1 per ciascun sottocriterio, e che la commissione debba determinare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al fine di determinare il coefficiente medio da applicare per il criterio.

L'art. 17.4 del disciplinare prevede infine che, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, la commissione proceda, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore, e che pertanto, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio sia riparametrato e che la stazione appaltante proceda ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al termine della procedura, alla quale hanno partecipato tre operatori, è risultata prima classificata nella graduatoria finale della gara l'odierna controinteressata Siap + Micros s.p.a. (d'ora in poi Siap) con un punteggio complessivo di 94,534 punti, e seconda classificata l'odierna ricorrente Cae s.p.a. (d'ora in poi Cae), con 90,108 punti.

Con deliberazione del direttore generale n. 268 del 26 settembre 2022, comunicata alla parte ricorrente in data 27 settembre 2022, è stata disposta l'aggiudicazione a favore della prima classificata.

Con il ricorso in epigrafe Cae impugna gli atti della procedura con due motivi.

Con il primo motivo lamenta la violazione della lex specialis di gara e, segnatamente, degli artt. 17.2 e 17.4 del disciplinare di gara, rubricati rispettivamente "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica" e "Metodo per il calcolo dei punteggi", nonché la violazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, dei principi generali in materia concorsuale, come enunciati dall'art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare di quelli di economicità, di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza, oltre che la violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio del giusto procedimento, l'inosservanza delle linee-guida ANAC n. 2, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", il falso presupposto, l'illogicità, l'irragionevolezza, l'ingiustizia manifesta e lo sviamento.

La parte ricorrente sostiene che il richiamo contenuto nel disciplinare all'applicazione del metodo aggregativo compensatore per l'attribuzione dei punteggi comporti di per sé la necessità, dopo la valutazione dei subcriteri da parte di ogni commissario, di ricavare la media dei coefficienti riportando ad uno la media più alta, e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie già calcolate, come previsto dalle linee-guida ANAC n. 2, applicando l'operazione comunemente definita come di "normalizzazione" dei coefficienti attribuiti ad ogni singolo concorrente per ciascuno dei parametri valutativi previsti per i subcriteri valutativi.

Secondo la tesi propugnata nel ricorso, la commissione ha illegittimamente omesso di normalizzare le medie dei coefficienti assegnati ai singoli commissari prima di determinare il punteggio tecnico da assegnare per ciascuno dei subcriteri.

Una corretta applicazione delle modalità di attribuzione del punteggio normalizzato ai subcriteri, prosegue la parte ricorrente, avrebbe comportato un maggior punteggio finale a suo favore, e quindi l'aggiudicazione.

Con il secondo motivo, rubricato come il primo, Cae deduce, in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, un'ulteriore censura di illegittimità, perché la commissione, con riguardo al criterio 1, avrebbe erroneamente applicato il meccanismo della riparametrazione sul punteggio complessivo finale maturato dai concorrenti per il macrocriterio, anziché per ognuno dei punteggi relativi ai singoli subcriteri in cui lo stesso è stato articolato.

Secondo la parte ricorrente la lex specialis sul punto non è chiara, perché utilizza in modo indifferente il termine "criterio", in alcuni casi per riferirsi al criterio di valutazione vero e proprio, in altri casi per riferirsi ai subcriteri, con la conseguenza che l'art. 17.4 del disciplinare, laddove ha previsto la riparametrazione qualora nel singolo criterio nessun concorrente ottenga il punteggio massimo, deve essere interpretato nel senso che la riparametrazione avrebbe dovuto essere effettuata non sul punteggio complessivo finale maturato dai concorrenti per il macrocriterio, come è avvenuto nel caso in esame, ma su ognuno dei singoli punteggi assegnati dalla commissione per i singoli subcriteri in cui lo stesso è stato articolato.

Una tale previsione, prosegue la parte ricorrente, è espressamente prevista nelle linee-guida ANAC n. 2, e sotto tale profilo l'art. 17.4 del disciplinare si rivela illegittimo.

Cae conclude rilevando che, anche procedendo alla sola riparametrazione dei subcriteri, senza la previa normalizzazione dei coefficienti invocata con il primo motivo, risulterebbe egualmente prima nella graduatoria finale e, quindi, aggiudicataria della gara.

Si sono costituiti in giudizio l'Arpav e la contronteressata Siap replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione nel merito del ricorso.

La parte controinteressata ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli art. 17.2 e 17.4 del disciplinare - che stabiliscono le regole per l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice - nella parte in cui tali disposizioni non contemplano la normalizzazione dei punteggi e la riparametrazione dei subcriteri.

Siap ha anche proposto un ricorso incidentale con il quale lamenta, con un unico motivo, la violazione dei principi ordinamentali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), la violazione dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, e dell'art. 63 della direttiva n. 2014/24/UE, l'assenza di istruttoria ed il travisamento.

La controinteressata sostiene che la lex specialis richiederebbe la disponibilità di un semplice laboratorio per riparazioni e messa a punto degli strumenti, di cui essa è in possesso, e non anche un laboratorio di taratura e calibrazione, che la stessa afferma non essere nella sua attuale disponibilità.

In ogni caso, anche a seguire la diversa interpretazione sostenuta con il ricorso - secondo cui il requisito concerne la disponibilità di un laboratorio di taratura e calibrazione - si tratterebbe comunque di una struttura che in realtà, osserva Siap, contrariamente a quanto dichiarato da Cae in sede di gara, è nella disponibilità dell'aggiudicataria, come dimostrato dalla documentazione dalla stessa prodotta in analoghe gare.

Sulla base di tali premesse, la controinteressata contesta a Cae di aver fatto valere, ai fini della partecipazione alla gara, un contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria Kiwa Cermed per procurarsi un requisito di partecipazione - di cui afferma essere priva e consistente nel laboratorio di taratura e calibrazione - perseguendo in realtà solamente lo scopo di acquisire il punteggio aggiuntivo connesso al possesso, in capo all'ausiliaria, della certificazione ISO 17025:2018 relativa a tale laboratorio.

In questo modo, lamenta Siap, Cae avrebbe utilizzato l'avvalimento non al fine - proprio di tale istituto - di acquisire un requisito di partecipazione di cui essa è priva, ma al fine di conseguire il maggior punteggio tecnico connesso all'utilizzo di un laboratorio certificato, che nel caso in esame ha fruttato alla ricorrente l'attribuzione di 2 punti ai quali la stessa non può legittimamente aspirare (c.d. avvalimento premiale).

Cae sul punto ha replicato che l'art. 6.3, lett. e), del disciplinare, laddove richiede la disponibilità di un "laboratorio attrezzato per riparazioni e messa a punto di strumentazione di misura di parametri connessi alle determinazioni idro-nivo-agro-meteo", deve essere interpretato come comprensivo delle operazioni di taratura e calibrazione come espressamente specificato dalla stazione appaltante nel chiarimento formulato ai partecipanti alla procedura in risposta al quesito n. 21.

Quanto alla disponibilità di un laboratorio con tali caratteristiche, Cae precisa di averne avuto effettivamente uno in passato, ma di averlo recentemente dismesso dopo aver constatato la maggiore economicità dell'esternalizzazione presso terzi, rispetto all'azienda, di questa attività.

Con ordinanza n. 867 del 18 novembre 2022, è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2023, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di esaminare il ricorso principale prioritariamente rispetto a quello incidentale.

Come noto la Corte di giustizia dell'Unione europea, Decima Sezione, con la sentenza 5 settembre 2019, pronunciata nella causa C-333/18, ha statuito che, a prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara e dall'ordine di esame dei "gravami incrociati escludenti", il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi esaminati, in quanto - anche se l'offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare - l'Amministrazione aggiudicatrice potrebbe constatare l'impossibilità di scegliere un'altra offerta regolare e procedere di conseguenza all'indizione di una nuova procedura di gara. In particolare ai paragrafi 27 e 28 ha precisato che, qualora il ricorso dell'offerente non prescelto fosse giudicato fondato, l'Amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere comunque la decisione di annullare gli atti della procedura e di avviare una nuova procedura di affidamento, in considerazione del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell'Amministrazione stessa.

Per effetto di tale pronuncia trova tutela non solo l'interesse legittimo "finale" ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, ma anche l'interesse legittimo "strumentale" alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, atteso che non si può escludere che la stazione appaltante assuma la decisione di annullare gli atti del procedimento e di avviare un nuovo procedimento di affidamento dell'appalto (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 17 febbraio 2020, n. 165).

Come è stato recentemente osservato "ne consegue che - non potendo l'accoglimento del gravame incidentale determinare l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale - il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale" (così C.d.S., Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).

Pertanto, non essendovi motivi per procedere all'inversione dell'ordine di esame dei ricorsi, il ricorso principale viene esaminato per primo.

Sempre in rito, in via preliminare deve essere delibata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Siap.

La parte controinteressata sostiene che il ricorso principale è inammissibile, in ragione della mancata impugnazione degli artt. 17.2 e 17.4 del disciplinare che, nello stabilire le regole da osservare nell'attribuzione dei punteggi, non ne contemplano la normalizzazione per le singole voci, né la riparametrazione rispetto ai singoli subcriteri.

L'eccezione è infondata, perché i motivi proposti muovono dal presupposto che sul punto la commissione giudicatrice abbia violato le previsioni della lex specialis, e non contestano invece la legittimità delle stesse. Si tratta pertanto di vizi che attengono al merito della controversia, ed in quanto tali non sono riconducibili a questioni di rito.

Nel merito il ricorso principale è infondato per le ragioni di seguito specificate.

Le censure proposte con entrambi i motivi, si incentrano sulle modalità di assegnazione dei punteggi relativamente al criterio 1 composto da cinque subcriteri.

La commissione giudicatrice ha disposto la riparametrazione esclusivamente con riferimento al punteggio conseguito complessivamente con il criterio, assegnando il punteggio massimo attribuibile di 60 punti al concorrente che ha ottenuto il maggior valore numerico dato dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli subcriteri, ed assegnando proporzionalmente i punteggi agli altri concorrenti.

In particolare sono state svolte le seguenti operazioni:

- attribuzione da parte di ciascun componente della commissione dei coefficienti in relazione a ciascun subcriterio;

- calcolo della media dei coefficienti assegnati da ogni singolo componente della commissione;

- moltiplicazione di tale media per il punteggio previsto per il singolo subcriterio;

- sommatoria dei punteggi assegnati ad ogni concorrente nei subcriteri di cui al "criterio" 1;

- riparametrazione del solo punteggio conseguito complessivamente con il criterio.

La parte ricorrente sostiene che, poiché il disciplinare richiama espressamente il metodo compensativo aggregatore, nell'attribuzione dei punteggi la commissione giudicatrice non avrebbe dovuto limitarsi ad eseguire solamente la riparametrazione del punteggio attribuito al criterio nel suo complesso, ma avrebbe dovuto, dopo l'attribuzione del punteggio per ogni subcriterio da parte di ogni commissario, ricavare la media dei coefficienti riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, operando la c.d. normalizzazione dei punteggi (cfr. il primo motivo), e avrebbe altresì dovuto disporre la riparametrazione dei sottocriteri e non del criterio nel suo complesso (cfr. il secondo motivo).

Tali censure non possono essere condivise.

La commissione giudicatrice nel caso in esame si è attenuta alle modalità di attribuzione dei punteggi previste dalla lex specialis che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, non si è limitata ad un generico ed onnicomprensivo rinvio al metodo aggregativo compensatore - rinvio che potrebbe effettivamente essere interpretato come un richiamo implicito alle regole tecniche comunemente applicate in base a tale metodo - ma ha definito nel dettaglio le modalità di applicazione del metodo aggregativo compensatore alla specifica gara, limitandolo espressamente al solo punteggio da attribuire nel complesso al criterio, nel suo insieme, senza lo svolgimento della normalizzazione dei singoli punteggi, ed escludendo la riparametrazione dei singoli subcriteri.

È pertanto inconferente, al fine di sostenere le tesi propugnate nel ricorso, la giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente (il riferimento è alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 marzo 2022, n. 1936).

Si tratta infatti di una pronuncia che aveva ad oggetto un caso per certi versi speculare a quello in esame, in cui la stazione appaltante al punto 18.1 del disciplinare, lett. c), aveva previsto l'applicazione della regola della riparametrazione dei coefficienti solamente ai singoli elementi di valutazione (che è l'operazione che l'odierna parte ricorrente definisce come "normalizzazione"), e alla lett. d), aveva invece escluso la riparametrazione dei punti assegnati agli elementi o subelementi.

Sia nel caso in esame, che in quello oggetto della pronuncia appena richiamata, si tratta di scelte che rientrano pienamente nella discrezionalità della stazione appaltante.

Sul punto la giurisprudenza ha infatti evidenziato "la natura facoltativa del ricorso alle riparametrazioni che, se volute, devono essere espressamente previste dalla legge di gara, statuendo che dalla disciplina di settore non è possibile rinvenire una norma di carattere generale che imponga, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. riparametrazione (cfr. C.d.S. Sez. V, 23 marzo 2018, n. 1845; 12 giugno 2017, nn. 2811 e 2852).

[...] In conclusione, il criterio della riparametrazione deve essere espressamente previsto dalla legge di gara e non può essere facoltativamente introdotto quale modalità di apprezzamento delle offerte dalla commissione giudicatrice. Esso ha infatti la funzione di preservare e garantire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la compiuta attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante) e, di conseguenza, non può che essere espressamente previsto ex ante dal bando di gara. L'attuale codice degli appalti non disciplina in alcun modo la riparametrazione e, quindi, spetta ai singoli atti di gara disciplinare l'eventuale volontà dell'amministrazione di prevederla o meno e, nel caso, la definizione sulla modalità di applicazione della stessa" (in questi termini la recente sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2022, n. 8326).

Nello stesso senso nelle linee-guida n. 2 dell'ANAC si osserva che "la riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti".

Il Consiglio di Stato, nel parere preventivo reso sulle linee-guida n. 2 (cfr. C.d.S., Sez. cons., 3 agosto 2016, parere n. 1767), a sua volta ha affermato che "poiché nessuna disposizione primaria la impone, la riparametrazione attiene a una scelta discrezionale della stazione appaltante e, per essere legittimamente adottata, come criterio di computo del punteggio, deve essere espressamente e chiaramente prevista nel bando".

Alla luce di tali premesse, va rimarcato che nel caso di specie la lex specialis della procedura, ha dettato in modo esaustivo le modalità di attribuzione dei punteggi, prevedendo all'art. 17.2, avente ad oggetto "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica", che a ciascun subcriterio di valutazione sarebbe stato "attribuito un coefficiente [...] variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario" e che la commissione avrebbe dovuto calcolare "la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo", descrivendo tutte le operazioni da compiere senza alcuna menzione alla normalizzazione.

L'art. 17.4 del disciplinare prosegue stabilendo che la commissione "terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore", e che "al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 'riparametrazione' si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente".

Nel caso in esame il primo ed il secondo motivo si rivelano pertanto entrambi infondati, perché la stazione appaltante, nell'esercizio della propria discrezionalità, pur richiamando il metodo compensativo aggregatore, ha dettato delle disposizioni che escludono l'operatività della normalizzazione nell'attribuzione dei punteggi relativi alle singole voci, ed ha espressamente limitato la riparametrazione propria del metodo aggregativo compensatore solamente al "criterio" nel suo complesso, escludendola invece per i singoli subcriteri di cui il criterio si compone.

Il richiamo espresso al "criterio", nel suo complesso, implica che non si possa ricorrere a canoni ermeneutici diversi da quello letterale.

Infatti l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole che, come nel caso di specie, risultano assolutamente chiare (cfr. C.d.S., Sez. III, 23 novembre 2022, n. 10301).

Pertanto la commissione ha correttamente preso atto del coefficiente valutativo (fra 0 e 1) attribuito da ognuno dei commissari a ciascuno dei subcriteri qualitativi previsti dal disciplinare di gara, limitandosi a calcolare la media di tali coefficienti, e trasformando tale media in punteggio, come previsto espressamente dal disciplinare, senza prima procedere alla "normalizzazione".

Alla luce delle medesime premesse, non è neppure ravvisabile un'illegittimità nella determinazione dell'Amministrazione di escludere, nel caso di specie, l'operatività della regola della normalizzazione dei punteggi e della riparametrazione dei subcriteri, limitando il metodo compensativo aggregatore al solo criterio nel suo complesso, perché, come sopra visto, sia la previsione della riparametrazione, che delle modalità con cui la stessa viene ad operare nell'ambito della singola procedura di gara, hanno natura facoltativa.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, non è rinvenibile una norma di carattere generale che imponga, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. riparametrazione.

In definitiva il ricorso principale deve essere respinto, e conseguentemente deve essere dichiarata l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Siap nei confronti della ricorrente Cae.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso incidentale.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'Amministrazione resistente e della parte controinteressata, liquidandole nella somma di euro 2.500,00, per ciascuna parte, a titolo di compensi e spese oltre ad IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.