Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione II
Sentenza 20 febbraio 2023, n. 148
Presidente: Massari - Estensore: Zampicinini
FATTO E DIRITTO
La società ricorrente è proprietaria dei terreni siti in Puegnago del Garda, località Paradiso, via Videlle, identificati catastalmente ai mappali nn. 40, 45, 46, 47, 48, 79, 86, 96, 98 e 99, foglio 9.
In data 20 marzo 2020, la società ricorrente presentava al Comune di Puegnago del Garda domanda di rilascio di permesso di costruire; in data 24 marzo 2020, invece, sempre la medesima società presentava istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata, finalizzata ad ottenere l'eliminazione della strada poderale che attraversa, dividendoli in due parti, i fondi sopra richiamati.
Con comunicazione del 6 maggio 2020, il Comune di Puegnago evidenziava l'esistenza di elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza correlati alla natura storica della strada in questione.
Con comunicazione del 22 maggio 2020, parte ricorrente insisteva per la conclusione del procedimento.
Seguiva, in data 24 giugno 2020, un'ulteriore nota, con la quale l'amministrazione resistente informava la ricorrente che il procedimento veniva "momentaneamente" sospeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001.
Avverso tale nota il ricorrente proponeva impugnazione affidata ad un unico motivo di ricorso con il quale, sinteticamente, lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato per aver lo stesso disposto una sospensione in assenza dell'indicazione di qualsivoglia termine.
Successivamente, in data 13 ottobre 2020, la società ricorrente presentava nuova istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che, con provvedimento n. 10001 dell'8 novembre 2022, veniva rigettata.
Il Comune di Puegnago del Garda si costituiva in giudizio ed eccepiva, alla luce del rigetto dell'8 novembre 2022, la improcedibilità del ricorso specificando che "il procedimento attivato con istanza del marzo 2020 è stato superato e concluso con la presentazione di nuova istanza del 13 ottobre 2020 sfociata nel provvedimento del maggio 2022".
La causa veniva, infine, chiamata alla pubblica udienza del 12 febbraio 2023 ed ivi trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Invero, come eccepito dal Comune resistente, l'adozione del provvedimento n. 10001 assunto in data 8 novembre 2022 vale ad elidere l'interesse del ricorrente alla pronuncia sul ricorso presentato in quanto, dal suo eventuale accoglimento, lo stesso non ne trarrebbe alcuna utilità.
In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui non fosse stato adottato il provvedimento n. 10001 appena richiamato, il ricorso sarebbe inammissibile.
Giova al riguardo richiamare il consolidato orientamento, rispetto al quale non vi è ragione per discostarsi, per cui "l'atto soprassessorio non è impugnabile solo se ha natura meramente interlocutoria e, dunque, sia inidoneo a manifestare la volontà dell'Amministrazione; al contrario, ove detto atto determini un'interruzione del procedimento, assume un contenuto sostanzialmente reiettivo dell'istanza (...) giacché, rinviando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto nel quando, determina un arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo, con immediata capacità lesiva della posizione giuridica dell'interessato; come tale, infatti, costituisce un'eccezione alla regola per la quale l'atto procedimentale non è autonomamente impugnabile, perché ha un'immediata capacità lesiva della posizione giuridica dell'interessato" (C.d.S., Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2530).
Nel caso in esame l'atto impugnato non dispone affatto un arresto a tempo indeterminato del procedimento come si evince dal tenore letterale dell'atto impugnato nella parte in cui evidenzia che "sarà data comunicazione sulla valutazione dell'istanza e delle decisioni consequenziali, fino a tale data la stessa è da ritenersi momentaneamente sospesa ai sensi dei termini previsi dall'art. 20 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.".
Il richiamo ai termini previsti dall'art. 20 d.P.R. cit. vale, infatti, ad escludere che l'amministrazione abbia determinato una interruzione del procedimento in assenza di precise indicazioni sul quando la stessa scioglierà la propria riserva; il termine c'è ed è fissato dalla legge alla quale, con il periodo sopra riportato, l'amministrazione rinvia.
La natura di atto soprassessorio a carattere meramente interlocutorio, quindi, determinerebbe, anche in assenza della causa di improcedibilità evidenziata, la inammissibilità del ricorso.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.