Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 3 febbraio 2023, n. 134

Presidente: Prosperi - Estensore: Risso

FATTO

Con il gravame indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del 20 agosto 2021 di respingimento alla frontiera effettuato dalla Polizia di frontiera aerea dell'Aeroporto internazionale di Torino nei confronti del signor [omissis].

Si è costituita in giudizio la Questura di Torino.

Con ordinanza n. 451 dell'11 novembre 2021 questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare.

Con ordinanza n. 401 del 27 aprile 2022 questo Tribunale, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, il quale stabilisce che "se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie", ha rilevato la sussistenza di una possibile questione, rilevabile d'ufficio, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Con memoria depositata in data 12 novembre 2022, ai sensi dell'art. 73 del codice del processo amministrativo, anche la Questura di Torino ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

All'udienza pubblica del 14 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve esaminare prioritariamente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rilevata da questo Tribunale con l'ordinanza del 27 aprile 2022 e sollevata dalla Questura di Torino con la memoria depositata in data 12 novembre 2022.

Il Collegio ritiene di confermare la posizione espressa nell'ordinanza sopra citata.

Invero, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'impugnativa dei provvedimenti di respingimento alla frontiera possa essere proposta solo innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (sul punto, C.d.S., Sez. III, 13 settembre 2013, n. 4543; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 29 aprile 2020, n. 4359; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 13 settembre 2019, n. 815; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 269).

È stato, infatti, rilevato che "Il provvedimento del Questore - diretto al respingimento oltre i confini dell'extracomunitario - incide su temi soggettivi aventi consistenza di diritto soggettivo, in ragione dell'inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte dell'Amministrazione; in mancanza di norma derogatrice che assegni al giudice amministrativo la cognizione della impugnazione dei respingimenti, deve trovare applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione, spetta al giudice ordinario; il provvedimento di respingimento alla frontiera, che rappresenta - per omogeneità contenutistica e funzionale - una species appartenente al genus provvedimento di espulsione, rientra, ex art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, nella giurisdizione del g.o. in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'espulsione dello straniero" (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 269).

In tal senso, milita anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. un., 10 giugno 2013, n. 14502, e 17 giugno 2013, n. 15115), che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, osservando che il provvedimento di respingimento incide su situazioni giuridiche soggettive che sono riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali e "in quanto coperti dalla garanzia apprestata dall'art. 2 Cost., deve escludersi che tali situazioni giuridiche soggettive possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore ordinario, nel rispetto della costituzione e degli obblighi internazionali" (in termini, Cass., Sez. un., 10 giugno 2013, n. 14502).

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, alla quale questo Tribunale aderisce, discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso indicato in epigrafe in favore del giudice ordinario.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, qualora riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

In considerazione della novità della questione oggetto della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

b) indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 104/2010;

c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.