Corte di cassazione
Sezione III civile
Ordinanza 5 gennaio 2023, n. 221

Presidente: Sestini - Relatore: Scarano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'8 ottobre 2018 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. Luciano B. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Reggio Calabria 28 settembre 2004, ha ascritto la responsabilità del sinistro avvenuto il 27 gennaio 1994 (allorquando l'«imbarcazione Blue Dream, di proprietà del sig. Ziino C., ormeggiata a fianco della Summertime nella darsena del porto di Reggio Calabria, era entrata in collisione con la stessa, provocando danni rilevanti») al paritario concorso di quest'ultimo e della Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la chiamata in manleva società Allianz s.p.a. (già Allianz Pace s.p.a.), che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 2055 c.c., 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia «di fatto rigettato la domanda di condanna in solido al risarcimento dei danni delle parti odierne resistenti», violando «l'art. 2055 c.c. ritenendo la responsabilità parziaria al 50% e non la responsabilità solidale degli appellati, per come richiesto, e senza peraltro motivare la disapplicazione del principio di solidarietà».

Lamenta che «la sentenza è in ogni caso errata per vizio di extra petizione ex art. 112 c.p.c. ... che gli impone di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto. La prospettazione della parte vincola pertanto il giudice a trarre, dai fatti esposti, soltanto l'effetto giuridico domandato, senza introdurne ... diversi e ulteriori, così modificando i termini della controversia».

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 2055 c.c. se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno (1° comma). Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascun degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (2° comma).

La norma è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei soggetti responsabili, senza doverli perseguire tutti pro quota (v. già Cass., 4 marzo 1993, n. 2605).

Per l'insorgenza della responsabilità solidale dei danneggianti (solidarietà passiva) si è da questa Corte posto in rilievo essere necessario e sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone e quand'anche siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato, e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (v. Cass., 17 gennaio 2019, n. 1070; 6 dicembre 2017, n. 29218; 13 gennaio 2015, n. 286; 22 novembre 2010, n. 23581; 16 dicembre 2005, n. 27713; 28 luglio 2000, n. 9902).

Orbene, il suindicato principio è stato dalla corte di merito invero disatteso nell'impugnata sentenza.

All'esito del giudizio di merito la responsabilità del sinistro avvenuto il 27 gennaio 1994, allorquando l'«imbarcazione Blue Dream, di proprietà del sig. Ziino C., ormeggiata a fianco della Summertime nella darsena del porto di Reggio Calabria, era entrata in collisione con la stessa, provocando danni rilevanti», è stata ascritta al paritario concorso di quest'ultimo [non essendo stata la suindicata imbarcazione Blue Dream II di sua proprietà «ormeggiata a regola d'arte, avuto riguardo alle condizioni meteo del 27 gennaio 1994», sicché, «in ragione del non corretto ormeggio (oltre che del cedimento del blocco di ancoraggio nord), da cui il ritenuto concorso del 50%)», la stessa «si è liberamente spostata ed ha ripetutamente urtato contro la murata destra della Summertime, causando danni allo scafo e alla coperta»] e della Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria (avendo la corte di merito riformato la pronunzia del giudice di prime cure, che aveva ritenuto quest'ultima esclusiva responsabile).

È stata viceversa esclusa già dal giudice di prime cure la responsabilità della Regione Calabria, quale ente proprietario della darsena (atteso che, come affermato già dal giudice di prime cure, la «Lega Navale Italiana, Sez. di Reggio Calabria, era tenuta a rispondere del danno poiché, nell'accettare la concessione per l'esercizio della darsena, avrebbe dovuto verificare l'idoneità delle strutture e porre in essere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorità marittima, tra cui quella impartita dal comandante della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria con l'ordinanza n. 11/85 ... al fine di impedire il verificarsi di danni alle imbarcazioni ormeggiate, pur restando le stesse nella disponibilità ed in affidamento agli utenti»).

Esclusione poi confermata dalla corte di merito nell'impugnata sentenza.

È rimasta altresì esclusa la responsabilità dell'odierno ricorrente in quanto «nonostante le dedotte irregolarità (invero non provate, al di là della misura superiore a mt. 12), la Summertime è rimasta regolarmente ormeggiata e non ha causato danni ad alcuno».

Orbene, nel liquidare la somma di euro 15.964,70 (con rivalutazione e interessi) a titolo di risarcimento del danno dovuta al B., anziché condannare tutti i responsabili al relativo pagamento in via solidale, erroneamente la corte di merito ha condannato lo Ziino C. e la chiamata in garanzia società Allianz s.p.a. (già Allianz Pace s.p.a.) al pagamento, in solido, del solo 50% del suindicato ammontare, e ha indicato la Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria come tenuta al pagamento della restante misura del 50%», come se si trattasse di una responsabilità meramente parziaria.

Con il 2° motivo il ricorrente denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt. 1917, 2043 c.c., 32, 106, 323, 329 c.p.c. in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.

Si duole che, non tenendo conto della «specifica impugnazione del capo di rigetto della sentenza di primo grado della domanda di rigetto» né della pronunzia Cass., Sez. un., n. 24707 del 2015 (ove si è «statuito che la differenza tra la garanzia propria ed impropria è solo meramente descrittiva»), la corte di merito non abbia condannato - in solido con la Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria - anche la Compagnia di Genova Assicurazioni s.p.a., nei cui confronti vi è stata nella specie automatica estensione della domanda.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha posto in rilievo che, mentre Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria [su impulso della società Allianz s.p.a. (già Allianz Pace s.p.a.), che l'ha individuata quale proprietaria della catenaria] e la Regione Calabria [su impulso della «Compagnia di Genova Assicurazioni (a sua volta chiamata in garanzia dalla Lega Navale)»] sono state «evocate in giudizio al fine di accertare la loro responsabilità, alternativa rispetto a quella ascritta all'originario convenuto, arch. Ziino C.», e «nei loro confronti si è verificato l'effetto estensivo automatico della domanda, in quanto tali terzi sono stati individuati quali soggetti responsabili, in via alternativa al soggetto ab origine ritenuto responsabile, cioè il convenuto Ziino C.», il «medesimo effetto non può dirsi verificato nei confronti della Compagnia di Genova Assicurazioni, evocata in giudizio solo quale assicuratore della Lega Navale, e nei cui confronti l'attore non ha proposto, nel giudizio di prime cure, alcuna domanda risarcitoria e alcuna domanda di condanna al risarcimento dei danni», invero «proposta per la prima volta con l'atto di appello, avente ad oggetto l'accertamento della tenutezza di essa appellata per il risarcimento dei danni e la sua condanna (in solido) con gli altri appellati) al pagamento del dovuto», sicché non può considerarsi «estesa anche per la Compagnia di Genova la domanda originaria di risarcimento danni a seguito della chiamata in garanzia».

Domanda originaria di risarcimento danni che l'odierno ricorrente invero nemmeno debitamente riporta nel ricorso, in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c.

All'accoglimento del 1° motivo nei suindicati termini, rigettato il 2°, consegue la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può ex art. 384, 2° comma, c.p.c. essere decisa nel merito con la condanna dello Ziino C., della Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria e della società Allianz s.p.a. (già Allianz Pace s.p.a.) al pagamento, in via solidale, dell'importo liquidato nell'impugnata sentenza in favore del B.; e con la conferma della liquidazione delle spese per il giudizio di gravame disposta dalla corte di merito nell'impugnata sentenza. Fermo il resto.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, ad eccezione di quelle relative al rapporto tra il B. e la società Allianz s.p.a. (già Allianz Pace s.p.a.), che possono compensarsi per la metà, mentre per la restante metà vanno poste - liquidate come in dispositivo - a carico della soccombente società Allianz s.p.a. (già Allianz Pace s.p.a.) e in favore del primo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, rigetta il 2°. Cassa in relazione al motivo accolto l'impugnata sentenza, e, decidendo la causa nel merito, condanna lo Ziino C., la Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria e la società Allianz s.p.a. (già Allianz Pace s.p.a.) al pagamento, in via solidale, dell'importo liquidato nell'impugnata sentenza in favore del B., confermando la liquidazione delle spese per il giudizio di gravame liquidate dalla corte di merito nell'impugnata sentenza. Fermo il resto. Condanna la società Allianz s.p.a. (già Allianz Pace s.p.a.) al pagamento della metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del B. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra il B. e le altre parti.