Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 2 gennaio 2023, n. 13

Presidente: Nunziata - Estensore: Papi

FATTO

1. L'art. 183, comma 2, d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020, prevede che il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito per l'anno 2020 presso il Mibact per il sostegno delle librerie e di tutta la filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre.

2. Con decreto in data 10 dicembre 2022 del Ministero della cultura - Direzione generale spettacolo, era indetto un avviso pubblico per l'assegnazione di contributi nell'ambito del suddetto Fondo. L'art. 1 «Oggetto dell'intervento» stabiliva che una quota del fondo de quo era destinata «al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera». L'art. 2 individuava i soggetti ammissibili. Per quanto qui rileva, si richiedeva di: «b) essere titolari di almeno n. 10 (dieci) C1 o di altra idonea documentazione e/o dichiarazione comprovante l'organizzazione del concerto di musica leggera, resa da Pubblica Autorità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020». L'art. 4 «Documentazione da allegare alla domanda», richiedeva la presentazione di: «3. Almeno dieci modelli C1 o altra idonea documentazione e/o dichiarazione comprovante l'organizzazione del concerto di musica leggera, resa da Pubblica Autorità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020».

3. La società Alcatraz s.r.l., con sede a Milano, presentava domanda di accesso al beneficio, allegando n. 10 permessi per spettacoli e trattenimenti danzanti rilasciati dalla S.I.A.E. nel periodo interessato, a titolo di prova dell'avvenuta organizzazione di dieci concerti di musica leggera, come richiesto dall'Avviso.

Con pec inviata in data 20 aprile 2022 ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, l'Amministrazione dava atto che: «Con riferimento al requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera 'b' del DM 27 ottobre 2021 n. 381 "essere titolari di almeno n. 10 (dieci) C1 o di altra idonea documentazione e/o dichiarazione comprovante l'organizzazione del concerto, resa da pubblica autorità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020" e a quanto previsto all'art. 4 comma 1 n. 3 del DDG 10 dicembre 2021 n. 1842 (Avviso. N.d.r.), si rappresenta che, la documentazione presentata in sede di domanda, data la natura degli eventi indicata, non costituisce documentazione quantitativamente e/o qualitativamente idonea a comprovare l'effettiva organizzazione di concerti da parte del soggetto istante. Entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della presente comunicazione, Codesto Organismo ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche».

Con successivo decreto del 28 aprile 2022 il Ministero includeva Alcatraz tra i soggetti non ammessi a contributo.

4. Mediante ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Alcatraz s.r.l. impugnava la non ammissione, chiedendone l'annullamento.

Il T.A.R. capitolino, con ordinanza n. 9608 del 13 luglio 2022, dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore del T.A.R. per la Lombardia.

Il giudizio veniva quindi tempestivamente riassunto dinanzi a questo Tribunale, al quale si domandava pertanto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del diniego di ammissione al contributo, per i seguenti motivi:

I) «Violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990. Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di c.d. autovincolo e di legittimo affidamento. Violazione dei principi di buona amministrazione, logicità e ragionevolezza» per l'avvenuta assegnazione di un termine pari a soli cinque giorni per la presentazione delle osservazioni, in luogo dei dieci giorni previsti dal citato art. 10-bis l. 241/1990, con adozione del provvedimento finale di diniego dopo soli otto giorni dal preavviso stesso; e comunque per la violazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della medesima l. 241/1990, per non avere l'Amministrazione chiesto l'integrazione della documentazione presentata dalla società interessata e ritenuta insufficiente/inidonea;

II) «Violazione dell'art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione del principio di buona amministrazione», in relazione alla dedotta genericità della motivazione recata dal provvedimento, non facente alcuno specifico riferimento alla situazione di Alcatraz.

4.1. Si costituiva in giudizio il Ministero della cultura, instando per la reiezione del ricorso.

5. La società ricorrente rinunciava alla domanda cautelare nella camera di consiglio dell'8 settembre 2022.

All'udienza pubblica del 25 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Si prendono in esame le censure sollevate con l'atto introduttivo del giudizio.

1.1. Il primo motivo di ricorso, afferente alla violazione degli artt. 6 e 10-bis l. 241/1990, è fondato per le ragioni di seguito esposte.

1.1.1. L'istanza della ricorrente veniva respinta in ragione della ritenuta inidoneità della documentazione presentata - che pure attestava l'avvenuta organizzazione di dieci eventi di musica dal vivo (dunque, letteralmente, concerti) - a provare il presupposto di ammissione al contributo.

Orbene, in presenza di documentazione attestante l'avvenuta organizzazione di dieci eventi con musica dal vivo, quand'anche la stessa fosse stata ritenuta (illegittimamente, come meglio precisato ai successivi punti 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5) insufficiente e/o incompleta dal Mibact, in virtù del principio del soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990 l'Amministrazione avrebbe dovuto, ai fini della completezza e compiutezza della fase istruttoria del procedimento, assegnare un termine alla società istante onde procedere all'integrazione della propria iniziale produzione documentale. Nel senso della doverosità dell'interlocuzione endoprocedimentale, anche in relazione al necessario rispetto da parte dell'Amministrazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti con il cittadino (art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990), la più recente giurisprudenza ha invero precisato, in termini condivisi dal Collegio, che: «Il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge 241/90 in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo non costituisce una facoltà, bensì un doveroso modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor partecipationis e della semplificazione, rappresentando quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone all'Amministrazione di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento» (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 10 novembre 2020, n. 709); e che: «L'art. 6, l. n. 241/1990 ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale, come tale valevole anche nei concorsi pubblici, che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata» (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 6 aprile 2022, n. 778).

La condotta del Ministero convenuto, avendo integralmente pretermesso il confronto con la società richiedente in ordine alla documentazione da quest'ultima presentata, contravviene dunque ai principi succitati ed è perciò stesso illegittima.

1.1.2. Parimenti viziato risulta l'operato dell'Amministrazione con riferimento all'evidente violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, che prevede un termine minimo per le osservazioni del privato pari a dieci giorni, prima dell'avvenuto decorso del quale, in assenza di produzioni da parte dell'istante, la P.A. non può provvedere sulla richiesta che ha dato avvio al procedimento. Nel caso di specie, invece, non solo il Ministero assegnava un termine inferiore ai dieci giorni previsti dalla norma, ma ometteva altresì di attendere il compimento del termine legale prima di respingere la domanda di Alcatraz s.r.l., provvedendo in tal senso dopo soli otto giorni dalla trasmissione del preavviso, e impedendo di fatto la necessaria partecipazione della società alla fase conclusiva del procedimento.

1.1.3. Orbene, le suddette condotte dell'Amministrazione integrano violazioni di carattere procedimentale. Come tali, le stesse possono ritenersi inidonee a condurre all'annullamento dell'atto adottato ove ininfluenti sul contenuto dispositivo dello stesso, in relazione alla natura vincolata del provvedimento (art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, a seguito della modifica recata dal d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020).

Nel caso di specie, tuttavia, la dequotazione dei vizi procedimentali di cui al citato secondo comma dell'art. 21-octies l. 241/1990 non può trovare applicazione, non potendo certo ritenersi, con riferimento al diniego impugnato, «palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» (art. 21-octies, comma 2, cit.).

Invero, la documentazione presentata da Alcatraz s.r.l., pur consistendo in permessi S.I.A.E. e non in modelli C1, attestava inequivocabilmente l'intervenuta organizzazione di concerti dal vivo, in numero sufficiente rispetto a quanto previsto dall'avviso, all'interno dell'arco temporale dallo stesso circoscritto, e per mezzo di «altra idonea documentazione e/o dichiarazione comprovante l'organizzazione del concerto di musica leggera, resa da Pubblica Autorità», come richiesto dall'art. 2 e dall'art. 4 dell'Avviso medesimo. L'ulteriore documentazione versata nel fascicolo di causa, peraltro, dimostra che gli eventi rispondenti alle caratteristiche (concerti di musica dal vivo) indicate dall'avviso erano altresì più numerosi rispetto a quelli inizialmente indicati dalla società odierna ricorrente.

1.1.4. L'intervenuta organizzazione di concerti, del resto, non può essere negata solo perché la produzione di musica dal vivo (come precisato da Alcatraz nei propri scritti difensivi) riguardava la prima parte delle singole serate indicate dalla ricorrente, cui seguiva (a partire dalle 2,00 a.m.) una seconda parte con ballo su musica riprodotta meccanicamente: indipendentemente dall'attività che gli fa seguito nell'ambito del locale che lo ospita, un concerto resta invero, innegabilmente, tale.

Non rileva pertanto, contrariamente a quanto asserito dalla difesa erariale, la codificazione multipla degli eventi riportata dai permessi prodotti dalla società istante. In particolare, i permessi S.I.A.E. di Alcatraz recavano, per ciascuna serata, il doppio codice "60" e "61". Come precisato dal decreto dell'Agenzia delle entrate del 21 luglio 2001, il codice "60" riguarda gli "spettacoli di ballo con musica dal vivo", mentre il codice "61" attiene agli "spettacoli con musica preregistrata".

Orbene, anche alla luce della disamina di tale profilo della documentazione versata dalla ricorrente, non può non rilevarsi ulteriormente come risulti attestata l'avvenuta esecuzione di musica dal vivo (concerto) in tutte le serate interessate dai permessi prodotti dalla richiedente.

1.1.5. In definitiva, è innegabile che Alcatraz sia in possesso del requisito di accesso al beneficio richiesto; nel contempo la società ha provato la relativa sussistenza mediante documentazione che, sebbene non coincidente con i moduli C1, è comunque conforme a quanto richiesto dagli artt. 2 e 4 dell'Avviso, in quanto consistente in permessi rilasciati da S.I.A.E. per l'esecuzione (anche) di concerti con musica dal vivo.

Il contenuto del provvedimento avrebbe dunque non solo potuto, ma addirittura dovuto essere diverso rispetto a quanto statuito dal Ministero con il decreto qui impugnato, che risulta illegittimo.

1.2. Il primo motivo di ricorso è dunque fondato.

Si assorbono le ulteriori censure non specificamente scrutinate, per ragioni di continenza e di economia processuale.

2. In virtù delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il ricorso, siccome fondato, debba essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

È fatto salvo il nuovo esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, che dovrà procedervi in ossequio a quanto accertato e statuito con la presente sentenza.

3. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della novità della questione che ha formato oggetto di causa. L'Amministrazione sarà comunque tenuta a rifondere alla ricorrente le somme da quest'ultima corrisposte a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l'effetto, il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio. Condanna l'Amministrazione a rifondere ad Alcatraz s.r.l. il contributo unificato versato dalla società ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.