Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 1° dicembre 2022, n. 402

Presidente: Ramacci - Estensore: Semeraro

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 1° agosto 2022, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato, previa diversa qualificazione della condotta ascritta all'indagato nel reato ex art. 379 (anziché 648-bis c.p.) e 416-bis.1 c.p., l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 12-14 luglio 2022, poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari, con ordinanza del 22 luglio 2022.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 267 c.p.p., eccependo l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per assenza di provvedimento autorizzativo. L'eccezione concerne le intercettazioni tra presenti relative al RIT n. 3764/2021 a decorrere dal 16 settembre 2021, per omessa autorizzazione nel decreto di proroga del 14 settembre 2021.

La quasi totalità delle prove sarebbe costituita dalle intercettazioni captate in ambientale attraverso il microfono del telefono cellulare in uso al coindagato Carlo E. con il captatore informatico (c.d. trojan).

L'originaria richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione concerneva l'utenza in uso a Carlo E., i flussi informatici attivi e passivi mediante inoculazione del virus informatico e le conversazioni in ambientale attraverso l'inoculazione del virus e mediante il microfono del telefono cellulare.

Il decreto di proroga del 14 settembre 2021 non conterrebbe alcun riferimento alle intercettazioni tra presenti, ma sarebbe relativo solo alle intercettazioni dei flussi informatici sull'apparato cellulare di Carlo E. Analoga proroga, non relativa alle intercettazioni ambientali, sarebbe stata emessa con il decreto del 4 ottobre 2021.

Si contesta la motivazione del Tribunale del riesame, in risposta all'eccezione, secondo cui l'inutilizzabilità di un decreto non si estenderebbe anche alle intercettazioni successive, con proroghe autorizzate dagli altri decreti, poiché l'assenza di motivazione non potrebbe essere ritenuta una mera imprecisione formale. L'omissione nel decreto del 14 settembre 2021 del riferimento alle conversazioni tra presenti escluderebbe la proroga delle intercettazioni tra presenti, per cui il ricorrente ripropone l'eccezione di inutilizzabilità.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 273 c.p.p., in quanto delle 3 captazioni che avrebbero riguardato il ricorrente, le ultime due ricadrebbero nel periodo in relazione al quale si lamenta l'inutilizzabilità. L'inutilizzabilità delle intercettazioni farebbe venir meno del tutto la gravità indiziaria.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 274 c.p.p.; la gravità della condotta non sarebbe tale da giustificare la misura custodiale; non sarebbero state valutate, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, l'incensuratezza del ricorrente e l'episodicità della vicenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile per genericità.

1.1. Il motivo è incentrato sul contenuto del decreto di proroga delle intercettazioni del 14 settembre 2021 che non ricomprenderebbe quelle tra presenti. Il ricorso, però, dà atto che nel procedimento furono autorizzate anche le operazioni di intercettazione telefonica e mediante trojan e che le stesse sono lecitamente proseguite.

1.2. Nel ricorso, però, non si indica neanche una tra le intercettazioni ambientali posta a fondamento dell'ordinanza genetica che sarebbero inutilizzabili; né si dimostra l'incidenza che avrebbe la dichiarazione di inutilizzabilità sulla persistenza della gravità indiziaria, attesa la sussistenza anche di materiale probatorio costituito dalle intercettazioni telefoniche e mediante trojan.

L'inutilizzabilità è la sanzione che colpisce la conversazione, non il decreto.

Dunque, l'eccezione di inutilizzabilità, per come proposta, è generica, proprio perché non indica quali sarebbero le intercettazioni tra presenti affette dal vizio.

1.3. Tale indicazione è quanto mai necessaria non solo perché, altrimenti, non è possibile dichiarare l'inutilizzabilità delle singole intercettazioni tra presenti ma anche per la presenza di intercettazioni telefoniche e telematiche mediante trojan del tutto utilizzabili, anche secondo l'impostazione del ricorrente, e quindi per l'esecuzione della c.d. prova di resistenza.

1.4. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 2 ottobre 2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011-01; nello stesso senso Sez. 5, n. 31823 del 6 ottobre 2020, Lucamarini, Rv. 279829-01, sulla prova introdotta ai sensi dell'art. 507 c.p.p.).

2. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché, ritenuta generica l'eccezione di inutilizzabilità, non si confrontano in alcun modo con la motivazione dell'ordinanza sulla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (cfr. sul punto la motivazione a pag. 22); la motivazione dell'ordinanza non è neanche mai citata per essere sottoposta a specifica critica.

I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15 febbraio 2013, Sammarco, Rv. 255568). L'atto di impugnazione non può infatti ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. un., n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale, cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Depositata il 10 gennaio 2023.