Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 30 dicembre 2022, n. 11733

Presidente: de Francisco - Estensore: De Carlo

FATTO E DIRITTO

1. L'avvocato L. appellava la sentenza indicata in epigrafe che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di un decreto emesso dalla Corte di appello di Lecce del 7 maggio 2009.

2. La pronuncia in rito era stata motivata in base alla circostanza che in precedenza l'appellante si era già rivolto al T.A.R. con un ricorso per l'ottemperanza ed aveva ottenuto un'intimazione nei confronti del Ministero per ottemperare al pagamento di quanto indicato dal decreto della Corte di appello.

3. L'appello afferma che fin quando non vi è stato ottenuto il bene della vita il ricorso allo strumento dell'ottemperanza è sempre ammissibile perché lo scopo è proprio quello di ottenere un esatto adempimento delle pronunce giudiziali.

In ogni caso stigmatizzava la poca diligenza della controparte poiché già nel corso del giudizio di primo grado c'era stata l'esecuzione del decreto n. 434/2008 e lo stesso ricorrente aveva richiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.

4. Il Ministero della giustizia si costituiva con memoria di stile.

5. L'appello è fondato.

Non può dichiararsi l'inammissibilità di un ricorso per ottemperanza solo perché ne era già stato proposto un altro in precedenza. L'ottemperanza è un rito volto ad ottenere l'esecuzione di una pronuncia giudiziale e fintanto che tale esecuzione non sia avvenuta è legittimo il ricorso a tale istituto.

Nel caso di specie, inoltre, già nel corso del giudizio di primo grado vi era stato l'adempimento da parte del Ministero e pertanto la conclusione sarebbe dovuta essere nel senso della cessazione della materia del contendere.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 1.500 (millecinque) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.