Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 16 dicembre 2022, n. 11027

Presidente: Greco - Estensore: De Miro

FATTO

1. Con ricorso del 29 aprile 2021 la Ipothesis s.r.l. e l'avvocato Aldo D'Esposito (quest'ultimo quale procuratore antistatario) hanno chiesto al T.A.R. del Lazio di ordinare al Ministero della giustizia l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto reso dalla Corte di appello di Roma nel giudizio r.g.n. 52586/2018, con la quale il Ministero della giustizia è stato condannato al pagamento dell'equo indennizzo ex c.d. legge Pinto in favore della società ricorrente.

2. Con la sentenza n. 2077/2022 il T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, Sezione Seconda ter, ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto della mancata produzione della prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del giudizio civile e del decreto della Corte di appello di accoglimento della domanda di equa riparazione.

3. Il giudice di prime cure ha, infatti, rilevato che gli atti sono stati erroneamente notificati all'indirizzo pec attivo presso l'Avvocatura generale dello Stato per le comunicazioni istituzionali (roma@mailcert.avvocaturastato), in luogo di quello deputato alla ricezione dei ricorsi giurisdizionali (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), come da Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia. Ne segue che mancando la prova della notifica dell'Avvocatura, in violazione degli artt. 5, comma 2, e 5-ter, comma 1, l. n. 89/2001, come modificati dalla l. n. 134/2012, la mancata opposizione avverso il decreto da parte dell'Amministrazione non avrebbe alcun pregio, in quanto il titolo non potrebbe essere considerato definitivo nonostante l'attestazione della cancelleria della Corte d'appello.

4. Avverso tale sentenza gli interessati propongono appello al Consiglio di Stato lamentando che il giudice di prime cure non abbia tenuto in considerazione la possibilità per la società ricorrente di ottenere il beneficio della rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione come previsto dall'art. 44, comma 4, c.p.a.

5. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio senza espletare difese scritte.

6. Alla data del 17 novembre 2022 la causa è stata tratta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è fondato.

2. E invero, il T.A.R. ha ritenuto che nella specie il giudicato non si fosse regolarmente formato perché era stata irrituale la preliminare notifica del ricorso, nonché quella successiva del decreto di accoglimento emesso dalla Corte d'appello, effettuata ai sensi dell'art. 5 della l. 24 marzo 2001, n. 89, a nulla rilevando la certificazione della cancelleria attestante la formazione del giudicato per mancata opposizione da parte dell'Amministrazione.

A fronte di ciò, il Collegio osserva che:

a) il deposito della documentazione da cui il T.A.R. ha ricavato la erroneità della notifica non era necessario, dovendosi nella specie applicare la disposizione generale in tema di ottemperanza di cui all'art. 114, comma 2, c.p.a. secondo cui a pena di inammissibilità il ricorrente è tenuto a depositare solo il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza (in questo caso, il decreto della Corte d'appello) con la prova del suo passaggio in giudicato (in questo caso, la certificazione di cancelleria);

b) se i ricorrenti non avessero depositato anche la predetta documentazione relativa alle preliminari notifiche eseguite ai sensi dell'art. 5, comma 1, l. n. 89/2001, la quale - si ribadisce - non era loro richiesta a pena di inammissibilità, il T.A.R. non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso (in sostanza, un esito in rito del giudizio in senso sfavorevole alla parte istante non può dipendere dal deposito di documentazione prodotta ad abundantiam e della quale non è indispensabile la produzione);

c) il certificato rilasciato dalla Corte di appello di Roma, Sezione equa riparazione, firmato il 15 febbraio 2019, notificato dall'interessato all'Amministrazione, attesta specificatamente che avverso il decreto r.g. 52586/2018 depositato il 6 dicembre 2018 non risulta proposta opposizione alla data del 7 febbraio 2019;

d) come in tutte le procedure di esecuzione di provvedimenti passati in giudicato, l'attestazione di passaggio in giudicato non è solo necessaria, ma anche sufficiente a provare l'intervenuta formazione del giudicato, mentre gli eventuali vizi nella formazione del giudicato (che, peraltro, in questo caso l'Amministrazione neanche ha eccepito, essendo stato il T.A.R. a rilevarli di ufficio) dovranno essere fatti valere - se del caso - davanti al giudice competente mediante gli ordinari strumenti processuali.

3. Conseguentemente, deve ritenersi nella specie che il primo giudice non potesse sindacare le modalità di formazione del giudicato di cui era chiesta l'esecuzione, dovendo semplicemente prendere atto della produzione della rituale certificazione (non contestata da parte intimata) attestante tale formazione.

4. Ne discende, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di ottemperanza con l'ordine all'Amministrazione di provvedere al pagamento della somma indicata nel decreto di cui in premessa.

Tenuto conto della peculiarità della presente vicenda processuale, sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese nei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e ordina al Ministero della giustizia di provvedere alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle somme di cui al decreto della Corte d'appello di Roma r.g. 52586/2018 depositato il 6 dicembre 2018.

Spese compensate nei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

V. anche Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 16 dicembre 2022, n. 11028.