Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 30 novembre 2022, n. 35339

Presidente: Cassano - Relatore: Marulli

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 28 dicembre 2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, adito in riassunzione, ha sollevato ai sensi degli artt. 11, comma 3, c.p.a. e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla sentenza 309/2010, poi confermata in appello con sentenza della Corte d'appello di Palermo 1637/2016, con cui il Tribunale di Agrigento aveva declinato la propria giurisdizione in ordine al giudizio promosso dai litisconsorti A.-M. nei confronti del Comune di San Giovanni Gemini, volto a conseguire il risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione di un fondo di loro proprietà, a cui aveva proceduto il Comune nel quadro di una sistemazione viaria del relativo comprensorio, ed a percepire, tra l'altro, l'indennità per l'occupazione legittima dello stesso.

Definendo il giudizio in parola in relazione alla riproposta domanda risarcitoria, il decidente si è dato cura di rilevare, con riguardo alla pure riproposta domanda afferente all'indennità per l'occupazione temporanea legittima, parimenti declinata dal giudice ordinario, che essa appartiene alla giurisdizione di detto giudice ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. Di conseguenza, sussistendone i presupposti, ha adito questa Corte sollevando l'odierno conflitto negativo di giurisdizione.

Sullo stesso il Procuratore generale ha fatto conoscere le sue conclusioni per iscritto chiedendo accogliersi il regolamento proposto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va previamente dato atto che il mezzo azionato dal T.A.R. Sicilia, ancorché adottando la forma della sentenza pronunciata a definizione del giudizio riassunto, piuttosto che quella dell'ordinanza, come predicato dalle norme di riferimento, è pienamente ammissibile. Non vi osta, invero, il dettato di dette norme, laddove stabiliscono che il limite oltre il quale la questione di giurisdizione non può essere messa più in discussione coincide con la prima udienza seguita alla riassunzione del processo. Con riguardo al giudizio amministrativo si è osservato che «in tema di giurisdizione, la prima udienza entro cui, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., è consentito al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione, deve essere identificata con quella di discussione che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa, sicché non risultano ostative eventuali camere di consiglio su richieste cautelari, anche laddove sia stato emesso un provvedimento provvisorio per assicurare gli effetti della decisione di merito» (Cass., Sez. un., 20 aprile 2018, n. 9916; Cass., Sez. un., 15 maggio 2017, n. 11988; Cass., Sez. un., 13 dicembre 2016, n. 25515).

La questione, qui, è stata sollevata all'udienza in cui la causa è stata posta in decisione e non è, perciò, soggetta ad alcuna preclusione.

3. Nel merito, occorre osservare preliminarmente che sono incontestati i fatti di causa, ovvero che gli A.-M. abbiano chiesto, promuovendo il giudizio nei confronti del Comune di San Giovanni Gemini, oltre al risarcimento del danno conseguente allo spossessamento del fondo e all'irreversibile trasformazione di esso, anche la condanna del convenuto alla corresponsione dell'indennità dovuta a titolo di occupazione legittima a mente dell'art. 50 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Tanto premesso, il chiesto regolamento è fondato e va pertanto accolto dichiarando, riguardo alla domanda de qua, la giurisdizione del giudice ordinario.

Fermo l'inequivoco tenore letterale in tal senso dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. - che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa" - è costante affermazione di questa Corte che «le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 [oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.], appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione» (Cass., Sez. un., 20 giugno 2022, n. 19877; Cass., Sez. un., 13 dicembre 2018, n. 32361; Cass., Sez. un., 22 marzo 2017, n. 7303).

4. Ne discende che, riguardo alla domanda degli A.-M. intesa a conseguire la condanna del Comune di San Giovanni Gemini alla corresponsione dell'indennità per occupazione legittima, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale le parti vanno rimesse ai fini della definizione del relativo giudizio.

5. Nulla spese trattandosi di regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara sulla domanda degli A.-M. intesa a conseguire la condanna del Comune di San Giovanni Gemini alla corresponsione dell'indennità per occupazione legittima la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la pronuncia declinatoria della Corte d'appello di Palermo limitatamente alla domanda de qua e rimette le parti avanti alla medesima.