Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 15 novembre 2022, n. 407
Presidente: Panzironi - Estensore: Perpetuini
FATTO E DIRITTO
Con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede l'accertamento della nullità della sentenza n. 551/2021 del 17 novembre 2021 - con la quale questo T.A.R. dell'Aquila ha accolto il ricorso presentato dalla Farmacia Alessandroni s.r.l., rubricato al n. R.G. 231/2021 ed avente ad oggetto il provvedimento con cui il Comune dell'Aquila aveva attestato la conformità con la Pianta organica del Comune dell'Aquila della sede prescelta dalle esponenti per l'insediamento della loro farmacia - in quanto priva della sottoscrizione, fisica e digitale, del giudice estensore e del presidente del collegio giudicante.
Il Comune dell'Aquila si è costituito in giudizio con ricorso ad adiuvandum.
La controinteressata resiste in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Osserva il collegio che per quanto non previsto in via diretta dal codice del processo amministrativo opera, ai sensi dell'art. 39 dello stesso codice, il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile "in quanto compatibili o espressione di principi generali".
Ne consegue la piena operatività dei principi dettati dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 161, comma 2, c.p.c.; il primo articolo citato individua, tra gli elementi essenziali della sentenza, la sottoscrizione dell'atto stesso da parte del giudice estensore, nonché del presidente dell'organo collegiale, mentre l'art. 161, al secondo comma, stabilisce che le limitazioni all'azione di accertamento della nullità della sentenza, prescritte dal primo comma del medesimo articolo, non si applicano nell'ipotesi di mancanza della sottoscrizione del giudice.
Nel caso di specie la firma del presidente del collegio e del giudice relatore non risulta apposta per evidente errore tecnico del sistema informatico che governa il processo telematico, che, però, rende comunque affetta da invalidità la sentenza oggetto di impugnazione.
È, infatti, principio consolidato che la mancata sottoscrizione della sentenza si traduce nella nullità strutturale ed insanabile dell'atto stesso, rilevabile in ogni tempo anche tramite actio nullitatis, azione di accertamento negativo autonoma rispetto agli ordinari mezzi di impugnazione, come in precedenza illustrato.
La c.d. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, quindi, può essere fatta valere in ogni tempo sia mediante un'azione di accertamento negativo, sia con i normali mezzi di impugnazione, stante l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale efficace (in termini Cass. civ., Sez. VI, 7 febbraio 2022, n. 3810).
Quanto alla possibilità di rieditare il potere giurisdizionale emanando una nuova sentenza a seguito dell'esperimento del rimedio demolitorio, è insegnamento del giudice di legittimità quello secondo il quale l'inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio comporta, per l'incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio (Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2021, n. 40883).
In tal senso anche la Cassazione civile, Sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30067, secondo la quale "La c.d. inesistenza giuridica o nullità radicale di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio, nella specie una sentenza della Corte di cassazione emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti, in quanto non coperta dal giudicato formale, può essere fatta valere anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con un'autonoma azione di accertamento, con la conseguenza che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente può procedere alla sua rinnovazione, senza sanarla, e dunque emanando un atto valido". Affermando detto principio, la Suprema Corte ha ritenuto di procedere, in quanto investita della potestà di decidere, alla nuova deliberazione ed alla redazione di nuova sentenza, previa rifissazione, da parte del presidente della Sezione, della udienza di discussione del ricorso innanzi al medesimo collegio avanti al quale la causa era stata discussa prima della pubblicazione della pronuncia affetta dalla citata nullità radicale.
Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c. come richiamato dall'art. 39 c.p.a.
La particolarità della questione in fatto e in diritto rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta la nullità della sentenza n. 551/2021 del 17 novembre 2021 pronunciata da questo T.A.R. Abruzzo - L'Aquila;
2) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.