Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 27 ottobre 2022, n. 9201

Presidente: Lipari - Estensore: Castorina

FATTO

Con l'originario ricorso gli odierni appellanti hanno impugnato l'ordinanza con cui è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo e ATA, nella parte in cui non prevede di poter far inserire, ai fini della compilazione delle graduatorie di mobilità, l'intero punteggio afferente al servizio pre-ruolo prestato negli istituti paritari.

Il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 7991/2019 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.

Appellata ritualmente la sentenza resiste il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

All'udienza di smaltimento del 30 settembre 2022 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo gli appellanti deducono: error in iudicando - errore di valutazione - contrasto insanabile tra provvedimenti cautelari e decisori relativi a nel petitum e nella causa petendi - eccesso di potere - violazione di legge.

Evidenziano che la contestazione aveva per oggetto un atto di macro-organizzazione, autoritativamente incisivo su una platea indistinta d'insegnanti la cui cognizione pertanto era riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Con il secondo motivo deducono: error in iudicando - in via gradata assenza di motivazione della sentenza impugnata relativamente ad una parte fondamentale del ricorso - violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione.

Lamentano che nel ricorso principale si era evidenziata la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. senza che di tale aspetto si fosse tenuto conto ai fini della giurisdizione.

Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, non sono fondate.

Rileva il Collegio che il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto non ci si trova di fronte all'impugnativa di un atto di macro-organizzazione.

Atti di macroorganizzazione sono gli atti di portata generale con i quali l'amministrazione organizza i propri uffici come ad es. gli atti che fissano le piante organiche.

Diversamente, di fronte ad atti che hanno mera portata ordinatoria di procedure di selezione che, per loro natura, come le procedure di mobilità, incidono sul rapporto di diritto privato dei dipendenti scolastici l'impugnativa di tali atti e le controversie che ne derivano non spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 4318/2020) hanno chiarito, affermando principi che il Collegio ritiene di condividere, che in materia di procedura di trasferimento e mobilità del personale docente, la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 aprile 2016, n. 241, adottata ex art. 462, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui non consente la valutazione del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'ordinanza in questione, lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alle procedure di mobilità - che non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra - come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, sicché il petitum sostanziale dedotto involge un atto di gestione della graduatoria, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima.

La mobilità quindi è vicenda che è relativa a rapporto già costituito anche quando esterna.

Questo Consiglio poi ha aderito a tale orientamento della Corte di cassazione con argomenti che possono essere qui ricordati (cfr. C.d.S., VI, n. 1625 del 2020): «in forza degli artt. 5 e 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (cfr., tra le molte, Cass., Sez. un., 26 giugno 2019, n. 17123, e 23 settembre 2013, n. 21677);

- in tema di lavoro pubblico "contrattualizzato" non sono configurabili situazioni di interesse legittimo con specifico riguardo ad ipotesi di procedura di mobilità del personale docente qualificando come diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento per il vizio prodotto dalla illegittimità di un atto amministrativo presupposto (cfr. Cass., Sez. un., 27 dicembre 2011, n. 28800)».

Pertanto va affermato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario e, per l'effetto, va respinto l'appello.

Quanto alle spese, in considerazione della alterna giurisprudenza sulla questione, all'epoca della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene di doverle compensare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.