Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Lombardia
Sentenza 10 ottobre 2022, n. 237

Presidente: Canu - Estensore: Berretta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 13 gennaio 2022, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra S. Simona Maria, già titolare della ricevitoria del gioco del lotto MI5878-MI6064 sita a Milano in Via Morosini n. 26, per sentirla condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 22.660,36, cagionato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, in conseguenza del mancato riversamento dei proventi del gioco del lotto incassati nella settimana contabile 6 febbraio 2019-12 febbraio 2019 (importo complessivo non versato: euro 22.581,66).

L'organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno erariale a seguito della denuncia dell'amministrazione danneggiata in data 9 maggio 2019 e a sostegno della prospettazione accusatoria, ha evidenziato quanto segue.

1) A seguito del mancato riversamento delle somme dovute per la settimana contabile 6 febbraio 2019-12 febbraio 2019, l'amministrazione, in data 12 febbraio 2019, disponeva la sospensione del terminale del lotto di cui era titolare la sig.ra S.

2) Con nota del 26 febbraio 2019, intimava alla convenuta il pagamento della somma di euro 22.581,66. La richiesta veniva reiterata in data 11 marzo 2019 con specifica ingiunzione di pagamento.

3) Con successivo provvedimento del 23 aprile 2019, veniva disposta la revoca della concessione.

4) Con nota dell'11 marzo 2019 l'amministrazione notiziava dei fatti la Zurich Assicurazioni nella sua qualità di soggetto prestatore di garanzia fideiussoria (polizza collettiva n. 209R3942, rilasciata in data 1° gennaio 2019) in ordine agli adempimenti contrattuali derivanti dalla concessione e con successiva nota del 13 maggio 2019 procedeva a richiedere alla sig.ra S. l'incameramento della cauzione relativa alla garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni (euro 2.000,00).

5) In data 8 maggio 2019, veniva infine attivata l'iscrizione a ruolo del credito.

6) Dalla documentazione acquisita in via istruttoria non risulterebbe incamerata né la somma dovuta a titolo di riversamento dei proventi del gioco del lotto per la settimana contabile 6 febbraio 2019-12 febbraio 2019, né la cauzione richiesta in conseguenza dell'accertato inadempimento contrattuale.

La Procura regionale ha puntualmente richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale nella materia della responsabilità erariale dei soggetti titolari di concessione delle ricevitorie delle giocate del lotto, da ascrivere alla responsabilità contabile in senso stretto derivante dalla qualifica di "agente contabile" dei titolari della concessione (deputati al maneggio del denaro pubblico e, come tali, tenuti all'obbligo del riversamento) e dopo aver riferito di aver fatto precedere il deposito dell'atto di citazione dalla formalizzazione dell'invito a fornire deduzioni, concludeva domandando la condanna dell'agente contabile al pagamento, in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, della somma oggetto del mancato riversamento, maggiorata degli interessi moratori (euro 22.581,66 + euro 78,70 = euro 22.660,36), oltre i successivi interessi legali ex art. 33, comma 2, l. n. 724 del 1994 e gli accessori di legge.

Con provvedimento del Presidente della Sezione giurisdizionale del 27 gennaio 2022, il giudizio veniva chiamato per l'odierna udienza di discussione.

La sig.ra S. Simona Maria non si è costituita in giudizio.

All'odierna udienza la Procura regionale ha richiamato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e ha insistito nella domanda risarcitoria.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta costituita in giudizio.

Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale, segnatamente le relate di notificazione dell'invito a fornire deduzioni (notificato ex art. 140 c.p.c. in data 6 ottobre 2021 a seguito del ritiro della raccomandata d'avviso) e dell'atto di citazione (parimenti notificato ex art. 140 c.p.c. in data 14 febbraio 2022 a seguito del ritiro della raccomandata d'avviso), deve ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.

Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia della sig.ra S. Simona Maria ex art. 93 d.lgs. n. 174/2016.

2. In assenza di ulteriori questioni pregiudiziali può essere affrontato il merito della controversia.

La domanda risarcitoria promossa dalla Procura regionale è fondata.

Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale deve essere ritenuta ampiamente dimostrata la condotta illecita posta in essere dalla convenuta ed il pregiudizio arrecato all'Amministrazione dei monopoli. Depongono in questo senso le inequivocabili risultanze istruttorie che hanno sorretto l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Dato quindi per dimostrato ed incontestato che la sig.ra S. Simona Maria, titolare della ricevitoria del gioco del lotto MI5878-MI6064 sita a Milano in Via Morosini n. 26, ha omesso di riversare in favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le somme dovute per la settimana contabile 6 febbraio 2019/12 febbraio 2019, deve essere affermata la sua responsabilità, in aderenza con la normativa vigente e la pacifica giurisprudenza consolidatasi nella materia.

Il mancato riversamento ha infatti determinato una palese violazione delle norme che governano il gioco del lotto, la cui disciplina è contenuta nella l. n. 528/1982, nel d.P.R. n. 303/1990 e nel d.P.R. n. 560/1996. In particolare, il richiamato d.P.R. n. 303/1990 detta, al Titolo III, la dettagliata disciplina del rapporto, ponendo precisi obblighi a carico del raccoglitore delle giocate, sia nell'ipotesi in cui il riversamento debba essere effettuato direttamente in favore dell'amministrazione (art. 24), sia qualora il gioco del lotto sia gestito tramite concessionari (artt. 28 e ss.).

L'assoggettamento della sig.ra S. al regime proprio degli agenti contabili (cfr. Cass., Sez. un., n. 14029/2001; Corte dei conti, Sez. II app., n. 268/2014; Sez. Sardegna, nn. 42/2015, 136/2017 e 71/2018) determina l'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (r.d. n. 827/1924), a mente del quale le mancanze, le deteriorazioni o la diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, non sono automaticamente ammesse a discarico, essendo necessario a tal fine che gli agenti contabili esibiscano le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, ovvero comprovino che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro o delle cose avute in consegna. Resta, comunque, integro e non pregiudicato, anche in caso di discarico, il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente.

Il raccoglitore delle giocate soggiace, inoltre, alle disposizioni dettate dall'art. 191 del r.d. n. 827/1924, ai sensi del quale gli agenti contabili della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta.

In conclusione si ravvisano in capo alla sig.ra S. Simona Maria pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, definitivamente quantificato in complessivi euro 22.581,66:

1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;

2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta dolosa posta in essere;

3) l'elemento soggettivo del dolo.

Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 724 del 1994, il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto ad interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.

Dalla lettera della norma si desume che tali interessi non costituiscono una sanzione amministrativa, in quanto essi si affiancano alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 33, comma 2, citato (a parte la revoca della concessione) e che essi costituiscono un risarcimento ex lege di tutto il danno da ritardato pagamento, talché, in difetto di prova di un danno maggiore, non è dovuta la rivalutazione monetaria domandata dal Pubblico ministero.

Sui proventi del lotto trattenuti dal ricevitore e non versati, sono pertanto dovuti gli interessi, nella misura di una volta e mezzo il tasso d'interesse legale, con decorrenza dal 15 febbraio 2019 (data di scadenza dell'obbligo di riversamento e di conseguente insorgenza del credito azionato). Si veda in giurisprudenza, sull'applicabilità dell'art. 33, comma 2, della l. n. 724 del 1994, Corte dei conti, Sez. Lombardia, nn. 52/2018, 115/2014, 274/2013 e 712/2012; Sez. Veneto, n. 233/2011.

Non può invece accogliersi la richiesta del Procuratore regionale di calcolare detti accessori dal 31 maggio 2019 sulla somma non versata (euro 22.581,66) maggiorata degli interessi (euro 78,70) maturati sino a quella data dalla data di scadenza dell'obbligazione (15 febbraio 2019), in quanto ciò si tradurrebbe in una capitalizzazione di detti interessi, ovverosia in una forma di anatocismo, di cui non ricorrono i presupposti fissati dall'art. 1283 c.c. (essendo indicata una decorrenza diversa da quella della domanda giudiziale e trattandosi di interessi dovuti per meno di sei mesi).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della convenuta S. Simona Maria ex art. 93 d.lgs. n. 174/2016.

Condanna la sig.ra S. Simona Maria, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, della somma di euro 22.581,66.

La predetta somma sarà gravata degli interessi legali, nella misura di una volta e mezzo il tasso d'interesse legale, dalla data del 15 febbraio 2019 fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 207,42.