Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 13 ottobre 2022, n. 1039

Presidente ed Estensore: De Nictolis

FATTO E DIRITTO

1. Alla udienza cautelare il Collegio ha avvisato la parte presente della possibilità di definizione della lite con sentenza in forma semplificata e ha sottoposto al contraddittorio della parte la questione della inammissibilità dell'appello perché notificato alla medesima controparte e avverso la medesima sentenza non solo dopo la notifica di un primo appello, ma anche dopo la scadenza del termine di deposito del primo appello.

1.1. Il presente appello è inammissibile.

Contro la medesima sentenza la parte appellante aveva già notificato un primo appello, avente r.g. 844/2022, in data 11 giugno 2022 e depositato oltre il termine di 30 giorni dell'11 luglio 2022, in particolare in data 16 settembre 2022 (chiamato parimenti alla udienza odierna).

Il presente secondo appello risulta notificato in data 26 luglio 2022, ossia mentre era ancora in corso il termine lungo di impugnazione, e il termine breve decorrente dalla notifica del primo appello, ma quando era già scaduto (in data 11 luglio 2022) il termine di deposito del primo appello, e non è stato notificato per rimediare a errori del primo che integrino mera irregolarità.

Si deve ritenere che la notifica di un primo appello faccia decorrere, per la parte notificante, non solo il termine di appello nei confronti di altre parti (e anche della medesima parte già destinataria del primo appello), ma anche il termine di deposito dell'appello, imposto a pena di decadenza con norma di ordine pubblico processuale, che tutela anche l'interesse del destinatario dell'appello a sapere con certezza entro che termine l'appello può essere depositato.

Sicché, resta irrilevante in questa sede stabilire la portata del principio di consumazione dell'impugnazione, con riferimento alla possibilità di riproporre l'appello non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, quando non è decorso il termine di proposizione, perché si è fuori dall'ambito applicativo della disposizione, in quanto il termine di impugnazione è irrimediabilmente decorso. Infatti l'art. 358 c.p.c. si riferisce alla "non riproponibilità" dell'appello, se dichiarato inammissibile o improcedibile, anche se non sono decorsi i termini per la sua "proposizione". S[e] ne desume a contrario la possibilità di proporre un secondo appello finché il primo non è dichiarato inammissibile o improcedibile, se non sono decorsi i termini di proposizione. Ma, appunto, presupposto di detta possibilità di proposizione di un secondo appello è non solo che non vi sia già una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo appello, ma anche che non siano decorsi i termini della sua proposizione. Per "proposizione" dell'appello deve intendersi, nel giudizio amministrativo, sia la notificazione che il deposito dell'appello, perché solo il deposito determina la litispendenza. Quindi, ove anche in ipotesi l'art. 358 c.p.c. consenta la riproposizione di un secondo appello finché il primo appello non è dichiarato inammissibile o improcedibile, se non sono scaduti i termini per la sua proposizione, comunque non è questa la situazione che ricorre nella specie, perché sono irrimediabilmente decorsi i termini di proposizione dell'appello. Se è vero che al momento della notifica e deposito del secondo appello non era decorso né il termine lungo dell'appello decorrente dalla pubblicazione della sentenza, né il termine breve decorrente dalla notifica del primo appello, era tuttavia scaduto il termine di deposito del primo appello, e quindi la parte era decaduta dalla possibilità di un secondo appello.

È appena il caso di aggiungere, come già osservato, che il termine di deposito dell'appello è imposto a pena di decadenza con norma di ordine pubblico processuale che tutela anche la controparte alla certezza sulla pendenza di un appello. Corollario di tale affermazione è che la parte che notifica un appello non può scegliere liberamente di non depositare l'appello e notificarne un altro dopo la scadenza del termine di deposito del primo appello, perché così facendo si vanificherebbe la ratio della imposizione a pena di decadenza del termine di deposito. Sicché, ogni facoltà riconosciuta alla parte (dalla Plenaria n. 6/2022) di notificare un secondo appello per rimediare a errori del primo, deve intendersi temporalmente circoscritta al rispetto di tutti i termini di decadenza che vengono in rilievo: il secondo appello va in ogni caso notificato non solo prima della scadenza del termine (lungo e breve) di notifica dell'appello, ma anche prima della scadenza del termine di deposito del primo appello.

2. In ogni caso il presente appello è anche infondato nel merito: sulle medesime questioni di diritto il Collegio si è già pronunciato, disattendendole, con numerose decisioni, che il Collegio condivide e fa proprie, cui è sufficiente fare rinvio per relationem, ai sensi dell'art. 74 c.p.a. (ex plurimis C.G.A.R.S., 28 giugno 2022, n. 770, e 29 giugno 2022, n. 776).

3. Nulla per le spese in difetto di costituzione dell'appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.