Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 7 giugno 2022, n. 31773

Presidente: Sarno - Estensore: Corbo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 5 novembre 2020, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco C., Raffaele A., Gaetano R., Rosa G., Rocco S., Giuseppe Ru., Stefano S., Francesco S., Anna Ge., Raffaele S., Carmela Cr., Rosa P., Rosa Ru., Carolina Si. e Nunziata Pi., in ordine al reato di lottizzazione abusiva cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, per essere il reato estinto per prescrizione, ed ha confermato la statuizione di confisca dell'area interessata.

Secondo i Giudici di merito, gli imputati avrebbero realizzato il reato di lottizzazione abusiva negoziale tra il gennaio ed il febbraio 2006, rendendosi acquirenti di due terreni suddivisi in quindici quote, ciascuna di dimensioni inferiori alla minima unità colturale, terreni poi interessati, nel giugno 2006, da lavori di movimento terra per consentire l'accesso dalla strada a servizio dei diversi lotti.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Francesco C., Raffaele A., Gaetano R., Rosa G., Rocco S., Giuseppe Ru., Stefano S., Francesco S., Anna Ge., Raffaele S., Carmela Cr., Rosa P., Rosa Ru., Carolina Si. e Nunziata Pi., con un unico atto a firma dell'avvocato Giuseppe Tuccillo, articolando due motivi, sviluppati congiuntamente, e preceduti da una premessa nella quale si evidenza che nell'atto di appello si era denunciata l'omessa valutazione delle dichiarazioni del dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune interessato.

Con i due motivi, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, nonché vizio di motivazione per travisamento della prova per omissione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di lottizzazione abusiva negoziale.

Si deduce che la sentenza impugnata ritiene raggiunta la prova della realizzazione di una lottizzazione negoziale omettendo qualunque valutazione delle dichiarazioni del dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune interessato. Si segnala che, secondo queste dichiarazioni, erano decaduti i vincoli di destinazione dell'area, e, quindi, non c'era alcun problema di carattere urbanistico o ambientale al frazionamento, ed ancora che i suoli, su richiesta degli interessati, avrebbero potuto avere una certa suscettibilità edificatoria. Si aggiunge che le opere accertate, siccome consistite nella realizzazione di una recinzione precaria e di un accesso al fondo, non rispondono necessariamente ad un intento illecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.

2. La condotta di lottizzazione abusiva è puntualmente definita dall'art. 30, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

In forza di questa disposizione, «[s]i ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio».

Secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare - che ricorre quando una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio effettuata in assenza del previsto piano di lottizzazione, o in presenza di piano contrastante con gli strumenti urbanistici e le previsioni normative, venga predisposta per mezzo del frazionamento e della vendita, o di atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio -, il frazionamento del terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, in presenza anche di uno solo degli elementi indiziari di cui all'art. 30, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che sia idoneo a rivelare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio dell'area (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 36397 del 17 aprile 2019, Taranto, Rv. 277169-01; Sez. 3, n. 6180 del 4 novembre 2014, dep. 2015, Di Stefano, Rv. 262387-01; Sez. 6, n. 48472 del 28 novembre 2013, D'Amato, Rv. 257457-01).

Parimenti diffuso, in giurisprudenza, inoltre, è anche l'ulteriore indirizzo, anch'esso condiviso dal Collegio, secondo cui il reato di lottizzazione abusiva, mentre è da escludere con riferimento a zone completamente urbanizzate, è configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con riferimento a zone parzialmente urbanizzate in cui sussista un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere d'urbanizzazione (così, chiarissima, Sez. 3, n. 37472 del 26 giugno 2008, Belloi, Rv. 241097-01, nonché, più di recente, Sez. 3, n. 47280 del 12 settembre 2019, Cancelli, Rv. 277363-01, e Sez. 3, n. 36616 del 7 giugno 2019, Moretti, Rv. 277614-02).

3. La sentenza impugnata spiega sia perché vi sarebbe stato il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, denunciavano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio, sia perché la zona interessata dall'intervento sarebbe non urbanizzata o comunque non necessitante di un raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di un potenziamento delle opere d'urbanizzazione.

Quanto al profilo del frazionamento dei lotti a scopo edificatorio, la Corte d'appello premette che, in data 20 gennaio 2006, furono stipulati cinque atti di compravendita di terreni confinanti di cui due, uno in favore di Rosario Co. e l'altro in favore di Giuseppa F., entrambi per fondi della superficie di un ettaro. Rappresenta, poi, che: Rosario Co. e Giuseppa F., circa un mese dopo l'acquisto, precisamente con atti del 3 e del 17 febbraio 2006, rivendettero i precisati fondi a numerosi acquirenti, poi imputati, mediante suddivisione in quote millesimali specificamente indicate in contratto; il fondo proveniente da Rosario Co. fu ripartito in undici lotti, mentre il fondo proveniente da Giuseppa F. fu ripartito in quattro lotti; tutti i fondi erano di dimensioni inferiori alla unità minima colturale e quindi inidonei ad una proficua utilizzazione agricola ed erano ubicati in area prossima al centro abitato di Cardito; la particella proveniente da Rosario Co., nel mese di giugno 2006, fu interessata dalla realizzazione di recinzioni metalliche e da lavori di movimento terra per consentire l'accesso dalla strada a servizio dei diversi lotti in cui la stessa era stata suddivisa.

Quanto al profilo concernente la natura dell'area, la Corte d'appello osserva che le due particelle di terreno acquistate da Rosario Co. e Giuseppa F. e poi rivendute e suddivise in lotti ricadono in parte in zona F2, per la quale il Piano Regolatore Generale prevedeva la realizzazione di infrastrutture secondarie da destinare ad attività collettiva, e in parte in zona estensiva C1, per la quale la variante del Piano Regolatore Generale prevedeva la destinazione alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico.

4. In considerazione dei principi giuridici pertinenti e degli elementi esposti, la sentenza impugnata risulta immune da vizi.

4.1. La Corte d'appello, infatti, non solo indica precisi e plurimi elementi di fatto dai quali inferire perché, nella specie, vi è stato il frazionamento e la vendita del terreno in lotti in funzione di una non equivoca destinazione degli stessi a scopo edificatorio. La stessa evidenzia pure che la zona interessata dall'intervento, siccome ricadente in parte in zona F2 e in parte in zona C1, necessitava comunque, anche a non ritenerla del tutto inedificata, di un raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di un potenziamento delle opere d'urbanizzazione.

E che le aree interessate dal frazionamento fossero destinate ad espropriazione per la futura realizzazione di opere pubbliche è espressamente precisato anche nella sentenza di primo grado. Questa decisione, a fondamento di tale affermazione, richiama sia i certificati di destinazione urbanistica allegati ai contratti di vendita, sia le dichiarazioni dell'ingegnere D.F., responsabile del servizio di programmazione urbanistica, sviluppo e controllo del territorio del Comune di Cardito.

4.2. A fronte di questi elementi, risultano prive di specificità le censure del ricorrente.

In particolare, le critiche relative alla valorizzazione della recinzione ed all'assenza di elementi univoci di un intento illecito non si confrontano con le plurime e precise indicazioni richiamate a supporto della conclusione relativa all'abusivo frazionamento del terreno a scopo edificatorio.

Anche la censura concernente l'omessa considerazione delle dichiarazioni del dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune, laddove aveva rappresentato l'intervenuta decadenza dei vincoli di destinazione dell'area e della possibilità per i suoli di avere un qualche sviluppo edificatorio, è intrinsecamente priva di decisività. Invero, è sufficiente rilevare che l'intervenuta decadenza dei vincoli di destinazione dell'area o la possibilità per i suoli di avere un qualche sviluppo edificatorio sono circostanze inidonee ad escludere o mettere in dubbio il difetto di una completa urbanizzazione dell'area o, comunque, l'esistenza di un'esigenza di raccordo della stessa con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Depositata il 29 agosto 2022.