Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 27 settembre 2022, n. 8328
Presidente: Sabatino - Estensore: Fasano
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Filippa P., dipendente del Comune di Fiamignano a decorrere dal 12 settembre 1993, con qualifica istruttore amministrativo, categoria C1, impugnava la delibera G.C. n. 15 del 4 marzo 2020, con la quale l'Amministrazione comunale revocava, per ragioni di pubblico interesse, la precedente delibera G.C. n. 24 aprile del 9 aprile 2016, recante presa d'atto del verbale di conciliazione n. 2308.15 del 22 febbraio 2016 redatto presso il Ministero del lavoro, ritenuto contrario a norme imperative di legge, concernente l'inquadramento dell'impiegata in categoria superiore D, per l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori, non appena liberatosi il relativo posto a seguito di pensionamenti.
2. Filippa P. proponeva ricorso al Presidente della Repubblica, lamentando: la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per non avere ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di revoca in autotutela; la violazione dell'art. 21-nonies della stessa legge, per essere intervenuta la revoca oltre i termini previsti dalla suddetta disposizione; il difetto di motivazione del provvedimento di revoca, per non essere stato fondato su una articolata esplicitazione delle ragioni di interesse generale che imponevano l'eliminazione dell'atto ritenuto invalido.
3. Con atto notificato il 12 settembre 2020, il Comune di Fiamignano dichiarava la sua opposizione alla trattazione del ricorso straordinario, chiedendo la trasposizione in sede giurisdizionale. La ricorrente si costituiva in giudizio dinanzi al T.A.R., rinnovando i motivi di illegittimità denunciati.
4. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1270/2021, dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministravo. Il Collegio evidenziava che la controversia era riconducibile al cosiddetto pubblico impiego privatizzato, attinente ai benefici derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori effettuate dal dipendente di una amministrazione comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, come tale soggetta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Con ricorso notificato in data 7 aprile 2021, la ricorrente presentava dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione regolamento preventivo di giurisdizione.
6. Con atto di appello notificato nei termini e nelle forme di rito, Filippa P. ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l'integrale riforma. L'appellante denuncia l'errata applicazione delle regole in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario (art. 63 d.lgs. n. 165/2001) e giudice amministrativo (art. 7 c.p.a.). Con l'atto di impugnazione, inoltre, ripropone le censure già svolte, e non esaminate, dal giudice amministrativo di primo grado.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di Fiamignano, chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependone l'inammissibilità, sia per tardività, in quanto la declinatoria di giurisdizione soggiace al dimezzamento dei termini ai sensi degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a., sia perché l'appellante, avendo proposto regolamento preventivo di giurisdizione, avrebbe in concreto consumato il proprio potere impugnatorio.
8. Il Comune, con memoria depositata in vista dell'udienza del 23 giugno 2022, ha comunicato che, nelle more del giudizio, è giunto a conclusione il giudizio introdotto dall'appellante dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Il procedimento è stato definito con ordinanza n. 10775 del 4 aprile 2002, con cui la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, in quanto "proposto quando è già intervenuta la decisione del giudice sulla giurisdizione".
9. Le parti, con successive memorie e repliche, hanno illustrato in maniera più approfondita le proprie difese.
10. All'udienza pubblica del 23 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Con l'unico motivo di appello si denuncia "Errata applicazione delle regole in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario (art. 63 d.lgs. n. 165/2001) e giudice amministrativo (art. 7 c.p.a.)". Filippa P. lamenta che il giudice di prima istanza avrebbe erroneamente declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, sulla base dell'assunto che il petitum sostanziale della domanda sia il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori.
L'esponente deduce che l'oggetto della domanda è, invece, esclusivamente quello della richiesta di annullamento della delibera n. 15 del 4 marzo 2020, con cui il Comune di Fiamignano ha revocato in autotutela la precedente delibera n. 24 del 9 aprile 2016. Ne consegue che, in difetto di richieste riconducibili al rapporto di lavoro, che avrebbero giustificato la giurisdizione del giudice ordinario, la controversia è stata correttamente introdotta dinanzi al giudice amministrativo, avuto riguardo al fatto che con la domanda introduttiva sono stati denunciati solo vizi propri dell'atto amministrativo impugnato.
12. L'appellante ha riproposto, altresì, le medesime censure illustrate con il ricorso originario dinanzi al giudice di primo grado e dallo stesso non esaminate, avendo declinato la giurisdizione.
13. Il Comune di Fiamignano, costituendosi in resistenza, ha denunciato l'irricevibilità dell'appello per tardività della notificazione. Secondo l'ente appellato, considerato che l'appello viene proposto avverso una sentenza declinatoria della giurisdizione, l'atto di impugnazione avrebbe dovuto essere notificato, in assenza di decorrenza del termine breve, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza primo grado, ai sensi degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a. Il Comune resistente ha precisato che la sentenza n. 1270/2021 del T.A.R. per il Lazio, non notificata, è stata pubblicata in data 1° febbraio 2021, sicché il ricorso in appello avrebbe dovuto essere notificato entro il termine ultimo dell'1 maggio 2021, mentre è stato notificato in data 4 giugno 2021.
Il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile anche in ragione del fatto che l'appellante, avendo proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione, avrebbe consumato il proprio potere impugnatorio, con violazione del principio del ne bis [in] idem.
14. Con riferimento alle suindicate eccezioni di irricevibilità dell'appello per tardività, l'appellante ha replicato sostenendo ragioni di incertezza delle disposizioni, ritenendo, altresì, che il pronunciato difetto di giurisdizione sfuggirebbe al dimezzamento dei termini.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, l'appellante ha precisato che il regolamento preventivo di giurisdizione non è un gravame della sentenza, perché, come recita l'art. 41 c.p.c. e 10 c.p.c., presuppone la mancata decisione nel merito della causa.
15. Esaminando con ordine le deduzioni difensive prospettate dalle parti, questione preliminare, ed assorbente delle ulteriori censure, è quella della irricevibilità dell'appello per tardività.
L'eccezione è fondata e va accolta.
15.1. Le emergenze processuali evidenziando che l'appello è stato notificato oltre il termine lungo dimezzato previsto dal combinato disposto dell'art. 87, comma 3, e 105, comma 2, c.p.a., in quanto la sentenza appellata è stata pubblicata in data 1° febbraio 2021, sicché il ricorso in appello avrebbe dovuto essere notificato entro il termine ultimo dell'1 maggio 2021, mentre è stato notificato in data 4 giugno 2021.
Il Collegio deve ribadire l'indirizzo consolidato di questo Consiglio di Stato, secondo cui l'appello contro la sentenza declinatoria della giurisdizione deve essere proposto in un termine - lungo o breve a seconda dei casi - soggetto a dimezzamento.
L'art. 105, comma 2, c.p.a., infatti, stabilisce che: "nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 87, comma 3", mentre l'art. 87, comma 3, c.p.a. prevede a sua volta che "nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti".
Invero, la giurisprudenza amministrativa ritiene che dalla lettura coordinata di queste disposizioni si ricava che l'appello avverso la sentenza declinatoria della giurisdizione va proposto nel termine dimidiato di tre mesi dalla sua pubblicazione (ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 5 febbraio 2018, n. 712; 11 dicembre 2017, n. 5835; 20 luglio 2016, n. 3262; Sez. III, 7 luglio 2015, n. 3389; Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3437; Sez. IV, 31 ottobre 2013, n. 5267; Sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574).
Né può essere condivisa la prospettazione difensiva sostenuta dall'appellante secondo cui vi sarebbe l'errore scusabile per la non chiarezza della normativa, tenuto conto che la giurisprudenza, anche datata, con indirizzo consolidato, ha ampiamente chiarito i principi sopra enunciati, non potendo essere invocato un errore sulla scadenza di un termine decadenziale, chiaramente precisato dalle suddette disposizioni processuali e dagli unanimi indirizzi interpretativi della giurisprudenza.
15.2. Ne consegue l'irricevibilità dell'appello, tardivamente proposto oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente inammissibilità di ogni altra censura e conferma della stessa sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile l'appello, come in epigrafe proposto.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado a favore del Comune di Fiamignano, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.