Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per l'Umbria
Sentenza 13 settembre 2022, n. 63
Presidente: Floreani - Estensore: Scognamiglio
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 22 settembre 2021 e ritualmente notificato, la Procura ha promosso l'azione di responsabilità amministrativa per affermare la responsabilità di Walter G. e sentirlo condannare, a titolo doloso in via esclusiva e per l'intero, ovvero, in subordine, a titolo gravemente colposo, in via esclusiva e per l'intero, a risarcire il danno, quantificato in euro 4.816,22, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia regionale protezione ambientale Umbria (qui di seguito Arpa Umbria o semplicemente Arpa).
2. La pretesa erariale trae origine dall'utilizzo, da parte del convenuto, dell'auto di servizio Fiat Bravo, targata DK 709 WF, dal 21 settembre al 24 dicembre 2018. Nell'atto di citazione, la Procura assume che i movimenti dell'auto di servizio non siano stati effettuati per finalità istituzionali, connesse all'incarico di direttore generale dell'Arpa Umbria, bensì riconducibili a viaggi di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale.
La Procura quantifica pertanto il presunto danno erariale come segue:
a) a titolo di costo complessivo di esercizio dell'autovettura, per l'importo di euro 4.502,32;
b) a titolo di pedaggi autostradali, per l'importo di euro 313,90.
3. Con decreto del 21 ottobre 2021, n. 41, il presidente della Sezione giurisdizionale ha determinato, ai sensi dell'art. 131 c.g.c., la somma da pagare dal Sig. G., a ristoro del danno contestato, nell'importo complessivo di euro 3.500,00, onde poter definire la questione col rito monitorio. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il giudizio è proseguito con rito ordinario.
4. Il convenuto si è regolarmente costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda attrice e, inoltre, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che fossero resi anonimi i propri dati e generalità. Con successiva memoria, ha prodotto allegazioni che dimostrerebbero come l'utilizzo dell'auto di servizio sarebbe avvenuto per esclusivi fini istituzionali, connessi all'incarico ricoperto, all'epoca dei fatti, di direttore generale dell'Arpa Umbria.
5. Arpa Umbria, costituitasi in giudizio ai sensi dell'art. 85 c.g.c., ha concluso in adesione alla prospettazione della Procura.
6. All'udienza di discussione, le parti hanno tutte insistito per le conclusioni già rassegnate.
DIRITTO
1. La pretesa erariale trae origine dall'utilizzo, da parte del convenuto, dell'auto di servizio, dal 21 settembre al 24 dicembre 2018, per finalità che parte attrice ritiene estranee all'esercizio delle funzioni relative all'incarico, di cui era titolare all'epoca dei fatti, di direttore generale dell'Arpa Umbria.
2. Va premesso che l'utilizzo delle autovetture di servizio è espressamente disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.
Tale d.P.C.m. è applicabile alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, quindi anche ad Arpa Umbria, che è inserita appunto nel conto economico consolidato.
2.1. Ai sensi dell'art. 1, sesto comma, del regolamento del parco automezzi di Arpa Umbria, i «veicoli di servizio in dotazione all'Agenzia sono utilizzati esclusivamente per ragioni di ufficio. In nessun caso ne è consentito l'impiego per motivi personali».
2.2. Sempre in base al citato regolamento, l'utilizzo dell'autovettura va documentato attraverso il registro di utilizzo ed il foglio di viaggio: il primo documento è redatto dagli addetti della portineria, che vi annotano la data e l'ora della consegna del veicolo ed il nominativo del consegnatario, il secondo è redatto a cura del conducente e riporta la lettura del contachilometri alla partenza ed al rientro, il percorso ed il motivo del viaggio.
3. Da quanto risulta documentato agli atti del presente giudizio e per quanto qui rileva, il convenuto:
- ha prelevato l'auto di servizio il 21 settembre 2018, indicando nel foglio di viaggio che il motivo era "istituzionale", per poi riconsegnarla il 1° ottobre 2018, dopo aver percorso 998 chilometri;
- ha nuovamente prelevato l'auto di servizio il 18 ottobre 2018, indicando nel foglio di viaggio di averla utilizzata, sempre per motivi istituzionali, nelle giornate del 18 ottobre, 25 ottobre e 22 dicembre, per poi riconsegnarla il 24 dicembre 2018 dopo aver percorso, nel periodo in esame, 5279 chilometri.
3.1. Complessivamente, dunque, dal 21 settembre 2018 al 24 dicembre 2018 risultano percorsi dal convenuto, con l'auto di servizio, 6277 chilometri, che eccedono abbondantemente il chilometraggio relativo alle tratte indicate nel foglio di viaggio.
Inoltre, dall'esame delle fatture che Autostrade per l'Italia s.p.a. ha emesso nei confronti di Arpa Umbria, con indicazione dei pedaggi autostradali relativi all'apparato telepass installato sulla vettura in questione, risultano, nel periodo che va dal 23 settembre 2018 fino al 20 dicembre 2018, movimenti di andata e ritorno lungo la tratta Valdichiana-Reggio Emilia, quest'ultimo luogo di residenza del convenuto, nonché presso altre località che non risultano compatibili con le scritture riportate nel foglio di viaggio.
3.2. Tali documentate circostanze restituiscono un quadro di indizi precisi e concordanti che, in base al criterio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" che informa il giudizio contabile (cfr. Sez. II, 2 aprile 2021, n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020, n. 221, e 9 aprile 2018, n. 110), appaiono più che sufficienti a ritenere integrata la prova del fatto che l'autovettura è stata utilizzata per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nel foglio di viaggio.
3.3. Per quanto specificamente attiene all'utilizzo dell'autovettura per recarsi presso la propria residenza a Reggio Emilia, va evidenziato che il contratto individuale di incarico stipulato dal convenuto con la Regione Umbria prevedeva espressamente, all'art. 4, secondo comma, che il compenso riconosciuto a titolo di retribuzione era da ritenersi comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza e di dimora alla sede dell'Agenzia.
4. La difesa sostiene che l'autovettura sarebbe stata comunque utilizzata per la partecipazione ad eventi istituzionali, quindi per finalità rientranti nei compiti d'ufficio, come proverebbero le ulteriori spese per la partecipazione a tali eventi (biglietti di treno, ricevute di trattorie, bar, taxi) tutte riconosciute da Arpa Umbria perché pagate dal convenuto con carta di credito della stessa Arpa, senza alcuna contestazione da parte della direzione amministrativa.
La difesa a tal fine ha allegato documentazione comprovante la partecipazione, da parte del convenuto, a detti eventi. Trattasi di partecipazioni a convegni, conferenze, trasmissioni televisive ed altre riunioni non ufficiali. Per partecipare a tali impegni, sostiene la difesa, il convenuto avrebbe lasciato l'auto in sosta presso la propria residenza, a Reggio Emilia, utilizzando poi il trasporto pubblico.
5. Ad avviso del collegio, le minuziose allegazioni di parte convenuta non fanno altro che dimostrare la non riconducibilità di tali impegni allo svolgimento di attività inerenti alla funzione di direttore generale dell'Arpa Umbria.
Al direttore generale, infatti, competono principalmente, in base al regolamento di organizzazione dell'Arpa, compiti di definizione dell'assetto organizzativo e conseguente nomina dei responsabili delle strutture dirigenziali, nonché di assicurare la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti e promuovere l'innovazione tecnico-scientifica, la razionalizzazione dei processi organizzativi ed un costante miglioramento qualitativo delle strutture dell'Arpa. Non sembra potersi ragionevolmente sostenere che la continua partecipazione a convegni, conferenze, trasmissioni televisive e riunioni non ufficiali sia funzionale al diligente espletamento di tali delicate funzioni.
Vero è che tra le funzioni direttoriali rientrano anche la cura dei rapporti con le pubbliche istituzioni e con i soggetti portatori di interessi collettivi, nonché di promuovere presso l'opinione pubblica l'immagine e l'identità dell'Arpa.
Tuttavia, la pressoché costante presenza a tali eventi non appare essere direttamente collegabile ad alcuno di questi obiettivi. Trattasi infatti di incontri non ufficiali ove sono stati discussi disparati argomenti, solo marginalmente riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Arpa (si va infatti dal "contrasto alla criminalità organizzata in campo ambientale" alla "bonifica dei siti di discarica abusivi in procedura d'infrazione" passando per "il Lago Trasimeno e i suoi pescatori: 90 anni di cooperazione" et cetera).
Né vale certamente a provare la non estraneità ai compiti istituzionali l'avvenuto pagamento da parte di Arpa Umbria delle ulteriori spese per la partecipazione a tali eventi.
6. In ogni modo, se, come sostiene la difesa, per partecipare a tali eventi il convenuto avrebbe lasciato l'auto in sosta presso la propria residenza, a Reggio Emilia, utilizzando poi il trasporto pubblico, questi spostamenti non risulterebbero giustificativi dei 6.277 chilometri percorsi nei due periodi in contestazione.
7. Per quanto sopra argomentato, risulta provata la condotta dolosa del convenuto, concretizzatasi nell'aver fruito dell'autovettura di servizio, in maniera sostanzialmente continuativa, per i periodi che rispettivamente vanno dal 21 settembre 2018 al 1° ottobre 2018 e dal 18 ottobre 2018 al 24 dicembre 2018, per scopi estranei alle finalità istituzionali, quindi in violazione del già richiamato regolamento del parco automezzi di Arpa Umbria.
8. Per quanto attiene all'entità del danno, il collegio ritiene corretta la quantificazione operata dalla Procura, che ai 313,90 euro per pedaggi autostradali somma l'importo di 4.502,32 euro a titolo di costo di esercizio dell'autovettura, quest'ultimo determinato prendendo a parametro di riferimento le disposizioni di cui all'art. 33 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella l. 22 marzo 1995, n. 85, ed eseguendo quindi il calcolo del costo complessivo di esercizio dell'autovettura Fiat Bravo alimentata a gasolio con 20 CFV, con percorrenza media annua di 10.000 km.
9. In conclusione, il collegio considera di dover accogliere la domanda risarcitoria e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento di euro 4.816,22, oltre ad interessi legali, in favore di Arpa Umbria.
10. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
11. Quanto alla richiesta, formulata dalla difesa, di rendere anonime le generalità e i dati relativi al convenuto, il collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta.
11.1. In proposito, occorre evidenziare che, in materia di provvedimenti giurisdizionali, l'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali») definisce i casi in cui è garantito il diritto all'anonimato dei soggetti interessati alle pronunce.
Tale art. 52, dopo aver fatto salvo il principio generale in virtù del quale i provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado devono contenere l'indicazione del nome delle parti, dei loro difensori e del giudice (essendo la generale conoscibilità delle decisioni nel loro contenuto integrale, al pari della pubblicità delle udienze, strumento di democrazia finalizzato a consentire il controllo della società civile sull'imparzialità nell'esercizio della funzione giurisdizionale, amministrata in nome del popolo), enuncia i casi di anonimato obbligatorio, vale a dire: divulgazione dei dati della persona offesa ex art. 734-bis c.p. nonché diffusione, anche a mezzo di pubblicazioni scientifiche, dei dati da cui può desumersi, anche indirettamente, l'identità di minori o delle parti di procedimenti inerenti rapporti di famiglia e stato delle persone.
Fuori di questi casi, la norma in esame affida alla decisione del giudice (su istanza di parte o d'ufficio) l'apposizione sull'originale della pronuncia di una annotazione volta a precludere, in caso di diffusione della pronuncia stessa, l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi dell'interessato, laddove sussistano «motivi legittimi».
Secondo la giurisprudenza, è onere dell'interessato indicare e provare la ricorrenza di motivi legittimi in grado di giustificare la deroga alla regola generale dell'ostensione in forma integrale del contenuto della sentenza o del provvedimento (cfr. Cass., Sez. trib., ord. 7 agosto 2020, n. 16807, e sent. 29 marzo 2019, n. 8829).
Nel caso in esame, la difesa si è limitata a chiedere di rendere anonime le generalità e i dati relativi al convenuto "a tutela della professionalità e del servizio reso".
Ritiene pertanto il collegio che tali causali non siano sufficienti ad individuare motivi legittimi, tali da derogare alla richiamata regola generale di conoscibilità delle decisioni nel loro contenuto integrale, ritenendo prevalente, nella fattispecie, l'interesse pubblico alla suddetta conoscibilità.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, condanna Walter G. al pagamento di euro 4.816,22, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo, in favore dell'Agenzia regionale protezione ambientale Umbria.
Le spese legali a carico del convenuto sono liquidate in euro 253,10 (diconsi euro duecentocinquantatre/10).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.