Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Reggio Calabria
Sentenza 9 agosto 2022, n. 589
Presidente: Criscenti - Estensore: Romeo
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 1° marzo 2022 e depositato il successivo 4 marzo 2022, la società 3 M.C. s.p.a. ha agito in ottemperanza per l'esecuzione della sentenza di questo T.A.R. indicata in epigrafe, resa a definizione del giudizio in materia di accesso iscritto al R.G. n. 72/2021, con la quale veniva ordinato all'A.S.P. di Reggio Calabria di rilasciare in suo favore copia autentica dei documenti richiesti con istanza del 15-23 dicembre 2020 entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza medesima.
1.1. Non avendo l'A.S.P. di Reggio Calabria dato spontanea esecuzione alla sentenza, notificatale il 29 ottobre 2021 e non impugnata, la società ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinarle di prestarvi ottemperanza attraverso l'adozione degli atti necessari per la sua corretta ed integrale esecuzione, disponendo il rilascio di copia dei documenti richiesti nel termine ritenuto di giustizia, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e condanna dell'Azienda medesima al pagamento, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo successivo.
2. L'azienda sanitaria di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita.
3. Con memoria depositata il 28 giugno 2022 parte ricorrente ha dato atto che successivamente alla notifica del ricorso, in data 1° aprile 2022, l'Azienda intimata trasmetteva un corposo plico contenente documentazione, che si rivelava, tuttavia, al relativo esame in gran parte diversa da quella richiesta con la sopra citata istanza ostensiva. Segnalava di aver perciò ulteriormente sollecitato con nota del 19 maggio 2022 la trasmissione della documentazione di interesse, specificando i documenti mancanti, senza ottenere però alcun riscontro. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 15 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
5.1. Rammenta il Collegio come, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. b), e 114, comma 1, c.p.a., l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze esecutive del giudice amministrativo possa essere proposta anche senza previa diffida.
Tanto premesso, rileva il Collegio che l'Amministrazione intimata, nonostante la rituale notifica della sentenza in data 29 ottobre 2021 (v. all. 1 della produzione del 7 marzo 2022), non abbia esattamente ottemperato, limitandosi - solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio - ad una parziale esibizione dei documenti richiesti con l'istanza ostensiva del 23 dicembre 2020, che venivano peraltro trasmessi unitamente a documentazione diversa da quella richiesta ed a fronte del versamento, da parte della ricorrente, dell'importo di euro 811,50 a titolo di diritti di copia.
6. L'Amministrazione dovrà, quindi, dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione, provvedendo alla consegna alla società ricorrente della documentazione richiesta, così come prescritto nella sentenza n. 473/2021 e ulteriormente specificato dalla società ricorrente con la sopra menzionata nota del 19 maggio 2022.
6.1. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'Ufficio cui egli è preposto, affinché - previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa - si insedi e provveda, entro l'ulteriore termine di giorni trenta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al giudicato in epigrafe, con spese a carico della resistente Amministrazione.
6.2. L'eventuale richiesta di proroga del detto termine di giorni trenta per l'adempimento delle funzioni commissariali - al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale - verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d'ora, delega l'adozione delle conseguenziali statuizioni.
6.3. Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nei confronti dell'A.S.P. di Reggio Calabria.
8. Il Collegio ritiene, infine, che non sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della penalità di mora, tenuto conto della parziale esecuzione della sentenza e delle peculiari condizioni del debitore pubblico, anche in considerazione del maggiore impatto della condizione emergenziale connessa alla pandemia da COVID-19 proprio sugli enti del servizio sanitario nazionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sul ricorso come in epigrafe proposto, così dispone:
- ordina all'A.S.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, di prestare ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R. n. 473/2021 entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;
- nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, quale Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'Ufficio cui è preposto, affinché entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data indicata in motivazione, si insedi e provveda a dare completa ed esatta esecuzione al giudicato in epigrafe;
- condanna l'Azienda sanitaria intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge, e rimborso del contributo unificato ove versato;
- delega al magistrato relatore la decisione circa eventuali richieste di proroga dei termini come sopra concessi;
- manda alla segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente ed all'Azienda sanitaria intimata, ancorché non costituita, nonché al Prefetto di Reggio Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.