Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I
Sentenza 4 agosto 2022, n. 11036

Presidente: Arzillo - Estensore: Viggiano

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente, rappresentando di aver partecipato ad una procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale presso la Corte dei conti, indetto tramite interpello dal relativo Segretariato generale, impugnava la determinazione di conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche al controinteressato.

2. Si costituiva in resistenza l'amministrazione, eccependo il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia spettante al giudice ordinario.

3. Alla camera di consiglio del 2 agosto 2022, il Collegio, evidenziata la questione pregiudiziale di giurisdizione alle parti presenti, si riservava di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all'art. 60 c.p.a.

4. Ovviamente la questione relativa alla giurisdizione, il cui eventuale difetto precluderebbe l'esame del merito del ricorso, deve essere affrontata in via preliminare.

5. Nello specifico, deve osservarsi come l'eccezione sia fondata, sicché il suo accoglimento determina l'impossibilità di scrutinare gli altri motivi di ricorso.

5.1. Difatti, la procedura seguita dall'amministrazione non rientra nel novero dei concorsi, in relazione ai quali - in forza dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Invero, sul punto è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che riconosce la cognizione del giudice ordinario sugli incarichi dirigenziali conferiti a seguito di interpello (v. C.G.A., 16 marzo 2020, n. 171), atteso che in simili ipotesi non si procede ad «una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità [bensì] ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale» (cfr. C.d.S., Sez. V, 3 maggio 2019).

5.2. Né può accogliersi l'argomentazione spesa dalla difesa della ricorrente circa la riconducibilità degli atti impugnati ai c.d. atti di macro-organizzazione (per i quali sussiste pacificamente la giurisdizione del giudice amministrativo): invero, come correttamente osservato dall'avvocatura erariale, al giudice ordinario non è preclusa la cognizione sugli «atti amministrativi presupposti», i quali - in caso di accertata illegittimità - verrebbero disapplicati ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (cfr. Cass., Sez. un., ord. 15 gennaio 2021, n. 618).

6. Alla luce di quanto esposto, dunque, il Collegio deve dichiarare - ai sensi dell'art. 11 c.p.a. - il proprio difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario.

7. Le spese, attesa la natura in rito del pronunciamento, vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.