Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Parma
Sentenza 15 giugno 2022, n. 166

Presidente ed Estensore: Panzironi

Con ricorso ritualmente notificato l'istante chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe con cui l'amministrazione ha disposto il diniego della concessione del titolo abilitativo alla guida per carenza dei requisiti morali.

Il ricorrente lamenta la sua illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Con ordinanza istruttoria 126/2022, il Tribunale ha richiesto chiarimenti sulla causa.

L'amministrazione resistente si è costituita eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e nel merito l'infondatezza del gravame.

All'odierna udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Invero, nel caso in esame, il diniego del titolo abilitativo alla guida in discussione è stato pronunciato ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per il quale:

"Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma".

Pertanto, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto il provvedimento si configura come atto dovuto, senza che alcuna discrezionalità possa essere esercitata dall'amministrazione.

Nel caso di specie l'istante non poteva partecipare all'esame da lui prenotato, stante l'accertamento dei reati così come descritti nel rapporto della prefettura.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, presso il quale deve essere riassunto nei termini di legge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.