Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 5 maggio 2022, n. 20745
Presidente: Di Nicola - Estensore: Liberati
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 gennaio 2022 il Tribunale di Prato, provvedendo a seguito dell'annullamento con rinvio del decreto del 18 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte con la sentenza n. 46176 del 2021, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del Pubblico ministero di conversione del sequestro probatorio di 61 macchine da cucire industriali (disposto nei confronti di L.J. in relazione al delitto di cui all'art. 603-bis c.p. per il quale è indagato) in sequestro preventivo a fini di confisca.
Il Tribunale ha premesso che con decreto del 18 dicembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Prato aveva respinto l'opposizione proposta da L.J. avverso il rigetto della sua richiesta di dissequestro e restituzione di 61 macchine da cucire, di cui era originariamente stato disposto il sequestro probatorio, convertendo contestualmente tale vincolo in sequestro preventivo, strumentale alla confisca dei macchinari ai sensi dell'art. 603-bis.2 c.p. Tale provvedimento è stato annullato dalla Quarta Sezione di questa Corte con la sentenza n. 46176 del 2021, con la quale è stato anche disposto un nuovo esame, limitatamente al sequestro preventivo, da parte del Tribunale di Prato, in funzione di giudice del riesame.
Il Tribunale, pronunciandosi a seguito di tale annullamento con rinvio, ha dichiarato di condividere quanto rilevato nella sentenza di annullamento con rinvio a proposito della assoluta mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 603-bis c.p. (in quanto fondata esclusivamente sulla iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati per tale reato), ma ha ritenuto di non dover provvedere sulla opposizione del ricorrente, sulla base del rilievo che in relazione al rigetto di detta opposizione non era conseguita alcuna impugnazione innanzi al Tribunale del riesame e che il provvedimento di rigetto della opposizione era stato annullato dalla Corte di cassazione, con la conseguente preclusione per il giudice del riesame ad adottare un nuovo provvedimento sulla opposizione al diniego del dissequestro, che avrebbe potuto, ad avviso del Tribunale, essere adottato solamente dal Giudice per le indagini preliminari, al quale ha pertanto restituito gli atti.
2. Anche avverso tale ordinanza l'indagato L.J. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e l'errata applicazione degli artt. 324, 325, 569, comma 4, e 627 c.p.p., per essersi il Tribunale di Prato posto in contrasto con quanto stabilito nella sentenza di annullamento con rinvio, oltre che con quanto previsto dalle disposizioni di legge processuale denunciate, essendo pacifico che in caso di accoglimento del ricorso per saltum avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari il giudice del rinvio va individuato nel Tribunale indicato dall'art. 324, comma 4, c.p.p., che ben avrebbe potuto annullare, confermare o revocare tale decreto.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la carenza di interesse del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova premettere, per la miglior comprensione dello svolgimento della vicenda processuale e per poter correttamente valutare la correttezza della decisione impugnata, che, a seguito del rigetto da parte del Pubblico ministero della richiesta del ricorrente di dissequestro e restituzione di 61 macchine da cucire, sottoposte a sequestro probatorio in relazione al reato di cui all'art. 603-bis c.p., il ricorrente medesimo aveva proposto opposizione al Giudice per le indagini preliminari avverso il diniego del dissequestro; a seguito della proposizione di tale opposizione il Pubblico ministero, oltre a trasmettere gli atti di indagine sui quali si fondava il provvedimento di sequestro probatorio, aveva chiesto il sequestro preventivo dei medesimi beni, strumentale alla loro confisca, che avrebbe potuto essere disposta ai sensi dell'art. 603-bis.2 c.p.; il Giudice per le indagini preliminari, con decreto del 18 dicembre 2020, pur ravvisando l'insussistenza delle esigenze di prova sottese al sequestro probatorio, ha accolto la richiesta del Pubblico ministero e ha disposto il sequestro preventivo dei macchinari per confezioni che erano stati sequestrati a fini di prova, in quanto ritenuti cose servite per commettere il reato di cui all'art. 603-bis c.p., come tali oggetto di confisca obbligatoria, in quanto utilizzati dai lavoratori vittime di sfruttamento; con il medesimo provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione avanzata dal ricorrente; avverso tale provvedimento l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione; la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 46176 del 2021, ha rilevato l'inammissibilità per carenza di interesse delle censure relative al sequestro probatorio e la fondatezza di quelle relative al disposto sequestro preventivo, a causa della apparenza della relativa motivazione, tale da configurare una violazione di legge processuale.
Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato, limitatamente al disposto sequestro preventivo, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Prato in funzione di giudice del riesame "in base al principio generale affermato dall'art. 569, comma 4, c.p.p. in relazione alle impugnazioni proposte per saltum (tale dovendosi considerare anche il ricorso di che trattasi, in quanto proposto ai sensi dell'art. 325, comma 2, c.p.p.)"; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Il Tribunale di Prato, provvedendo quale giudice del rinvio a seguito di tale annullamento, ha ritenuto di non dover provvedere sulle doglianze del ricorrente in ordine al sequestro preventivo, sulla base del rilievo che, in conseguenza della opzione dell'indagato per il ricorso immediato per cassazione avverso il provvedimento che aveva disposto tale vincolo cautelare e dell'annullamento di tale provvedimento, sarebbe precluso al Tribunale del riesame di prendere in considerazione la richiesta del Pubblico ministero di emettere un tale provvedimento cautelare, non essendo ciò consentito al Tribunale ma solamente al Giudice per le indagini preliminari, non potendo applicarsi analogicamente la previsione dell'art. 569, comma 4, c.p.p. al procedimento innanzi al Tribunale del riesame.
3. Va, dunque, anzitutto ricordato che, in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, c.p.p., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (Sez. 1, n. 8555 del 23 gennaio 2013, Caso, Rv. 255307; conf. Sez. 5, n. 47086 dell'11 giugno 2013, Cala, Rv. 257703; Sez. 4, n. 14709 dell'8 marzo 2018, Sanaga, Rv. 272597; nonché Sez. 1, n. 13056 del 19 febbraio 2015, Terracciano, Rv. 263181, che ha ritenuto l'applicabilità del principio anche al procedimento di esecuzione; conf. Sez. 5, n. 11332 del 10 dicembre 2019, dep. 2020, Zungri, Rv. 278686), in quanto la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627, comma 1, c.p.p., possa essere in una qualunque sede sindacata, cosicché la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge (Sez. 6, n. 46812 del 19 novembre 2015, Brizzi, Rv. 265516).
Ne consegue che il Tribunale di Prato, una volta investito dalla Corte di cassazione quale giudice del rinvio, non poteva esimersi dal provvedere del merito, non essendo sopravvenuti fatti nuovi, ritenendosi, di fatto, incompetente, declinando una competenza che è funzionale e che non è contestabile se non, come ricordato, in presenza di fatti nuovi, nella specie non indicati.
4. Va, poi, anche ricordato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Prato, il giudizio di riesame e l'appello cautelare, anche nella materia delle misure cautelari reali, hanno, del tutto pacificamente, natura di mezzo d'impugnazione, con la conseguente applicabilità ai relativi procedimenti di tutte le disposizioni generali sulle impugnazioni, e cioè di quelle di cui agli artt. da 568 a 592 del Titolo I del Libro IX del codice di rito, in quanto compatibili.
Ciò è stato da tempo chiarito, sin dalla sentenza Galletto delle Sezioni unite (cfr. Sez. un., n. 26 del 5 luglio 1995, Galletto, Rv. 202014; nel medesimo senso si veda Sez. un., n. 22 del 20 novembre 1996, dep. 14 gennaio 1997, D'Ambrosio, Rv. 206485, relativa a procedimento di riesame concernente una misura cautelare reale), che, nell'affermare la correttezza della condanna al pagamento delle spese del procedimento nel caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame, ha chiarito che il procedimento di riesame ha natura di mezzo di impugnazione.
Nella motivazione di tale sentenza è stato evidenziato che il legislatore, inserendo il riesame - al pari dell'appello e del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari - nel Capo VI del Libro IV del codice di rito, intitolato "Delle impugnazioni", gli ha espressamente conferito la natura di mezzo d'impugnazione, ancorché la disciplina di tale rimedio presenti indubbi profili di atipicità, per quanto concerne la brevità dei termini, la semplificazione del procedimento, la non necessaria formulazione dei motivi, la deroga del principio devolutivo e infine la perdita di efficacia della misura se la pronunzia non intervenga in un termine perentorio. È stato quindi chiarito che, per quanto non espressamente regolato e nei limiti della compatibilità con gli specifici caratteri del riesame, a quest'ultimo si estendono le disposizioni generali sulle impugnazioni contenute nel Libro IX, Titolo I, del codice di rito. Ciò trova conferma nell'art. 568 che, introducendo il Titolo I, enuncia la regola -di indubbia portata generale, applicabile quindi anche ai provvedimenti cautelari - della tassatività dei mezzi di impugnazione ed assoggetta tali provvedimenti, se non altrimenti impugnabili, al rimedio generale del ricorso per cassazione.
Nel medesimo senso, e senza alcuna oscillazione, si è espressa tutta la giurisprudenza successiva, che, pacificamente, considera il riesame come un mezzo di impugnazione, con la conseguente applicabilità al relativo procedimento di tutte le disposizioni generali in materia di impugnazioni, in quanto compatibili (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4294 del 10 dicembre 2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416; Sez. 6, n. 56968 dell'11 settembre 2017, Ghezzo, Rv. 272202; Sez. 6, n. 18853 del 15 marzo 2018, Puro, Rv. 273384; Sez. 3, n. 20003 del 10 gennaio 2020, Di Maggio, Rv. 279505).
5. Alla non controvertibile qualificazione come mezzo di impugnazione del riesame e dell'appello cautelare consegue l'applicabilità, pur non condivisa dal Tribunale di Prato, della disposizione di cui all'art. 569, comma 4, c.p.p., che stabilisce che nel caso, come quello in esame, di ricorso immediato per cassazione, "fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello".
Ne consegue, sulla base di detta regola generale, che non è incompatibile con il procedimento di riesame o di appello cautelare che la parziale fondatezza del ricorso immediato proposto nei confronti del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, cioè, nel caso in esame, il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di dissequestro, ha disposto, in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, imponeva il rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cit., al giudice competente in ordine alla impugnazione avverso tale provvedimento; ciò è imposto, per ragioni di economia processuale e speditezza del procedimento, da detta disposizione, che non è incompatibile con la struttura e le caratteristiche del procedimento di riesame o di appello cautelare, posto che si versa in una situazione del tutto sovrapponibile a quell'annullamento di una sentenza di primo grado, a seguito di ricorso immediato per cassazione, per il cui giudizio di rinvio gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello.
6. Le caratteristiche del procedimento di riesame e di appello cautelare e i poteri attribuiti al giudice di tali impugnazioni non rendono affatto incompatibile lo svolgimento del giudizio di rinvio disposto da questa Corte innanzi al Tribunale del riesame con le attribuzioni di tale organo.
Non si versa, infatti, in una situazione strutturalmente differente di quella del giudizio di rinvio innanzi al giudice di secondo grado conseguente all'annullamento di una sentenza di primo grado derivante dall'accoglimento del ricorso immediato proposto avverso di essa.
Il giudice del riesame o dell'appello cautelare è, infatti, un giudice del merito che, nell'ambito della questione devolutagli, ha cognizione piena, su tutti gli aspetti di fatto, cosicché non è incompatibile, né distonico rispetto al sistema processuale, che tale giudice provveda sulla richiesta di sequestro preventivo dei macchinari già oggetto di sequestro probatorio avanzata dal Pubblico ministero, posto che al giudice del riesame non è preclusa la valutazione degli elementi indiziari, onde verificare la configurabilità del reato per cui si procede e in relazione al quale è stata chiesta l'emissione della misura cautelare, né delle ragioni che possano rendere opportuna l'imposizione della cautela in vista della confisca di detti beni, tanto che in sede di appello cautelare è consentito l'accoglimento della richiesta di emissione di una misura cautelare, personale o reale, disattesa dal primo giudice.
I rilievi del Tribunale di Prato, secondo cui il Tribunale del riesame potrebbe provvedere solo in relazione a una impugnazione, mentre nel caso di specie il decreto di sequestro preventivo è già stato annullato e in relazione a esso non è stata proposta alcuna impugnazione, con la conseguente impossibilità per il giudice del riesame di provvedere quale giudice del rinvio sulla richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico ministero, risultano dunque errati; essi, infatti, confliggono con la chiara e univoca previsione dell'art. 569, comma 4, c.p.p., di cui la Quarta Sezione non ha fatto interpretazione analogica, come si legge nell'ordinanza impugnata, bensì la corretta applicazione che discende dalla piana lettura di tale disposizione e di quella di cui all'art. 627 c.p.p.
7. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Prato che, quale giudice della impugnazione cautelare, provvederà a esaminare la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico ministero, tenendo conto di quanto stabilito al riguardo nella precedente sentenza di annullamento con rinvio della Quarta Sezione Penale di questa Corte, cioè la sentenza n. 46176 del 2021.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, quale giudice dell'impugnazione cautelare.
Depositata il 27 maggio 2022.