Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 6 giugno 2022, n. 483

Presidente: Migliozzi - Estensore: Buonauro

FATTO

Espone parte ricorrente di agire per l'annullamento degli atti con i quali il Comune di Bologna ha stabilito il proprio impedimento alla nomina a revisore dei conti dell'ente locale per il triennio 13 luglio 2021/12 luglio 2024 e disposto lo scorrimento della graduatoria di cui al verbale dell'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna del 4 maggio 2021 con subentro della prima riserva estratta Briccolani Emanuela, nominando di conseguenza i due componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Bologna per il triennio 2021-2024 nelle persone di Cremonesi Paolo e Briccolani Emanuela e dando atto che il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Bologna è da essi costituito, oltre che dal Presidente Cerverizzo Paolo individuato a seguito di delibera del Consiglio comunale DC/PRO/2021/79.

Gli atti comunali, nella prospettazione attorea, sono illegittimi perché pretendono di stabilire, a detrimento del ricorrente, un impedimento alla carica di revisore dei conti in contrasto con l'ordinamento vigente e perché, comunque, comportano conseguenze (impedimento all'assunzione dell'incarico) sproporzionate rispetto alle stesse pretese situazioni di potenziale conflitto di interesse descritte dal Comune di Bologna.

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Bologna si oppone all'accoglimento dell'avverso ricorso, che si rivela infondato per essere la propria condotta informata al rispetto della normativa di riferimento.

Rilevata ai sensi dell'art. 73, comma 3, del c.p.a. l'esistenza di un profilo di possibile difetto di giurisdizione, su richiesta di parte ricorrente di termini a difesa, la causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 25 maggio 2022.

Quivi, previo scambio di memorie e repliche, sulla discussione dei difensori, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo per le ragioni e per gli effetti che di seguito si espongono.

Va preliminarmente considerato che, per consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo del giudice del riparto, da un lato, la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo dev'essere individuata non già in base al criterio della prospettazione della domanda ma alla stregua della causa petendi o petitum sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (Corte di cassazione, Sezioni unite, 23 settembre 2013, n. 21677; 25 giugno 2010, n. 15323); dall'altra la procedura di selezione avviata da una p.a. per il conferimento di un incarico non ha carattere concorsuale, ove si articoli secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore ma la scelta di un professionista nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei, con la conseguenza che tutte le relative controversie attinenti a tale procedura ovvero al provvedimento finale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa un'attività vincolata di carattere meramente ricognitivo, concernente la verifica dell'esperienza e dei titoli professionali dei candidati fissati a monte dal legislatore, rispetto alla quale sussistono posizioni di diritto soggettivo (in termini e da ultimo, T.A.R. Catanzaro, sent. 873/2022 del 20 maggio 2022).

Nel caso di specie, venendo in rilievo, per un verso, una procedura di nomina di stampo meramente automatico e senza alcuna valutazione di profili comparativo-abilitativi; e, per altro verso, emergendo profili di status in ragione di condizioni soggettive di rilevanza per la nomina de qua, emerge con evidenza l'assenza di profili autoritativi con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria sulla relativa controversia.

In definitiva la causa in esame rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario e il ricorso può essere deciso con declaratoria di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., salva l'eventuale riproposizione dell'azione innanzi al giudice ordinario entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, giusta l'art. 11, comma 2, c.p.a.

Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.