Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 10 maggio 2022, n. 3671

Presidente: Giovagnoli - Estensore: De Berardinis

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (d'ora in poi: R.F.I.) ha proposto appello nei confronti della sentenza del T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 690/2017 del 22 marzo 2017, chiedendone la riforma.

1.1. La sentenza appellata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. (in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche) sul ricorso proposto da R.F.I. contro le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia n. 883 del 31 ottobre 2013 e n. 2591 del 31 ottobre 2014 (quest'ultima gravata con motivi aggiunti), nella parte in cui assoggettano le occupazioni e gli attraversamenti del demanio idrico con opere ferroviarie da parte di R.F.I. al canone di polizia idraulica.

1.2. Il giudice di prime cure ha poi dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione del regolamento di polizia idraulica sul reticolo idrico minore approvato dal Comune di Lecco con deliberazione consiliare n. 34 del 15 giugno 2009, vista la non interferenza con la fattispecie in esame della disciplina ivi dettata e tenuto conto che la società ricorrente non ha sviluppato specifiche censure contro di esso.

1.3. Da ultimo, il T.A.R. ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione delle note della Regione Lombardia e del Comune di Lecco che hanno richiamato le suindicate previsioni regionali e comunali, trattandosi di atti privi di natura provvedimentale, che si limitano a fornire delle informazioni alla ricorrente e, dunque, non sono lesivi.

2. In estrema sintesi, nel gravame R.F.I. ha lamentato:

- che sarebbe erronea la declinatoria di giurisdizione emessa dal T.A.R.;

- che contro il regolamento del Comune di Lecco sarebbe stata dedotta doglianza di invalidità derivata da quella delle deliberazioni della Giunta regionale (a cui si sarebbe uniformato);

- che le note della Regione e del Comune impugnate sarebbero atti lesivi, recando essi la richiesta di pagamento del canone.

2.1. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, resistendo all'appello di controparte.

2.2. Il Comune di Lecco, pur evocato, non si è costituito in giudizio.

3. In prossimità dell'udienza di merito la Regione Lombardia ha depositato memoria, con la relativa documentazione, evidenziando che dopo la proposizione dell'appello sono giunti a decisione alcuni contenziosi innanzi al G.O. sul canone per cui è causa, che hanno visto prevalere la tesi dell'esenzione dal canone stesso delle opere ferroviarie: in particolare, in favore di R.F.I. si è espressa la sentenza della Corte di appello di Milano n. 957 del 7 marzo 2017 (passata in giudicato), mentre sulla stessa materia, ma in favore di Ferrovie Nord, si è espressa la Cassazione civile con ordinanza della Sez. I, n. 16083 del 18 giugno 2018. Per effetto di tali pronunce la Regione, da un lato ha restituito a R.F.I. i canoni riscossi, dall'altro ha provveduto a modificare la disciplina contenuta nelle deliberazioni di Giunta impugnate, nel senso della riferita esenzione. Sulla base di tali sopravvenienze, la Regione ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ragione della complessità della questione.

3.1. R.F.I., dal canto suo, ha depositato memoria con cui ha aderito alle conclusioni della Regione Lombardia, ritenendo che il riconoscimento da parte di quest'ultima dell'esenzione dal canone per gli attraversamenti con opere ferroviarie di aree facenti parte del demanio idrico avesse pienamente soddisfatto le sue pretese, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere (previo annullamento senza rinvio della sentenza appellata). La società non si è opposta alla richiesta di compensazione delle spese formulata dalla difesa regionale.

3.2. Le parti costituite hanno presentato, altresì, istanza di passaggio della causa in decisione sulla base dei soli scritti difensivi.

3.3. All'udienza pubblica del 19 aprile 2022, dato atto che nessuno è comparso per le parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

4. Le allegazioni e produzioni da ultimo effettuate dalla Regione Lombardia e dalla società appellante inducono il Collegio a ritenere che nella fattispecie in esame si sia determinata la cessazione della materia del contendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5, c.p.a., risultando la pretesa di R.F.I. pienamente soddisfatta per effetto delle sopravvenienze poc'anzi riferite.

4.1. Va premesso, sul punto, che il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo secondo cui il verificarsi di un evento determinativo della cessazione della materia del contendere risulta di impedimento anche alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. un., 11 dicembre 2003, n. 18956; 9 luglio 1997, n. 6226). Depongono in questo senso nella fattispecie in esame, che si caratterizza per essere pacifica ed incontestata tra le parti la cessazione della materia del contendere, i principi di ragionevolezza e di economia processuale: ad opinare diversamente, infatti, si verificherebbe che, in caso di declinatoria di giurisdizione, verrebbe tenuta in vita una lite ormai esaurita e si impegnerebbe la risorsa giustizia, notoriamente scarsa, per una pronuncia in altro plesso giurisdizionale della cessata materia del contendere.

4.2. Va altresì ricordato che la decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa fatta valere e dalla piena soddisfazione, eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla P.A. (C.d.S., Sez. III, 31 gennaio 2022, n. 656; Sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343): tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l'accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall'interessato (C.d.S., Sez. III, n. 656/2022, cit.; 24 dicembre 2021, n. 8590).

4.3. Orbene, nel caso di specie in pendenza del giudizio d'appello la Regione Lombardia ha mutato il proprio orientamento in senso conforme all'esenzione richiesta da R.F.I. per gli attraversamenti e le occupazioni di aree del demanio idrico da parte di opere ferroviarie, tanto da restituire alla società i canoni da essa versati. Per conseguenza, sono venute meno sia le richieste di pagamento formulate dalla Regione stessa, sia gli atti degli altri enti (nel caso de quo: il Comune di Lecco) che si fossero uniformati al precedente indirizzo regionale contrario alla suddetta esenzione (tramite il richiamo alla deliberazione n. 883/2013, oggetto di impugnativa).

5. Da quanto detto emerge perciò che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, alla luce di tale sopravvenuta circostanza, comprovata dall'inequivocabile comportamento della Regione, che ha riconosciuto essa stessa la fondatezza delle pretese di R.F.I. (C.d.S., Sez. II, 21 marzo 2022, n. 2011; Sez. III, n. 656/2022, cit.; Sez. V, 29 novembre 2021, n. 7944).

6. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti della causa delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.