Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Toscana
Sentenza 19 aprile 2022, n. 86
Presidente: Bax - Estensore: di Pietro
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la ditta individuale Hotel Villa Anna di T. Francesco, in persona del legale rappresentante sig. T. Francesco, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di Montecatini Terme, nella misura complessiva di euro 3.091,39, ovvero per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.
A sostegno della domanda, ha dedotto che il gestore della struttura ricettiva "Hotel Villa Anna", sita a Montecatini Terme in viale Carlo Rosselli n. 33, identificato nella ditta individuale del T., avrebbe omesso di versare al Comune le somme incamerate a titolo di imposta di soggiorno, per l'intero anno 2019.
La contestazione erariale nasce da una nota del Comune di Montecatini Terme (n. 30546/21), che segnalava l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno da parte di numerosi albergatori, tra i quali il gestore della struttura de qua.
Dalla successiva attività istruttoria, sarebbe emerso che, anche per l'intero anno 2019, la convenuta, pur avendo effettuato le dichiarazioni mensili degli alloggiati, di fatto non aveva provveduto a riversare al Comune le somme incamerate a titolo di imposta di soggiorno, in violazione dell'apposito Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 79 del 9 novembre 2011.
L'omesso versamento riguarderebbe anche diverse altre annualità d'imposta (2017 e 2018), per le quali si è proceduto separatamente.
A seguito dell'invito a dedurre, la convenuta non aveva presentato deduzioni scritte, né chiesto di essere sentita.
A parere del Pubblico Ministero, la condotta integrerebbe gli estremi dell'illecito erariale.
Infatti, qualora sia istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno, il gestore di una struttura ricettiva assumerebbe la qualifica di agente contabile (Sez. riun., sent. n. 22/2006/QM); sarebbe tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione e, in caso di danno erariale, sarebbe soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass., Sez. un., sent. n. 19654/2018). L'elemento psicologico consisterebbe nella consapevolezza, da parte del soggetto-gestore, di dover riscuotere la tassa di soggiorno e di doverla riversare al Comune e, nonostante ciò, nel non ottemperarvi.
Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna della convenuta al pagamento in favore del Comune di Montecatini Terme della somma di euro 3.091,39, oltre accessori e con vittoria di spese.
Con decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale del 10 novembre 2021, si è fatto ricorso al procedimento per ingiunzione di cui all'art. 131 del c.g.c., con la conseguente rideterminazione del danno in complessivi euro 2.500,00, ivi compresi gli interessi legali e le spese di giudizio.
Il PM ha espresso parere favorevole, ma il decreto non è stato espressamente accettato dalla parte ingiunta.
La convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
All'udienza di discussione, il PM ha insistito per l'accoglimento della domanda, previa declaratoria di contumacia.
DIRITTO
In via preliminare, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c., dev'essere dichiarata la contumacia della convenuta, che non si è costituita in giudizio benché ritualmente citata a mezzo PEC del 15 novembre 2021.
Nel merito, la domanda è fondata.
L'oggetto del processo è il danno erariale di euro 3.091,39, cagionato al Comune di Montecatini Terme dalla ditta individuale gestita dal T., a seguito del mancato riversamento delle somme introitate nel 2019 a titolo di imposta di soggiorno.
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali" (comma 1).
"Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo" (comma 3).
Il Comune di Montecatini Terme ha proceduto a disciplinare la tassa, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 9 novembre 2011, prevedendo che i gestori riversino le somme incamerate entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre.
Come già pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza contabile e amministrativa, fino alle modifiche introdotte con il d.l. n. 34/2020, qualora sia istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno, il gestore di una struttura ricettiva assume la qualifica di agente contabile (Sez. riun., sent. n. 22/2006/QM), sicché è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione, ai sensi del comma 1 dell'art. 74 del r.d. n. 827/1924 e dell'art. 93 del d.lgs. n. 267/2000 (ex plurimis, Sez. giur. Veneto, sent. n. 121/2018; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 76/2017).
Fino al d.l. n. 146/2021, è stato anche ritenuto che il mutamento della qualifica soggettiva del gestore, da agente contabile a responsabile di imposta, introdotto dal d.l. n. 34/2020, avesse valore solo per il futuro e dunque dal 19 maggio 2020, giorno della sua entrata in vigore. Da quella data, il gestore non era più soggetto alla resa del conto giudiziale (Cass., Sez. un., sent. n. 26499/2020).
Di contro, dopo le modifiche apportate dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, appare evidente come l'obbligo della resa del conto giudiziale resti escluso anche per il periodo antecedente; non mutano, invece, i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile.
In caso di danno erariale, infatti, il gestore resta comunque soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass., Sez. un., sent. n. 13330/2010 e sent. n. 14891/2010), anche dopo l'introduzione del d.l. n. 34/2020 (così, con riferimento alla figura più generale del responsabile d'imposta, Sez. giur. Toscana, sent. n. 273/2020; con specifico riguardo al gestore delle strutture ricettive, v. ex multis Sez. giur. Toscana, sent. n. 119/2021) e, dunque, del d.l. n. 146/2021.
Egli, infatti, anche sulla scorta delle previsioni del regolamento comunale, è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione dell'imposta, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica; ne consegue che si instaura un rapporto di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate.
Pertanto, l'omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, nei termini stabiliti dal regolamento comunale, configura la sussistenza di un danno erariale, addebitabile al convenuto a titolo di dolo.
Nel caso in esame, la ditta convenuta ha ripetutamente violato gli obblighi di servizio, in quanto non ha versato l'imposta di soggiorno per l'intero anno 2019, pur avendo inoltrato i dati relativi alle presenze mensili degli alloggiati. Si tratta chiaramente di una condotta connotata da dolo c.d. contrattuale, ovverosia dalla coscienza e volontà di disattendere un obbligo di servizio, che ha determinato il mancato introito nelle casse comunali di tutte le somme dovute in quel periodo a titolo di imposta di soggiorno.
In ordine al quantum, non vi è dubbio che il danno sia pari alle somme incamerate e concretamente non riversate.
Ne consegue che la ditta convenuta è tenuta a versare la somma di euro 3.091,39, in favore del Comune di Montecatini Terme.
L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo, ovverosia dal giorno di scadenza dell'obbligo di riversamento delle somme dovute ogni quindici giorni a titolo di tassa di soggiorno, fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti della ditta individuale Hotel Villa Anna di T. Francesco, in persona del legale rappresentante sig. T. Francesco, dichiara la contumacia della convenuta; accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta ditta individuale Hotel Villa Anna di T. Francesco, in persona del legale rappresentante sig. T. Francesco, al pagamento della somma complessiva di euro 3.091,39 (tremila e novantuno/39), in favore del Comune di Montecatini Terme, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.
Pone a carico della convenuta le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi euro 112,00 (diconsi euro centododici/00).
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.