Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 2 marzo 2022, n. 15661
Presidente: Aceto - Estensore: Di Stasi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 maggio 2021, la Corte di appello di Milano - Sezione minorenni confermava la sentenza emessa in data 26 settembre 2019 dal Tribunale per i minorenni di Milano, con la quale [omissis] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - perché illecitamente deteneva sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish - e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [omissis] a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità.
Argomenta che, nel presente procedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano aveva emesso decreto di giudizio immediato e che tale atto era stato notificato all'interessato il 4 gennaio 2019, all'esercente la responsabilità genitoriale l'11 gennaio 2019 ed al difensore il 2 gennaio 2019; poiché l'ultima notifica era stata effettuata all'esercente la potestà genitoriale in data 11 gennaio 2019, il difensore depositava la richiesta di giudizio abbreviato in data 25 gennaio 2019; il Giudice per le indagini preliminari, la cui decisione era confermata dal Tribunale e dalla Corte di appello, dichiarava inammissibile l'istanza perché tardivamente proposta, ritenendo non rilevante la notifica all'esercente la responsabilità genitoriale sul minore; tale decisione era erronea perché resa in violazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 448/1988, norma che prevede espressamente che le notificazioni debbano essere fatte, a pena di inammissibilità, anche all'esercente responsabilità genitoriale sul minore.
Chiede, pertanto, che venga dichiarata la nullità dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato, assumendo i provvedimenti di legge.
3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 121 c.p.p., nella quale ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. L'art. 7 del d.P.R. n. 448/1988 dispone: "L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale" (il testo originario della norma, che menzionava l'esercente la potestà, risulta così modificato in seguito all'intervento, sull'art. 316 c.c., ad opera dell'art. 39 d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha sostituito la nozione di potestà genitoriale con quella di responsabilità genitoriale, e dell'art. 105, comma 1, del medesimo provvedimento legislativo, che dispone che la parola "potestà", ove riferita alla potestà genitoriale e le parole "potestà genitoriale", ovunque presenti nella legislazione vigente, vadano sostituite dalle parole "responsabilità genitoriale").
Secondo la legislazione penale minorile, la figura dell'esercente la responsabilità genitoriale va tenuta distinta da quella del genitore.
Al genitore, secondo la previsione dell'art. 12 del d.P.R. n. 448/1988 ("l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni e stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede") vengono affidati meri compiti di assistenza psicologica ed affettiva, in ragione del fatto che il minore, la cui personalità è ancora in fase di evoluzione, si connota quale soggetto processualmente bisognoso di interventi di supporto psico-affettivo.
All'esercente la responsabilità genitoriale (che di norma coincide con la figura del genitore del minore, ma che può essere anche distinta, nel caso di impedimento di ambedue i genitori ad esercitare la responsabilità, ovvero di decesso o irreperibilità degli stessi, nel qual caso la responsabilità parentale è esercitata dal tutore, se già nominato dal giudice tutelare, ovvero dal legale rappresentante dell'istituto che ospiti il minore oppure dall'affidatario dello stesso), invece, vengono riconosciuti compiti più specifici e pregnanti sotto il profilo processuale, quale figura astrattamente idonea a seguire il minore durante la vicenda giudiziaria che lo riguarda, al fine di coadiuvarlo nella comprensione delle attività processuali e delle relative conseguenze ed assicurargli una difesa adeguata ed una partecipazione consapevole ed informata al processo.
L'art. 7 cit. garantisce, dunque, in generale l'intervento nel processo dell'esercente la responsabilità genitoriale con la finalità di assistenza ed integrazione della capacità di difesa dell'imputato minorenne.
Ulteriori disposizioni sono, poi, previste nel d.P.R. n. 448/1988 in relazione a determinate fasi ed attività processuali che scandiscono il processo minorile ed affidano all'esercente la responsabilità genitoriale specifiche funzioni di assistenza in funzione integrativa dell'autodifesa del minore: art. 18, comma 1 (diritto alla comunicazione dell'avvenuto arresto o fermo); artt. 20, comma 1, 27, comma 2, 30, comma 2, 38, comma 1, 40, comma 2 (diritto di essere sentito all'atto di adozione di determinati provvedimenti); art. 31, commi 3 e 4 (diritto di partecipare all'udienza preliminare); art. 33 (diritto di partecipare all'udienza dibattimentale); artt. 34, comma 1, e 41, comma [1] (diritto all'impugnazione ad adiuvandum).
Dall'interpretazione sistematica di tali norme emerge in maniera chiara la posizione dell'esercente la responsabilità genitoriale nel processo penale a carico del minore, quale soggetto che svolge compiti che, pur non incidendo sulla capacità processuale dell'imputato minorenne, ne integrano in maniera concreta ed effettiva l'autodifesa.
Tale ruolo è stato così delineato dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 99/1975) che, sebbene con riferimento all'art. 304 c.p.p. abr., nel dichiararne l'illegittimità nella parte in cui non includeva l'esercente la potestà dei genitori tra i destinatari della comunicazione giudiziaria nei procedimenti penali a carico di imputati minorenni, ha affermato che l'assistenza del genitore esercente la potestà (responsabilità) parentale va intesa quale integrazione del diritto di difesa e di partecipazione effettiva alla dialettica processuale ("una forma di assistenza diversa ed ulteriore rispetto a quella prestata dal difensore che non può mai surrogare quell'assistenza piena, anche da un punto di vista morale, che in ordine allo svolgimento della propria difesa, il minore può ricevere soltanto dall'esercente la patria potestà o la tutela").
Anche questa Suprema Corte, nell'affermare che l'omessa notificazione del decreto di citazione all'esercente la responsabilità determina un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio disciplinata dagli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 c.p.p., integrando una violazione delle regole dettate al fine di assicurare l'assistenza nei confronti dell'imputato minorenne, ha sottolineato la peculiare funzione di assistenza svolta nel processo dall'esercente la responsabilità genitoriale nel processo minorile (cfr. Sez. 2, n. 6472 del 2011, non mass.).
2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che, coerentemente con la funzione attribuita all'esercente la responsabilità genitoriale nel processo minorile, ai fini della decorrenza del termine per chiedere il giudizio abbreviato, di cui all'art. 458 c.p.p., debba tenersi conto anche della notificazione del decreto di giudizio immediato effettuata all'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 448/1988.
Va osservato che, in difetto di specifiche disposizioni derogatorie previste dall'art. 25 d.P.R. n. 448/1988, devono considerarsi applicabili al processo minorile le disposizioni di cui agli artt. 438-443 c.p.p. nella loro interezza e che, quindi, la relativa richiesta deve essere formulata personalmente dal minore o per mezzo di procuratore speciale.
L'esercizio del diritto di richiedere il giudizio abbreviato da parte del minore è un atto riservato personalmente all'imputato minorenne, la cui volontà non deve essere integrata da quella dell'esercente la responsabilità genitoriale.
È, però, indubbio che il minore debba essere assistito nel momento deliberativo sia dal difensore che dall'esercente la responsabilità parentale, al fine di esercitare con piena coscienza e responsabilità il diritto di richiedere il giudizio abbreviato; lo spatium deliberandi dell'imputato minorenne, pertanto, non può prescindere, per essere effettivo e consapevole, dall'apporto integrativo dell'esercente la responsabilità.
Ai fini della tempestività della richiesta del rito abbreviato, pertanto, deve tenersi conto non solo della notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato minorenne, ma anche di quella effettuata all'esercente la responsabilità genitoriale, se avvenuta in data successiva.
Ed allora il termine di giorni quindici per la formulazione della richiesta del rito abbreviato di cui all'art. 458 c.p.p. deve decorrere dalla data dell'ultima notifica all'imputato, al suo difensore o all'esercente la responsabilità genitoriale, atteso che la scelta del rito, anche in considerazione delle peculiarità strutturali del medesimo, implica valutazioni che necessitano sia dell'apporto della difesa tecnica che dell'assistenza integrativa del diritto di autodifesa svolta dall'esercente la responsabilità genitoriale.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: in tema di processo minorile, ai fini della decorrenza del termine per chiedere il giudizio abbreviato deve tenersi conto anche della notificazione del decreto di giudizio immediato effettuata all'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 448/1988, costituendo tale notificazione garanzia di assistenza effettiva del minore anche nelle scelte processuali.
3. Nella specie, alla luce dell'enunciato principio di diritto, la mancata ammissione al rito abbreviato risulta erronea, in quanto, come evincibile dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, la richiesta di giudizio abbreviato veniva presentata personalmente dal minore con atto depositato in data 25 gennaio 2019 e, quindi, tempestivamente, considerata l'ultima notifica del decreto di giudizio immediato effettuata nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale, in data 11 gennaio 2019; il giudice di appello ha erroneamente condiviso la valutazione del primo giudice cosicché, in presenza di un'erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere all'imputato il diritto ad ottenere la riduzione della pena, ex art. 442 c.p.p.; la sentenza impugnata, pertanto, risulta viziata da errore di diritto e va annullata sul punto.
Come risulta dal testo della stessa sentenza di appello, essendo il motivo ostativo alla definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato la tardività dell'istanza e non anche la non definibilità del procedimento allo stato degli atti, al ricorrente dovrà essere applicata la riduzione di pena stabilita per il rito speciale. Poiché detta diminuzione è stabilita nella misura fissa di un terzo, la nuova determinazione della pena può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. c), c.p.p., come in dispositivo (cfr., in fattispecie analoghe, Sez. 3, n. 37837 del 6 maggio 2014, Rv. 260258-01; Sez. 1, n. 8082 dell'11 febbraio 2010, Rv. 246330; Sez. 5, n. 9002 del 16 giugno 2000, Rv. 217735-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 666,00 di multa.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
Depositata il 22 aprile 2022.