Corte di cassazione
Sezione II penale
Sentenza 31 gennaio 2022, n. 12476
Presidente: Cammino - Estensore: Di Pisa
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 14 dicembre 2011 il Tribunale di Cosenza, Sezione misura di prevenzione, applicava a Santo N. della misura di prevenzione della sorveglianza speciale perché ritenuto «persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, nn. 1, 2 e 3, l. 1423/1956 (oggi art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011».
Con ricorso ex art. 130 c.p.p. in data 1° settembre 2021 Santo N. proponeva istanza di correzione dell'errore materiale riportato nel menzionato provvedimento chiedendo sostituirsi la locuzione «persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, nn. 1, 2 e 3, l. 1423/1956 (oggi art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011» con quella corretta «persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 1, n. 3, l. 1423/1956 (oggi art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011».
Il Tribunale di Cosenza, Sezione misura di prevenzione, con provvedimento de plano in data 14 settembre 2021 rigettava la suddetta istanza rilevando che nel caso in esame non era ravvisabile alcun errore materiale atteso che dal tenore del provvedimento emergeva che la sussistenza dei presupposti della misura non erano limitati solamente al n. 3 della l. 1423/1956 in quanto lo stesso era stato indicato quale "persona dedita al commercio di droghe ed in genere di attività illecite non potendosi ritenere strictu sensu limitata la valutazione ag[l]i aspetti di pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica terminologia utilizzata in modo volutamente generico con finalità meramente semplificativa della personalità del proposto".
2. Contro detto provvedimento propone ricorso per cassazione nell'interesse di Santo N. l'Avv. Sabrina Mannarino deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione degli artt. 130, comma 2, e 127 c.p.p.
Ha lamentato che il tribunale, erroneamente, aveva proceduto de plano impedendo al difensore di intervenire in camera di consiglio per interloquire sulla questione dedotta e presentare eventuale memoria, così precludendo la possibilità di argomentare adeguatamente in ordine alla circostanza che il N. non poteva essere annoverato in tutte le categorie di pericolosità tipizzate previste dall'art. 1 l. 1423/1956 e determinando violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
3. Il P.G., con requisitoria scritta in atti, ha chiesto rigettarsi il ricorso stante l'assenza del paventato errore.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, ex art. 611 c.p.p., alla requisitoria del P.G. insistendo per l'accoglimento del ricorso e ulteriormente argomentando in ordine alla fondatezza delle censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Osserva la Corte che risulta dagli atti che il Tribunale di Cosenza ha provveduto al rigetto dell'istanza di correzione in questione de plano non considerando che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 130, comma 2, c.p.p., alla correzione degli errori materiali il giudice provvede a norma dell'art. 127 del codice di rito e, quindi, in camera di consiglio sentite le parti.
La Suprema Corte ha avuto condivisibilmente modo di rilevare che l'adozione della procedura de plano, ovvero senza fissazione della camera di consiglio e conseguente avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. (Sez. 3, n. 1460 del 3 dicembre 2008, dep. 16 gennaio 2009, Sanna, Rv. 24227001; in senso conforme vedi Sez. 1, n. 1674 del 9 gennaio 2013, dep. 14 gennaio 2013, Ioculano, Rv. 25423001).
È stato, pure, correttamente osservato che è illegittimo il provvedimento di correzione di errore materiale disposto dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, qualora il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 28085 del 4 giugno 2019, dep. 26 giugno 2019, Rv. 277247-01).
Occorre, per altro verso, osservare che il ricorrente ha anche dedotto un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato specialmente sotto il profilo della ammissibilità del procedimento ex art. 130 c.p.p. in relazione alla "specifica" pericolosità del prevenuto.
3. Va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.
Depositata il 4 aprile 2022.