Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 24 marzo 2022, n. 2163

Presidente: Barra Caracciolo - Estensore: Rovelli

FATTO

1. Il T.A.R. per il Veneto, con la sentenza qui impugnata, emessa in forma semplificata in esito all'udienza cautelare, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall'odierna appellante avverso:

- il provvedimento prot. n. 190941 del 4 novembre 2021 avente ad oggetto: "Procedura aperta con modalità telematica per l'affidamento, mediante accordo quadro con unico operatore, del servizio di lettura dei contatori dell'acqua nei comuni gestiti da Etra S.p.A. Lotto 1 Area Padovana - CIG n. 8614001280 (C1G Master) Lotto 2 Area Bassanese - CIG n. 861400669F Aggiudicazione efficace e richiesta documentazione per stipula contratto";

- il provvedimento del 16 agosto 2021 con cui la stazione appaltante ha comunicato ad Athena di essere risultata seconda miglior offerente nonché l'aggiudicazione del servizio in favore del costituendo RTI orizzontale tra Linea Verde e M.B.S. Group, condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di ammissione alla gara;

- la determinazione n. 149 dell'11 agosto 2021 con cui Etra s.p.a. ha disposto l'aggiudicazione al costituendo RTI orizzontale tra Linea Verde e M.B.S. Group;

- e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con il RTI Linea Verde/M.B.S. Group nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto o, in subordine, per equivalente pecuniario.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la ricorrente, deducendo, oltre a specifici motivi riguardanti il merito della controversia, anche la nullità della sentenza per violazione dell'art. 60 c.p.a., avendo il T.A.R. pronunciato decisione in forma semplificata in esito all'udienza cautelare del 12 gennaio 2022, omettendo il preavviso alle parti costituite in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2022, sentite le parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Merita accoglimento il motivo d'appello, con il quale è dedotta la violazione del contraddittorio nell'ambito del giudizio di primo grado, per mancato avviso, alle parti costituite, della possibilità di definire la sentenza in forma semplificata all'udienza fissata per la decisione sull'istanza cautelare.

5. Secondo consolidato orientamento (v., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 20 aprile 2018, n. 2405; Sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7201), ai fini della validità della sentenza in forma semplificata è necessario che il Collegio, oltre alla previa verifica della regolarità del contraddittorio e della completezza dell'istruttoria, abbia puntualmente informato le parti costituite - e presenti all'udienza in camera di consiglio - della possibilità di adottare un tale tipo di pronuncia.

6. In esito all'esame del verbale d'udienza del 12 gennaio 2022 rinvenibile sulla piattaforma del sistema informatico della giustizia amministrativa, deve escludersi che, nel caso qui esaminato, le regole processuali sopra enunciate abbiano trovato applicazione, in quanto nel verbale manca qualsiasi attestazione relativa all'avvenuta audizione delle parti costituite e comparse in ordine alla possibilità di una definizione della causa in forma semplificata, essendovi riportata unicamente la frase "Il Collegio si riserva di provvedere".

7. Non rilevano le formule utilizzate nella stesura della sentenza che possono essere frutto di un incolpevole errore materiale. Quel che rileva è il verbale di udienza che è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12 gennaio 2009, n. 440; C.d.S., Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162; 7 febbraio 2011, n. 815).

8. A fronte del rilevato difetto di procedura per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della ricorrente in primo grado, a norma dell'art. 105, comma 1, c.p.a., s'impone l'annullamento della gravata sentenza con rinvio al primo giudice. Vista la natura pregiudiziale di tale statuizione in rito, resta impedito l'ingresso delle questioni di merito dedotte con gli altri motivi di gravame.

9. Tenuto conto delle ragioni d'annullamento della sentenza, si ravvisano i presupposti per dichiarare le spese del grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado e rinvia la controversia al primo giudice.

Dichiara le spese del grado di giudizio interamente compensate tra le parti.