Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione III
Sentenza 1° marzo 2022, n. 246

Presidente: Bellucci - Estensore: De Grazia

FATTO E DIRITTO

1. Con istanza del 29 marzo 1986, i sigg. Guido L. e Franco L. chiedevano al Comune di Quarrata, ai sensi della l. n. 47/1985, la sanatoria di alcuni abusi realizzati su terreno di proprietà in prossimità del corso d'acqua denominato "rio Falchereto".

Nel corso della lunga istruttoria, la Provincia di Pistoia esprimeva parere favorevole alla conservazione della porzione di fabbricato ricadente nella fascia ricompresa tra m 4,00 e m 10,00 dal muro di sponda del rio Falchereto ed autorizzava, previa adozione delle opportune misure di sicurezza idraulica in corso d'opera, la demolizione della restante porzione, ricadente entro m 4,00 dal corso d'acqua.

2. Con provvedimento del 15 settembre 2015, notificato il 29 ottobre 2015, il Comune di Quarrata, visto l'art. 96, lett. f), del r.d. n. 523/1904 e preso atto che le opere ricadevano all'interno della fascia sottoposta a vincolo di sicurezza idraulica, assoluto ed inderogabile ai sensi del citato regio decreto, e che quindi esse non risultavano suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 33, lett. b), della l. n. 47/1985, rigettava la domanda di condono edilizio relativamente a tutte le opere insistenti nella fascia di 10 metri dal piede dell'argine del rio Falchereto.

3. Con ricorso notificato il 23-28 dicembre 2015 e depositato il 5 gennaio 2016, i sigg. Franco L., Tamara L. e Ada D., questi ultimi succeduti al sig. Guido L., hanno impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento sopra indicato e ne hanno chiesto l'annullamento, ritenendolo illegittimo per violazione degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985, dell'art. 96 del r.d. n. 523/1904, della l.r. n. 21/2012, del regolamento del demanio idrico della Provincia di Pistoia approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 364/2004 e del regolamento comunale ai sensi dell'art. 96 del r.d. n. 523/1904 e, inoltre, per incompetenza ed eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione e sproporzionalità.

4. Il Comune di Quarrata si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, prima di prendere posizione sul merito delle contestazioni mosse dai ricorrenti, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che lo stesso avrebbe dovuto essere proposto dinnanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria di replica.

6. All'udienza pubblica del 25 febbraio 2022, svolta mediante collegamento in videoconferenza da remoto secondo le disposizioni citate in epigrafe, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Occorre scrutinare innanzitutto l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Ai sensi dell'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche «a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti [definitivi] presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti [definitivi] adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F».

Secondo i principi affermati da un consolidato orientamento giurisprudenziale, «le controversie sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, spettano alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime di sfruttamento dell'acqua pubblica e del demanio idrico e adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio (Cass. civ., Sez. un., 5 febbraio 2020, n. 2710)» (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 6 maggio 2020, n. 337, e i precedenti ivi richiamati).

La cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche investe, quindi, i provvedimenti che incidono in maniera immediata e diretta sul regime delle acque.

Nel caso di specie, non possono sussistere dubbi che si sia in presenza di un provvedimento incidente in maniera immediata e diretta, e non meramente occasionale, sul regime delle acque, essendo il diniego di condono opposto dal Comune di Quarrata motivato proprio in relazione alla localizzazione delle opere in questione all'interno della fascia sottoposta a vincolo di sicurezza idraulica ai sensi dell'art. 96, lett. f), del r.d. n. 523/1904 (cfr. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 marzo 2019, n. 481; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5 aprile 2013, n. 427).

8. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la potestas iudicandi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinnanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

9. Le spese possono essere compensate, in considerazione della fuorviante indicazione del giudice munito della giurisdizione contenuta nella clausola di ricorribilità posta in calce al provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e rimette le parti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.