Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina
Sentenza 25 febbraio 2022, n. 180

Presidente: Vinciguerra - Estensore: Correale

Rilevato che:

- con ricorso a questo Tribunale, la T.S. chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in epigrafe concernente l'"interdittiva antimafia" che la riguardava, adottata dalla Prefettura di Latina;

- la ricorrente lamentava varie figure sintomatiche di eccesso di potere, in quanto vi erano univoci elementi documentali, già vagliati favorevolmente dal Tribunale del Riesame di Roma, ignorati dal Prefetto di Latina, tanto da radicare una decisiva carenza d'istruttoria da parte dell'Autorità prefettizia;

- alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022, previ avvisi ex art. 60 e ex art. 73, comma 3, c.p.a., la causa era trattenuta in decisione.

Considerato che:

- il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per decidere la causa con sentenza in forma semplificata, in presenza di un evidente profilo di inammissibilità del ricorso;

- l'atto introduttivo, come evidenziato con avviso al difensore presente ex art. 73, comma 3, c.p.a., risulta notificato solo alla Prefettura presso la sede "reale" della medesima e non presso quella dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio;

- come è noto, l'art. 11, comma 1, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - nel testo modificato dall'art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260 - stabilisce che "Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa";

- il comma terzo dello stesso articolo prevede che le notificazioni di cui sopra devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità, da pronunciarsi anche d'ufficio;

- tale richiamata normativa risulta applicabile anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato ed ai Tribunali Amministrativi, stante il disposto dell'art. 10, comma terzo, della l. 3 aprile 1979, n. 103, di talché la giurisprudenza è consolidata nel ritenere l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell'Amministrazione statale che non sia stato ad essa notificato presso l'Avvocatura dello Stato, salvi gli effetti di sanatoria determinati dall'eventuale costituzione in giudizio dell'Amministrazione stessa, ai sensi della sentenza della Corte cost. n. 97/1967 (cfr. C.d.S., Sez. IV, 23 gennaio 2003, n. 257, e 17 luglio 1996, n. 862; da ultimo, v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 3 gennaio 2022, n. 16, e T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 24 giugno 2020);

- nel caso in esame, il ricorso, ancorché sia stata intimata una Amministrazione dello Stato sottoposta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato (ai sensi dell'art. 1 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300), non è stato indirizzato per la notifica presso l'Avvocatura competente, né si è verificata la sanatoria per spontanea costituzione della stessa Amministrazione intimata o la parte ha osservato alcunché sul punto;

- pertanto, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio conseguente a inesistenza della notifica all'Amministrazione intimata, ovvero, in ogni caso, per nullità della stessa;

- nulla va disposto quanto alle spese di giudizio, stante la mancata costituzione della parte pubblica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo della parte ricorrente.