Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 27 gennaio 2022, n. 2533

Presidente: Cristiano - Estensore: Ceniccola

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 25 gennaio 2016, il Tribunale di Napoli respingeva l'opposizione al passivo proposta da Equitalia Sud s.p.a., il cui credito non era stato ammesso dal giudice delegato in quanto mancava la prova della notifica di alcune cartelle esattoriali poste a fondamento della pretesa.

Il Tribunale osservava che la possibilità per il contribuente di contestare il tributo nelle sedi giudiziarie competenti presuppone necessariamente che la cartella sia stata notificata, in quanto, diversamente, il contribuente prima ed il curatore poi risulterebbero privati della facoltà di impugnarla, con evidente pregiudizio del diritto di difesa; ogni contestazione nel merito del credito tributario, infatti, non sarebbe possibile né innanzi al giudice delegato né innanzi al tribunale in sede di opposizione, attesa la giurisdizione esclusiva della commissione tributaria.

Avverso tale decreto Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste la curatela mediante controricorso illustrato da successiva memoria. Il ricorso perviene alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 9335/2017 pronunciata dalla Sesta Sezione civile. Il PG ha depositato, in data 26 ottobre 2021, requisitoria scritta, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, Equitalia Sud s.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 93 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 33 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 87 e 88 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 17 e 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, evidenziando la piena sufficienza dell'estratto del ruolo ai fini dell'ammissione al passivo, senza che sia in alcun modo necessaria la notifica della cartella esattoriale.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. L'orientamento di questa Corte è oramai consolidato nel senso che la società concessionaria possa domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, sicché l'insinuazione può avvenire sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere.

Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria, ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all'originale.

1.3. È stato, infatti, a più riprese chiarito che il titolo in base al quale il concessionario è legittimato all'insinuazione è costituito esclusivamente dal ruolo, al quale l'art. 49, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 attribuisce efficacia di titolo esecutivo, mentre nessun accenno viene fatto dalla legge alla necessità che l'insinuazione debba essere preceduta dalla notifica della cartella di pagamento, e tanto meno che quest'ultima sia divenuta definitiva.

1.4. Neppure potrebbe obiettarsi, come al contrario sostiene il decreto impugnato, che la notificazione della cartella sia necessaria per consentire al curatore di proporre ricorso contro il ruolo, in esito all'ammissione con riserva imposta dall'art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973, posto che l'organo fallimentare viene compiutamente edotto della pretesa erariale attraverso la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda, e può proporre l'impugnazione dinanzi al giudice tributario, come consentito dall'art. 19, lett. d), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prescindendo dalla cartella, in considerazione della specificità della procedura fallimentare e della conseguente inutilità di atti volti a rendere possibile l'esecuzione singolare (cfr., tra le altre, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31190; Cass. 14 giugno 2019, n. 16112; Cass. 28 ottobre 2020, n. 23809).

2. Le considerazioni che precedono impongono dunque l'accoglimento del ricorso, sicché il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Napoli che provvederà, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli che provvederà, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.