Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione I
Sentenza 18 febbraio 2022, n. 120

Presidente: D'Alessio - Estensore: Serra

Premesso che:

- il ricorrente agisce per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione, per mancanza del titolo di accesso, dalla graduatoria A.T.A. per il profilo di Collaboratore Scolastico, adottato dall'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Attilio Deffenu" di Olbia (SS), quale Scuola Capofila per la terza fascia delle graduatorie d'Istituto dei collaboratori scolastici, in data 22 dicembre 2021, con nota prot. n. 26827 nonché della graduatoria A.T.A., per il profilo di Collaboratore Scolastico, emanata dall'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Attilio Deffenu" di Olbia (SS), quale Scuola Capofila per la terza fascia delle graduatorie d'Istituto dei collaboratori scolastici, in data 3 agosto 2021, nella parte in cui ha escluso il ricorrente per asserita mancanza del titolo di accesso;

- il ricorrente, premessa la sussistenza della giurisdizione amministrativa, deduce la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, nonché la violazione dell'art. 6 della l. 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 1 del d.m. n. 50 del 3 marzo 2021;

- resiste al ricorso il Ministero dell'Istruzione, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, nonché, nel merito, l'infondatezza del gravame;

- alla camera di consiglio del 16 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

Considerato che, secondo condivisibile giurisprudenza, le controversie relative alla formazione ed alla gestione delle graduatorie del personale A.T.A. esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro, non potendo in particolare configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali ex art. 63 d.lgs. n. 165/2001, causa l'assenza di una procedura di valutazione e di un atto di approvazione finale che individui i vincitori, trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; invero, stante il particolare meccanismo di reclutamento previsto dalla legge, che esclude qualsivoglia attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'amministrazione, contemplandosi nella vigente normativa un mero riscontro dell'effettiva sussistenza dei requisiti e dei titoli medesimi, in relazione al quale la posizione dell'interessato non può che configurarsi come diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro (ex multis, Cass. civ., Sez. un., 10 novembre 2010, n. 22805; 23 luglio 2014, n. 16756; C.d.S., Sez. IV, 11 dicembre 2013, n. 5953; T.A.R. Roma, Sez. III-bis, 20 febbraio 2020, n. 2304; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 27 gennaio 2021).

Ritenuto pertanto che:

- la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario e il ricorso possa essere deciso in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., con declaratoria di inammissibilità del gravame, salva l'eventuale riproposizione dell'azione innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, giusta l'art. 11, comma 2, c.p.a.;

- la soccombenza formale, derivante dalla decisione in rito, consenta di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.