Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 7 febbraio 2022, n. 84
Presidente: Picone - Estensore: Risso
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'INPS - Direzione provinciale Torino alle istanze presentate, volte all'inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella quantificazione del TFS, nonché al pagamento delle somme non corrisposte per rivalutazione monetaria e interessi e l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2022, il Collegio ha rilevato possibili profili di inammissibilità e si è riservato di decidere.
Osserva il Collegio che, perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio-rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia dell'Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti (sul punto, tra le tante, C.d.S., Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1754).
La formazione del silenzio-inadempimento, o lo speciale procedimento giurisdizionale oggi disciplinato dall'art. 117 del c.p.a., non risulta, infatti, compatibile con le pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, in quanto concernono diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale competente.
Ai sensi dell'art. 31 del c.p.a. è inammissibile il ricorso diretto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio su un'istanza dell'interessato allorché il Giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta, comunque, nell'ambito di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Ne consegue che, nell'ipotesi che il procedimento attivato afferisca alla tutela di un diritto soggettivo, l'azione di annullamento del silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione non è esperibile, poiché il giudizio sul silenzio presuppone l'esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo.
E che nel caso in esame si verta in materia di diritto soggettivo è indubbio, atteso che non può riconoscersi altra natura all'inclusione degli scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 nella quantificazione del TFS e al pagamento delle somme non corrisposte per rivalutazione monetaria e interessi (sul punto, di recente, T.A.R. Catania, Sez. III, 7 ottobre 2021, n. 2962).
È, quindi, inammissibile l'impugnazione del silenzio-inadempimento, qualora, come nel caso che occupa, la controversia attenga a posizioni di diritto soggettivo, a prescindere dagli atti adottati dalla Pubblica Amministrazione e, quindi, anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto, nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento (C.d.S., Sez. V, 17 settembre 2010, n. 6947).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la natura della controversia sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.