Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 18 gennaio 2022, n. 329
Presidente: Lotti - Estensore: Guarracino
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello i sigg. Enrico Z. e Anna Maria Z., proprietari di una unità immobiliare in un edificio sito in Marsciano (PG) realizzato dalla società Eurolegno s.r.l., hanno impugnato la sentenza del 2 luglio 2013, n. 357, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, su ricorso proposto dalla stessa Eurolegno s.r.l., ha annullato l'ordinanza con cui il Comune di Marsciano, attivatosi su esposto dei sigg. Z., aveva ingiunto alla società medesima, al direttore dei lavori, al progettista e alle ditte esecutrici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'eliminazione di tutte le difformità riscontrate nell'isolamento termico e nell'impiantistica dell'edificio suddetto rispetto alle normative vigenti.
Gli appellanti si dolgono, in primo luogo, che il T.A.R. non abbia dichiarato inammissibile il ricorso nonostante la ricorrente avesse omesso di notificarlo nei loro confronti, stante la loro pretesa qualità di controinteressati in senso tecnico, in quanto portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato e nominativamente indicati nel provvedimento stesso.
Si sono costituiti in giudizio la società Eurolegno s.r.l. per resistere al gravame e il Comune di Marsciano in senso adesivo ai motivi di appello.
Sono state prodotte memorie, repliche e note di udienza e alla pubblica udienza del 6 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è inammissibile.
A sensi dell'art. 102, comma 1, c.p.a. «possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado», mentre il terzo (controinteressato pretermesso, sopravvenuto e autonomo e, in generale, il titolare di una posizione autonoma e incompatibile) ai sensi dei successivi artt. 108 e 109 può fare opposizione davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo quando sia già stato proposto appello contro la sentenza di primo grado (ex ceteris, C.d.S., Sez. VI, 2 aprile 2020, n. 2220).
Il Comune di Marsciano non ha mai proposto appello, neppure incidentale (come, invece, nel caso esaminato da C.G.A.R.S. in s.g. 2 luglio 2021, n. 639, nel quale è stato possibile applicare il principio di concentrazione delle impugnazioni desunto dall'art. 109, comma 2, c.p.a.), né, ovviamente, l'appello dei sigg. Z. può essere convertito o riqualificato in opposizione di terzo, perché non è stato proposto davanti al giudice che ha reso la sentenza impugnata, ma davanti a quello d'appello (cfr. C.d.S., Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 151).
Gli appellanti si sono difesi, rispetto all'eccezione di inammissibilità sollevata da controparte, affermando che alla prima pagina della decisione appellata è indicato che la sentenza è stata emessa nei loro confronti, ragion per cui, per l'effetto, essi sarebbero parti processuali e non terzi nel procedimento e, pertanto, legittimati all'impugnazione in via autonoma; essendo soggetti identificati nel provvedimento giudiziale non avrebbero potuto proporre opposizione di terzo, pena l'inammissibilità della stessa, data la loro non terzietà rispetto al medesimo.
Vero è che nell'epigrafe della sentenza appellata i sigg. Anna Maria Z. ed Enrico Z. figurano tra coloro nei cui confronti era stato proposto il ricorso.
Tuttavia, dal fascicolo del primo grado del giudizio risulta che questo è stato notificato unicamente al Comune di Marsciano, al sig. Luigi Z. e al geom. Carlo B. e, d'altronde, lo stesso appello è basato, anzitutto, sul preteso vizio del contraddittorio per omessa notifica del ricorso di primo grado nei confronti degli odierni appellanti, stante la loro pretesa qualità di controinteressati in senso tecnico.
Ebbene, quando l'art. 102, comma 1, c.p.a. afferma che possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado, le «parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado» non sono quelle indicate nell'epigrafe della decisione, per il solo fatto di esservi nominate (ad esempio, per mero errore materiale), ma la parte che propone la domanda (o nel cui nome questa è proposta) e la parte nei cui confronti la domanda stessa è proposta, dove il fatto costitutivo della qualità di parte in senso formale o processuale non è quello di essere nominata nella sentenza, ma di agire o essere convenuta o intimata nel processo (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4956, per il rilievo che «nella relazione illustrativa al codice del processo amministrativo... si legge che il legislatore delegato ha inteso riconoscere la legittimazione all'appello soltanto alle parti in senso formale del giudizio di primo grado» e che «Conseguentemente deve ritenersi che, nella vigenza del "codice" del 2010, il controinteressato non evocato in giudizio possa impugnare la sentenza di primo grado soltanto - laddove ne sussistano le condizioni - nelle forme dell'opposizione di terzo di cui agli articoli 108 e 109 del medesimo "codice"»).
I sigg. Anna Maria Z. ed Enrico Z., dunque, sono rimasti estranei al giudizio di primo grado.
Per tale ragione, in conclusione, dev'essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Le spese del grado del giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.