Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 10 gennaio 2022, n. 20

Presidente: Migliozzi - Estensore: Giovannini

FATTO E DIRITTO

Con il presente gravame una cittadina di nazionalità algerina chiede l'annullamento del decreto emesso dalla Questura della Provincia di Modena in data 8 settembre 2021, con il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciatole per richiesta asilo.

A sostegno del gravame, la cittadina straniera deduce motivi in diritto rilevanti violazione dell'art. 7 l. n. 241 del 1990 e dell'art. 10-bis l. n. 241 del 1990 nonché per violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241 del 1990 e, infine per violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 per errata indicazione nel provvedimento impugnato dell'Autorità giurisdizionale alla quale potere ricorrere.

Il Ministero dell'interno intimato, costituitosi in giudizio, chiede genericamente che il ricorso sia respinto per infondatezza dello stesso.

Alla camera di consiglio del 7 dicembre 2021, la causa è stata chiamata: le parti sono state avvisate della possibilità di immediata decisione della controversia nel merito, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; parte ricorrente è stata inoltre resa edotta della possibile esistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 73, comma 3, c.p.a. Sulla base di tali premesse, la causa è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il Collegio rileva, in via pregiudiziale ed esaustiva ai fini del decidere, che il ricorso presentato dalla cittadina di nazionalità algerina avverso il provvedimento questorile di revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciatole per motivo di "richiesta asilo" è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. È infatti il Giudice ordinario ad avere cognizione di tali controversie concernenti il rilascio, il rinnovo o la revoca di permesso di soggiorno per motivi umanitari, vertendo esse in materia di (lesione di) diritti soggettivi. Invero, come evidenziato da Cass. civ., Sez. un., 27 novembre 2018, n. 30658, "Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario i giudizi aventi ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari deciso dal questore, ancorché a seguito di istanza direttamente rivoltagli dal richiedente e senza che la commissione territoriale abbia espresso il parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo status di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo...".

Anche la giurisprudenza amministrativa è ferma nell'affermare che le controversie concernenti la modifica normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, che ha innovato la disciplina relativa alla protezione internazionale, sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, risultando esse riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno quale oggetto diritti soggettivi (v. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 4 gennaio 2021, n. 15).

Per i motivi suesposti, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo giurisdizione sulla presente controversia il Giudice ordinario, innanzi al quale la controversia dovrà eventualmente essere riassunta nei termini di legge.

Sono fatti salvi gli effetti dell'art. 11 c.p.a.

Sussistono giustificati motivi per disporre, tra le parti, l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.