Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 26 ottobre 2021, n. 4510

Presidente: Zaza - Estensore: Di Giuro

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cremona, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato revocata la sospensione condizionale della pena concessa a Osazee Wilson O. con sentenza dello stesso Tribunale in data 25 maggio 2018, definitiva il 5 luglio 2018.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione O., tramite il proprio difensore d'ufficio, deducendo nullità dell'ordinanza impugnata per omessa citazione del condannato.

La difesa rileva che: nel decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice dell'esecuzione veniva indicato il condannato come elettivamente domiciliato presso il difensore, in assenza di elezione di domicilio in relazione alla fase esecutiva (sussistente, invero, per la sola fase di cognizione); il predetto decreto di fissazione veniva, quindi, notificato a mezzo pec al sottoscritto difensore come tale e come domiciliatario del condannato. La difesa lamenta, pertanto, che il Tribunale di Cremona non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'elezione di domicilio relativa alla fase della cognizione non estende i propri effetti alla fase esecutiva. E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

L'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, fatta dall'imputato nel procedimento di cognizione, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza irrevocabile e, conseguentemente, non è utilizzabile per la fase esecutiva della pena e nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 46265 del 23 ottobre 2007, Colantoni, Rv. 238769; in senso conforme). È nulla, pertanto, la notifica all'interessato effettuata mediante consegna al difensore presso il domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione, perché la sua efficacia non si estende al giudizio di esecuzione (Sez. 3, n. 22778 dell'11 aprile 2018, Scicolone, Rv. 273154). Come appunto nel caso in esame, in cui, come ha avuto modo di riscontrare il Collegio, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'interessato risulta effettuata presso il difensore d'ufficio, nonostante dagli atti non emerga un'elezione di domicilio presso lo studio di detto difensore per il procedimento esecutivo.

Ne deriva, attesa l'equiparabilità all'ipotesi di omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza, una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 404 dell'11 novembre 2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189).

2. Vanno pertanto disposti l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio, alla luce del principio sopra affermato, al Tribunale di Cremona.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cremona.

Depositata il 9 febbraio 2022.