Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 20 dicembre 2021, n. 1844

Presidente: Mangia - Estensore: Palmieri

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente - che ha partecipato alla procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, espletata interamente in modalità telematica, tramite la piattaforma MEPA di Consip, per l'esecuzione del "Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale" - ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui la determina di aggiudicazione del servizio in favore di Minopoli s.r.l.

A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 77 e ss. d.lgs. n. 50/2016; violazione dei generali principi in materia di gare pubbliche. Eccesso di potere; 2) violazione della lex specialis di gara. Violazione e falsa applicazione del CCNL Multiservizi. Violazione e falsa applicazione tabelle Ministero del lavoro costo manodopera. Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 e art. 95 e ss. del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione del disciplinare di gara e dell'art. 9 del capitolato speciale. Eccesso di potere.

Ha chiesto pertanto l'annullamento degli atti impugnati, instando altresì per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, nonché per il risarcimento dei danni subiti. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, il Comune di Casarano e la controinteressata Minopoli s.r.l. hanno eccepito l'irricevibilità del primo motivo di gravame, e nel merito hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.

All'udienza pubblica del 16 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, per avere il Presidente della Commissione di gara svolto funzioni di progettista relativamente all'appalto in esame.

Il motivo è irricevibile per tardività.

2.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: "La contestazione della legittimità della composizione della Commissione giudicatrice deve essere proposta tempestivamente, non attendendo gli esiti della gara a meno che parte ricorrente non individui un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta" (T.A.R. Lazio, I, 3 novembre 2020, n. 11324, nonché la giurisprudenza ivi citata).

2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la parte ricorrente si duole tout court dell'illegittima composizione della Commissione aggiudicatrice, senza prospettare alcun legame tra tale denunciato aspetto e la valutazione di merito operata dall'Amministrazione. Per tale ragione, il relativo vizio andava denunciato al momento della pubblicazione del bando di gara, essendo quello il momento in cui un operatore esperto e qualificato - quale deve intendersi qualsivoglia partecipante ad una gara pubblica - è in grado di accorgersi, con l'ordinaria diligenza, del vizio di composizione della Commissione aggiudicatrice.

2.3. Il non averlo fatto tempestivamente rende allora tardiva la relativa doglianza, che va dunque dichiarata irricevibile in questa sede.

3. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente lamenta il fatto che la Stazione appaltante non avrebbe verificato se il costo del lavoro indicato dalla aggiudicataria fosse rispettoso dei minimi salariali previsti per legge.

Il motivo è anzitutto inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente - quarta in graduatoria - dimostrato in qual modo dal denunciato profilo di illegittimità essa potrebbe trarre un qualche vantaggio in termini di aggiudicazione del servizio.

In secondo luogo, e ad abundantiam, il motivo è documentalmente smentito dal verbale di gara n. 8/2021, in cui si dà atto dell'espletata verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, ritenuta congrua.

A ciò aggiungasi altresì che - in un segmento procedimentale, quale quello della verifica di anomalia, in cui per pacifica giurisprudenza amministrativa sono le esclusioni, e non le ammissioni, a richiedere un particolare onere motivazionale - la ricorrente non ha allegato alcun elemento da cui inferirsi che il costo del lavoro indicato dall'aggiudicataria non fosse rispettoso dei minimi salariali previsti per legge.

È allora evidente, sotto tale profilo, l'assoluta genericità (oltre che la loro smentita documentale) delle contestazioni di parte ricorrente, che per tali ragioni non possono che essere disattese.

Per tali ragioni, il secondo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.

4. Conclusivamente, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Amministrazione resistente e dalla controinteressata, che si liquidano, per ciascuna di esse, in euro 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.