Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione II
Sentenza 17 dicembre 2021, n. 3812

Presidente: Brugaletta - Estensore: Barone

FATTO

Con istanza del 9 ottobre 2020 indirizzata all'ufficio Espropriazioni del Comune di Milazzo il ricorrente chiedeva lo svincolo del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di Messina delle somme per indennità di espropriazione eseguito dal Comune di Milazzo nell'anno 2004, giuste quietanze nn. 294, 295 e 296 del 30 luglio 2004.

Con nota del 19 ottobre 2020 il Comune di Milazzo comunicava che ai fini dell'evasione dell'istanza di svincolo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, si rendeva necessaria l'autorizzazione al pagamento delle somme dell'avente diritto di ipoteca.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 585 del 29 ottobre 2020 - previa ricostruzione della complessiva vicenda nella quale si inserisce la richiesta di parte ricorrente - il Comune di Milazzo forniva un "quadro ricognitorio" rappresentando, tra l'altro, la necessità della previa regolarizzazione tributaria da parte del richiedente.

Con nota del 25 novembre 2020, l'ente - preso atto della mancanza di alcuna regolarizzazione tributaria - richiedeva la sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo ai fini della regolarizzazione tributaria ex ICI della dante causa D. Stefania.

Con nota prot. n. 85031 del 17 dicembre 2020 l'ufficio Espropriazioni comunicava che: "l'Organismo Straordinario di Liquidazione presso il Comune di Milazzo, investito della gestione dissestuale del Comune con propria nota del 27.11.2020 acquisita al prot. 1239/78647, ha rilevato e comunicato quanto segue:

a) Il pagamento del debito con lo svincolo delle somme depositate rientra nella competenza esclusiva della gestione liquidatoria,

b) prima dello svolgimento delle operazioni soprarichiamate e, pertanto, prima di avere esattamente quantificato ed accertato i reciproci rapporti creditori e debitori, nonché prima dell'accettazione della proposta transattiva ex art. 258 del d.lgs. 267/2000 che l'organismo Straordinario di Liquidazione provvederà a formulare, non è possibile procedere allo svincolo di alcuna somma".

L'ufficio concludeva quindi che per effetto della superiore determinazione l'istanza di svincolo doveva considerarsi archiviata.

Il ricorrente presentava osservazioni e chiedeva il riesame dell'istanza di svincolo delle somme.

Con nota del 27 maggio 2021, il ricorrente sollecitava l'adozione di un provvedimento espresso.

Non avendo ottenuto alcun riscontro ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 31 e 17 del c.p.a., al fine di ottenere la definizione dell'istanza del 9 ottobre 2020.

Nel ricorso sono articolate le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, lett. h), del d.P.R. 378/1993 in relazione alla circostanza che lo svincolo la vicenda espropriativa afferisce ad aree ricomprese nei piani di edilizia economica-popolare e che pertanto si tratterebbe di debito sottratto alla competenza dell'OSL;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. in relazione all'omessa definizione dell'istanza di svincolo.

Con atto notificato il 18 novembre 2021 il ricorrente ha chiesto l'adozione di una misura cautelare e con decreto n. 697/2021 è stata disposta oltre alla fissazione della domanda cautelare collegiale anche l'anticipazione della trattazione del ricorso avverso il silenzio alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021 in esito alla quale il ricorso è stato posto in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Come esposto in punto di fatto con il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il ricorrente:

- ha censurato la presunta inerzia mantenuta dal Comune di Milazzo sull'istanza di svincolo di somme per espropriazione;

- ha, tuttavia, formulato un motivo di censura (primo motivo) avverso la nota del Comune di Milazzo n. 85031 del 17 dicembre 2020 e alla presupposta determinazione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione in ordine al debito in questione riproducendo le doglianze già espresse nella richiesta di riesame del 22 dicembre 2020;

- ha, infine, chiesto l'adozione di una misura cautelare.

Ciò premesso, va evidenziata l'inammissibilità del ricorso, sussistendo in ordine alla pretesa sostanziale fatta valere nel presente giudizio (svincolo delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione) la giurisdizione del g.o. trattandosi di controversia riguardante la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, attribuita al giudice ordinario, già dall'art. 34 d.lgs. 80/1998 e oggi dall'art. 133, comma 1, lett. g), del c.p.a., che fa salva la giurisdizione dell'a.g.o. sulle controversie dinanzi citate (cfr. giurisprudenza consolidata, tra le tante: Cass. civ., Sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29527; C.d.S., Sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2031) con la conseguente inammissibilità anche della relativa azione sul silenzio-inadempimento che, essendo qualificabile quale azione di accertamento su un diritto soggettivo, non potrà che essere avanzata presso il g.o. munito di giurisdizione in materia (cfr. giurisprudenza consolidata sull'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio allorché il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante, tra le tante: C.d.S., Sez. V, 8 maggio 2018, n. 2751; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 2 marzo 2020, n. 2657; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 29 ottobre 2020, n. 11080; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23 gennaio 2020, n. 322, resa su controversia analoga a quella in esame e ove è stato osservato "che, per quanto l'art. 28 del t.u. n. 327/2001 qualifichi l'atto in questione come autorizzazione, non sono ravvisabili poteri discrezionali dell'Amministrazione, che deve limitarsi ad accertare la definitività della determinazione e l'esistenza di diritti od opposizioni di altri soggetti...").

Solo per completezza espositiva va, infine, precisato che anche eventuali ed ulteriori questioni concernenti la lesione di diritti di credito nell'ambito della procedura di accertamento e liquidazione dei debiti da parte dell'organismo straordinario di liquidazione sono sottratti all[a] giurisdizione del giudice amministrativo giacché qualunque sia la procedura seguita, ordinaria o semplificata, infatti, nell'insinuare i debiti nella massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione non effettua mai valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, a fronte delle quali sarebbero configurabili posizioni soggettive di interesse legittimo, ma compie accertamenti o, tutt'al più, valutazioni di ordine tecnico, nei confronti delle quali si pongono e permangono posizioni di pieno diritto (cfr., in termini, C.d.S., Sez. V, 2 ottobre 2012, n. 5170, cfr. anche Cass. civ., Sez. un., ord. 12 giugno 2019, n. 15749, e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 17 maggio 2019, n. 2617).

Alla luce delle considerazioni sinora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.

Il rilevato difetto di giurisdizione impedisce l'adozione di alcuna misura cautelare dovendosi, pertanto, disporre la revoca del d.p. 697/2021.

Stante la mancata costituzione delle parti intimate, nessuna statuizione è dovuta in ordine alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.