Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 9 dicembre 2021, n. 8207
Presidente: de Francisco - Estensore: Frigida
FATTO E DIRITTO
1. L'odierno appellante - con ricorso notificato il 10 gennaio 2014 e depositato il 24 gennaio 2014 - ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, n. 1054 del 12 luglio 2013, con cui è stato respinto il ricorso di primo grado n. 933 del 2011, da questi proposto avverso il provvedimento del Comune di Rapallo di diniego di sanatoria edilizia presentato il 10 dicembre 2004.
2. Il Comune di Rapallo non si è costituito in giudizio.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 22 giugno 2021, svoltasi con modalità telematica.
4. Il ricorso è inammissibile per inesistenza della sua notificazione.
Al riguardo si osserva che la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (cfr. C.d.S., Sez. V, 1° ottobre 2018, n. 5619, e 5 dicembre 2014, n. 6008).
Nel caso di nullità l'interessato può chiedere al collegio la rinotificazione del ricorso in presenza di un errore scusabile, mentre nell'ipotesi di inesistenza non vi è questa possibilità.
Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie la notificazione del ricorso in appello è inesistente, in quanto effettuata esclusivamente presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché presso l'avvocato domiciliatario in primo grado (dove il Comune di Rapallo si era costituito). Ad ogni modo, anche qualora il Comune non si fosse costituito in primo grado, la notificazione effettuata sarebbe stata inesistente. Ed invero, gli enti locali non sono domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, non rinvenendosi nell'ordinamento alcuna disposizione in tal senso, con il conseguente difetto non soltanto di una domiciliazione, ma anche di un collegamento tra il Comune di Rapallo (che non appartiene all'apparato statale, inteso come amministrazione) e l'Avvocatura dello Stato.
In proposito si evidenzia che il richiamo all'art. 1 della l. n. 260/1958 (che ha novellato l'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611/1933), effettuato nella relazione di notificazione del ricorso in appello, è inconferente, giacché il vigente citato art. 11, comma 1, statuisce che «Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente». Siffatta norma domicilia presso l'Avvocatura dello Stato le «Amministrazioni dello Stato» e non le amministrazioni comunali, di cui non si fa alcuna menzione, neppure indiretta.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha precisato che nella categoria «Amministrazioni dello Stato» sono compresi gli uffici o complessi di uffici facenti parte della struttura organica dell'ente Stato (cfr. C.d.S., Sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 28; Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5120), dovendosi intendere come tali tutte le articolazioni burocratiche, centrali e territoriali, dello Stato apparato, cosicché è stato ripetutamente affermato che l'art. 1, comma 1 («La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato»), e il già riportato art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611/1933 non sono estendibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30035; Sez. III, 7 dicembre 2005, n. 26994).
Ne discende che la notificazione del ricorso in appello al Comune di Rapallo (peraltro costituito con proprio difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado) presso l'Avvocatura generale dello Stato è inesistente per mancanza di qualsiasi collegamento tra il soggetto destinatario dell'impugnazione e il soggetto destinatario della notificazione.
In ogni caso, anche qualora la notificazione fosse reputata nulla, l'esito nel caso di specie sarebbe sempre l'inammissibilità del ricorso, siccome l'appellante non ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile e comunque, anche se l'avesse chiesta, nella fattispecie de qua non vi sono gli estremi dell'errore scusabile, atteso che il quadro ordinamentale, senza alcuna ambiguità, non contempla in alcun modo una domiciliazione ope legis dei Comuni presso l'Avvocatura dello Stato, atteso che la loro eventuale difesa in giudizio da parte di quest'ultima (patrocinio facoltativo in particolari casi ex art. 43 del r.d. n. 1611/1933) non è chiaramente foriera di una domiciliazione ex lege generalizzata ed ex ante.
5. In conclusione l'appello va dichiarato inammissibile.
6. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, stante la mancata costituzione in questa sede dell'appellato Comune di Rapallo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 665 del 2014, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; nulla va statuito circa le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.